Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5047 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5047 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha così concluso: “rigettarsi il ricorso di COGNOME relativamente alla quantificazione della pena, rettificando l’errore materiale di computo ex 619 cpp ove ritenuto necessario, specificando che la pena base per il reato più grave riconosciuto in continuazione è determinata con riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi”.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2023, il Tribunale di Napoli affermò la penale responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai reati loro ascritti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, condannandoli alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di
multa ciascuno, con concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale pronuncia proponevano appello gli imputati. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10 luglio 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rideterminato la pena per COGNOME, riducendola a mesi sette, e ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di COGNOME.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito indicati con cui si denuncia:
“contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio”. La difesa lamenta che la Corte d’appello ha riformato in senso deteriore il giudizio di bilanciamento delle circostanze per l’imputato COGNOME, passando da un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (operato dal Tribunale) a un giudizio di equivalenza, senza fornire un’adeguata e logica motivazione a sostegno di tale rivalutazione.
“omessa pronuncia in ordine ai benefici di legge, in particolare la sospensione condizionale della pena”. I ricorrenti eccepiscono che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta, formulata nell’atto di appello, di concessione dei benefici di legge, tra cui la sospensione condizionale della pena.
“violazione di legge in ordine ai criteri di determinazione della pena”. Si contesta il metodo di quantificazione della pena operato dalla Corte d’appello, in particolare per quanto riguarda gli aumenti a titolo di continuazione. La difesa sostiene che la Corte si sia limitata a un “semplice calcolo aritmetico”, senza esplicitare i criteri seguiti e senza tenere conto delle peculiarità dei singoli fatti della personalità degli imputati, in violazione degli artt. 132 e 133 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è infondato.
In relazione al primo motivo, relativo al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, va osservato che la Corte territoriale, pur indicando effettivamente le circostanze generiche già riconosciute dal Tribunale come equivalenti in luogo che prevalenti, ha chiaramente espresso la volontà, sia in motivazione che nel dispositivo, di confermare il trattamento sanzionatorio, sottolineando, anche, che la pena base era stata “fin troppo mite”. Tale volontà trova conferma nel dispositivo, avendo la Corte confermato, in relazione alla posizione di COGNOME, la decisione impugnata. L’errore cui è incorsa la Corte territoriale non ha, quindi, inciso sulla dosimetria così sottraendo al sindacato di questa Corte la statuizione relativa al trattamento
sanzionatorio, trovando la pena irrogata adeguato fondamento nella espressa volontà del giudice di secondo grado di mantenere il trattamento sanzionatorio deciso dal Tribunale.
Generici o tardivi risultano gli ulteriori motivi del ricorso.
2.1 Il secondo motivo, infatti, invoca la sospensione condizionale della pena ma il beneficio era stato già riconosciuto dal Tribunale e non è stato oggetto di revoca da parte della corte distrettuale.
2.1.1 Dalla sintesi dei motivi di appello non risulta che COGNOME, così come COGNOME, abbia chiesto con il gravame il riconoscimento della non menzione della condanna. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura difensiva, a voler ritenere che investa anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438; Sez. 7, ord. n. 27561 del 19/4/2024, COGNOME; Sez. 3, 24555 del 4/6/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 24270 del 9/5/2024, Cobaj).
2.2 Anche il terzo motivo risulta generico in quanto la difesa si limita a sostenere la mancanza di motivazione ma non indica alcun profilo dal quale potersi desumere l’interesse a coltivare tale doglianza.
È, infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite “Pizzone” di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 01) quello secondo il quale “In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il “quantum” dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza” (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG C/Cuocci, Rv. 276117 – 01).
E’ stato, infatti, osservato, che “nella decisione delle Sezioni Unite “Pizzone” non si è certo sostenuto che sol perché difetti una motivazione relativa all’aumento di pena per un solo reato ritenuto in continuazione ciò comporta una nullità sul punto della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, si è osservato che l’astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell’operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è
correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale sia alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., sia a evitare che non si sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In sostanza, la sentenza “Pizzone” citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultano cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l’obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale (principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen. deve ritenersi motivazione adeguata per dimostrare l’intervenuta ponderazione della pena rispetto all’entità del fatto). Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale” (in proposito, v. Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati in continuazione, dovendosi ritenere (evenienza rilevante per il ricorso sottoposto a scrutinio) che la pena determinata per i reati in continuazione in misura ampiamente inferiore nel minimo edittale previsto per tali reati esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio” (Sez. 2, n. 27513 del 2/7/2025, NOME).
Tale principio si attaglia alla vicenda in esame.
La difesa del ricorrente, infatti, non risulta avere indicato alcun concreto elemento a sostegno dell’ipotesi che gli aumenti di pena per i reati satellite siano incongrui o comunque sproporzionati rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali è intervenuta condanna o in relazione alla personalità dell’imputato ed agli altri criteri di cui all’art. 133 c.p. A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, a fini della determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha stabilito poi una pena per il reato più grave (349 c.p.) in misura inferiore al medio edittale e ha, infine, operato aumenti di pena, ex art. 81, comma 2, cod. pen., per i reati satellite, assai contenuti che non possono certo definirsi sproporzionati o in contrasto con le motivazioni generali adottate in sentenza sul trattamento sanzionatorio.
A conclusioni differenti deve pervenirsi in ordine alla posizione di COGNOME, avendo la Corte ritenuto di dover incidere sulla pena base irrogata dal Tribunale
riducendola in maniera sensibile. Tale modifica ha reso non più attuale il trattamento sanzionatorio del Tribunale e la motivazione che lo sorreggeva per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare sulla pena base la riduzione di pena prevista per le attenuanti, che il Tribunale aveva ritenuto prevalenti, per poi procedere ad applicare gli aumenti di pena decisi per i reati satellite.
2.1 La sentenza va, quindi, annullata, nei confronti di COGNOME, limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata.
2.2 Resta assorbito il terzo motivo del ricorso di COGNOME, risultando le doglianze riferite a una componente del trattamento sanzionatorio strettamente connessa con la pena base così da restare travolta dal disposto annullamento.
2.2 In relazione al secondo motivo debbono richiamarsi le considerazioni esposte al punto 2.1.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/1/2026