Trattamento sanzionatorio: i criteri della Cassazione per la pena base
La determinazione del trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, poiché richiede un equilibrio tra la gravità oggettiva del fatto e la capacità a delinquere del reo. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti che permettono al giudice di discostarsi dal minimo edittale, specialmente quando le minacce rivolte alle vittime evocano contesti di criminalità organizzata.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una condanna per minacce gravi rivolte a più persone. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello contestando la misura della pena inflitta. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe motivato a sufficienza l’allontanamento dai minimi previsti dalla legge e l’applicazione degli aumenti per il concorso formale dei reati. Il ricorrente sosteneva che la sanzione fosse eccessiva rispetto alla reale entità degli episodi contestati.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come i motivi di doglianza fossero meramente riproduttivi di quanto già esposto in appello. La Cassazione ha sottolineato che, quando il giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente basata sugli elementi dell’Art. 133 c.p., la determinazione della pena non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la pluralità delle persone offese e la modalità delle minacce hanno reso la sanzione proporzionata al disvalore del fatto.
Il trattamento sanzionatorio e la gravità del reato
Il punto centrale della decisione riguarda la legittimità di una pena base fissata al di sopra del minimo edittale. La Corte ha confermato che il riferimento a gruppi criminali di appartenenza durante la formulazione delle minacce non è un elemento neutro, ma un fattore che aggrava sensibilmente la serietà dell’episodio. Tale circostanza, unita a un profilo soggettivo dell’imputato giudicato estremamente negativo, giustifica pienamente un rigore sanzionatorio maggiore.
Criteri di calcolo del trattamento sanzionatorio
Oltre alla pena base, la Corte ha analizzato gli aumenti derivanti dal concorso formale. Quando un’unica condotta minatoria colpisce più soggetti, il giudice è tenuto a considerare l’offesa arrecata a ciascuna vittima. La sentenza impugnata aveva correttamente applicato lievi aumenti per ogni persona offesa, rispettando i criteri di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’ordinamento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già esaustivamente confutato le tesi difensive, fornendo una giustificazione puntuale sulla quantificazione della pena. Il riferimento alla serietà dell’episodio e alla capacità evocativa delle minacce, legate a contesti criminali, costituisce un pilastro motivazionale solido che non lascia spazio a vizi di legittimità. Inoltre, la condotta recidivante e il profilo caratteriale dell’imputato sono stati ritenuti elementi ostativi a una riduzione del carico sanzionatorio.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ribadisce che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a ottenere una rivalutazione della pena. Se la motivazione del giudice territoriale è esaustiva e aderente ai fatti, il trattamento sanzionatorio rimane confermato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di deterrenza contro l’abuso dello strumento giudiziario.
Come viene calcolata la pena base se ci sono più vittime?
Il giudice può applicare un aumento per concorso formale partendo da una pena base superiore al minimo se la gravità del fatto e il profilo del reo lo giustificano.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché non introduce nuovi elementi critici rispetto alla decisione di secondo grado già correttamente motivata.
Quali elementi influenzano la severità della sanzione penale?
La gravità dell’episodio, il riferimento a contesti criminali e la personalità negativa del colpevole sono fattori determinanti per la quantificazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49570 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censu adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di motivare la quantificazione del pena base appena al di sopra del minimo edittale e i lievi aumenti per il concorso formale ragione della pluralità delle persone offese ha fatto pertinente ed esaustivo riferimento s profilo soggettivo estremamente negativo dell’imputato sia alla serietà dell’episodio, ten conto che le gravi minacce formulate erano evocative del coinvolgimento del gruppo criminale di appartenenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.