Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 910 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 910 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
Ord. n. sez. 18011/2025
CC – 12/12/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 02/08/2021, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova del fine di spaccio dello stupefacente, detenuto per consumo personale e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (62bis e 133 c.p.).
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, a pagina 1 della sentenza impugnata si dà atto delle modalità dell’arresto, che risultano in fatto incompatibili con la alternativa ricostruzione fornita dall’imputato (servizio di osservazione, acquirente con in mano una banconota da 50 euro, imputato che mostrava tre confezioni di stupefacente sul tavolo di casa propria, rinvenimento di altre 10 confezioni di cocaina in casa dell’imputato, da cui erano complessivamente ricavabili 24-25 dosi singole).
3.2. Anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio (pag. 3) Ł tutt’altro che illogica o contraddittoria, avendo la sentenza impugnata confermato il negativo giudizio del primo giudice sulla concedibilità delle attenuanti generiche alla luce del profilo personologico dell’imputato, gravato da numerosissimi precedenti, e dal disvalore del fatto derivante dalla circostanza che la droga rinvenuta appartenesse alla tabella delle droghe ‘pesanti’ e condiviso la congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, ben al di sotto della media edittale.
Questa Corte ritiene infatti che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, Ł sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale
Nel giudizio di cassazione Ł dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME