Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31658 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 03/03/1983
AHMETOVIC ZA3K0 (CUI: 01KUYWM) nato il 05/02/1988
RAGIONE_SOCIALE (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 02/09/1995
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da COGNOME che lamentano quanto segue.
NOME COGNOME: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla quantificazione della pena base ed al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.;
NOME COGNOME: inosservanza dell’art. 133 cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla quantificazione della pena base ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti.
NOME COGNOME:mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla determinazione della pena base.
Considerato che i motivi tutti sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della scelta sanzionatoria adottata ed in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità sui temi dedotti.
Ritenuto, quanto alla posizione di NOME COGNOME che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sono sostenuti da conferente motivazione. Il discostamento della pena dal minimo edittale, invero, ha trovato adeguata giustificazione nella gravità del fatto e nella negativa personalità dell’imputato, il quale annovera plurimi precedenti penali anche specifici. Trattasi di motivazione immune da censure, rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; in tema di determinazione della pena, si rammenta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 25841001).
Considerato, quanto alla mancata concessione dell’attenuante invocata, che i giudici di merito, con apprezzamento insindacabile in questa sede, hanno posto in evidenza come il versamento della somma di euro 450 non fosse adeguata a risarcire il grave danno subito dalla parte offesa, il cui veicolo era stato privato del catalizzatore, tagliato con un seghetto (cfr. Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254880 – 01:”Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice”).
Ritenuto, quanto alla posizione di NOME COGNOME che il discostamento della pena base dal minimo edittale è stato adeguatamente giustificato sulla base della gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato, risultante dai plurimi precedenti specifici annoverati. Considerato che la motivazione così espressa non è meritevole di essere censurata in questa sede, avendo la Corte di merito dato ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini della scelta sanzionatoria.
Considerato, quanto all’ulteriore doglianza, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto, come
nel caso in esame, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298:”Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico”).
Ritenuto, quanto alla posizione di NOME COGNOME, che i profili concernenti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’entità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti specifici.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298 citata sopra).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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