Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 929 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 929 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Zhejiang (RPC) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14/02/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 16/03/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2 d.lgs. 74/2000, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000; con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, a pagina 8 la sentenza impugnata, nel confermare la prima decisione, evidenzia gli elementi da cui ritrae la penale responsabilità dell’imputata (nota anche come ‘NOMENOME), che era colei con cui si rapportava per ogni questione amministrativa la referente della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fin dai tempi della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, alla quale la RAGIONE_SOCIALE era succeduta, mentre il marito (detto ‘NOME‘), che la accompagnava e la presentava come la titolare dell’azienda, avrebbe sempre svolto il ruolo di referente commerciale della società.
Il motivo di ricorso non si confronta con il tenore delle decisioni di merito in modo realmente critico, palesandosi di tal guisa generico e inammissibile.
3.2. Il secondo motivo Ł inammissibile.
Questa Corte ritiene che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente – soprattutto quando la pena, come nel caso in esame, Ł prossima al minimo edittale – che il giudice dia conto
– Relatore –
Ord. n. sez. 18056/2025
CC – 12/12/2025
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale
Nel giudizio di cassazione Ł dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Del resto, quanto al trattamento sanzionatorio potiore irrogato al marito dell’imputata, questa Corte ritiene che in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839 – 01), circostanze non sussistenti nel caso di specie, come visto in riferimento al primo motivo, in cui si Ł visto come la Corte territoriale abbia diversificato il ruolo dei correi, ciò che non irragionevolmente si riverbera nel differente trattamento sanzionatorio applicato.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME