Trattamento sanzionatorio e criteri di determinazione della pena
La determinazione del trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in quanto richiede un equilibrio tra rigore normativo e discrezionalità del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell’obbligo di motivazione quando si contesta l’entità della pena inflitta per reati contro il patrimonio.
Nel caso in esame, un soggetto condannato per tentato furto aggravato ha presentato ricorso lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato i criteri utilizzati per quantificare la sanzione finale.
I criteri per il calcolo della pena
Il trattamento sanzionatorio non è mai il frutto di una scelta arbitraria. Il codice penale impone al giudice di valutare specifici indici di gravità. Nella fattispecie analizzata, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente identificato tre pilastri motivazionali: la mancanza di resipiscenza, il valore economico della merce oggetto del furto e la pervicacia manifestata dall’autore del reato.
Questi elementi permettono di personalizzare la pena, rendendola proporzionata non solo al fatto oggettivo, ma anche alla personalità del reo e alla sua condotta post-delittuosa.
La proporzionalità della motivazione
Un principio cardine ribadito dai giudici di legittimità riguarda il grado di impegno motivazionale richiesto al magistrato. La Cassazione chiarisce che l’ampiezza della spiegazione fornita in sentenza deve essere correlata all’entità degli aumenti di pena. Se gli aumenti rispetto al minimo edittale sono contenuti, la motivazione può essere sintetica, purché logica e aderente ai fatti di causa.
L’impatto del rito processuale
Oltre ai criteri soggettivi e oggettivi legati al reato, il trattamento sanzionatorio è influenzato dalle scelte procedurali. Nel caso di specie, è stata confermata la corretta applicazione delle riduzioni previste per il rito prescelto. Questo dimostra come la strategia difensiva iniziale influenzi direttamente il calcolo finale della pena, indipendentemente dalla successiva contestazione dei criteri di merito.
La Cassazione ha dunque ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando che non basta denunciare una generica carenza di motivazione se il giudice di merito ha fornito una ricostruzione coerente dei parametri utilizzati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza del motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata conteneva un’analisi puntuale dei criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale. In particolare, la pervicacia dimostrata nel tentativo di furto e l’assenza di segnali di pentimento sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare la pena irrogata. Inoltre, è stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la motivazione sugli aumenti di pena è valida anche se sintetica, qualora la sanzione si mantenga entro limiti ragionevoli rispetto alla gravità del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione nel filtrare i ricorsi che si limitano a sollecitare una rivalutazione del merito della pena, senza evidenziare reali violazioni di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza di appello.
Quali elementi valuta il giudice per stabilire la pena?
Il giudice analizza la gravità del reato, il valore dei beni coinvolti, la pervicacia del colpevole e l’eventuale pentimento mostrato dopo il fatto.
Quanto deve essere dettagliata la motivazione sulla pena?
L’ampiezza della motivazione è proporzionale all’entità della pena: aumenti contenuti richiedono spiegazioni meno estese rispetto a sanzioni molto elevate.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11084 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11084 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOCICA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio);
che l’unico motivo di ricorso – che denuncia vizio di omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato, avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali ha determin il trattamento sanzionatorio (individuati nella mancanza di resipiscenza, nel valore della merce sottratta, nella pervicacia manifestata) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e facendo corretta applicazione delle riduzioni operate in funzione della scelta del rito;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
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