Trattamento Sanzionatorio: i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Quando un giudice decide l’entità della sanzione da applicare, deve bilanciare la gravità del reato con la personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della discrezionalità del giudice, specificando quando un trattamento sanzionatorio superiore al minimo legale è da considerarsi legittimo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Ricorso Contro una Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’imputato non ha contestato la sua colpevolezza, ma ha presentato ricorso in Cassazione lamentando unicamente l’entità della pena inflitta, a suo dire eccessiva perché non fissata nel minimo previsto dalla legge.
La Questione del Trattamento Sanzionatorio
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato le ragioni per cui si erano discostati dal minimo edittale. In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di censurare la decisione dei giudici precedenti per aver applicato un trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato, senza una giustificazione valida.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: la determinazione della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Questo significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare la decisione sulla quantità della pena, a meno che questa non sia frutto di un palese arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Le Motivazioni: Quando la Scelta del Giudice è Legittima?
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di appello fosse tutt’altro che illogica. La motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, era congrua e ben fondata. I giudici avevano giustificato il leggero aumento della pena rispetto al minimo edittale sulla base di due elementi concreti e rilevanti:
1. L’elevato tasso alcolemico: Un valore significativamente superiore ai limiti di legge indica una maggiore gravità della condotta e un più alto livello di pericolo creato per la circolazione stradale.
2. La personalità dell’imputato: La presenza di precedenti penali a carico del condannato è un fattore che il giudice può e deve considerare per personalizzare la pena e adeguarla alla specifica situazione del reo.
Questi due elementi, secondo la Cassazione, sono sufficienti a giustificare un modesto scostamento dal minimo legale, rendendo la decisione del giudice di merito incensurabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza rafforza il principio secondo cui la valutazione del trattamento sanzionatorio è prerogativa dei giudici di primo e secondo grado. Un imputato non può sperare di ottenere uno ‘sconto di pena’ in Cassazione semplicemente lamentando che non sia stato applicato il minimo possibile. Perché un ricorso su questo punto abbia successo, è necessario dimostrare un vizio logico macroscopico nella motivazione del giudice, cosa che in questo caso non è avvenuta. La decisione, quindi, conferma che una pena ben motivata, anche se non la più lieve possibile, è pienamente legittima.
È possibile contestare una pena se non è fissata al minimo previsto dalla legge?
Sì, ma solo se la decisione del giudice è arbitraria o basata su una motivazione manifestamente illogica. La scelta dell’entità della pena rientra nella sua discrezionalità e non è, di regola, sindacabile in Cassazione.
Quali fattori possono giustificare una pena superiore al minimo edittale?
Secondo questa ordinanza, fattori come un elevato tasso alcolemico, che indica una maggiore gravità del fatto, e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato, che ne delineano la personalità, possono legittimamente giustificare una pena superiore al minimo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, il motivo sollevato non rientrava tra quelli che la Corte di Cassazione può valutare, poiché la determinazione della pena è una valutazione di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUSSOLENGO il 03/04/1978
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Ritenuto che il motivo sollevato (Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata attestazione della pena nel minimo edittale) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente osservato che il modesto scostamento dal minimo edittale trova ragione nel tasso alcolemico elevato e nella personalità dell’imputato, come risulta dai suoi precedenti (p. 3 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente