Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34232 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34232  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Napoli – Sezione Minorenni dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli- Sezione per i minorenni ha confermato la sua condanna alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 l.n. 497 del 1974 e di quelli di cui agli artt. 610 e 339 cod. epn., reati tutti aggravati dall’art. 416bis 1. Cod. pen. e, con un unico motivo di ricorso, deduce l’assenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, parametrato in misura superiore al minimo edittale senza l’indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato alla conferma di detta parametrazione;
ritenuta che il motivo Ł manifestamente infondato perchØ prospetta una censura in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o piø) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non Ł necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);
rilevato che nel caso che ci occupa la pena base per il piø grave reato in materia di armi Ł stata parametrata in misura di poco discostantesi dal minimo edittale, con un aumento congruo ex art. 81 cpv. cod. pen. e che il Giudice di appello ha dato contezza dei motivi di
– Relatore –
Ord. n. sez. 13222/2025
CC – 25/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
tale scostamento, facendo riferimento alla personalità dell’imputato e alla gravità dei fatti, invero descritti come una vera e propria scorreria in armi, in pieno giorno, unitamente ad altri correi, maggiorenni, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta pronuncia non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, trattandosi di minore di età (Sez. U, n. 15 del 31.5.2000, COGNOME, Rv. 216704);
ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.