Trattamento sanzionatorio: come viene determinata la pena nel reato di spaccio
Il trattamento sanzionatorio rappresenta il momento cruciale in cui il potere punitivo dello Stato si concretizza in una misura specifica per il reo. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alla determinazione della pena, ribadendo l’importanza dei criteri oggettivi e soggettivi previsti dal codice penale.
I fatti di causa
Un cittadino era stato condannato in appello per la detenzione di circa 220 grammi di hashish in concorso. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in merito al trattamento sanzionatorio. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha chiarito che il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nel calcolo della pena, purché rispetti l’obbligo di motivazione indicando gli elementi ritenuti determinanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ancorato la decisione a due fattori chiave: il quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente e la presenza di precedenti penali che dimostravano una continuità nell’attività illecita.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta applicazione dell’articolo 133 del codice penale. La Cassazione ha evidenziato che l’obbligo di motivazione sulla misura della pena deve ritenersi adempiuto quando il giudice indica gli elementi rilevanti nell’ambito della valutazione complessiva. Non è necessaria un’analisi analitica di ogni singolo parametro se il quadro generale giustifica la sanzione. Nel caso analizzato, la pena era prossima alla media edittale e la mancanza di elementi positivi (come un comportamento collaborativo o l’assenza di precedenti) ha reso impossibile una mitigazione sanzionatoria. La Corte ha dunque ravvisato una motivazione sintetica ma congrua, esente da vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a ottenere una rideterminazione della pena basata su valutazioni di fatto. Se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri dell’Art. 133 c.p. e ha fornito una spiegazione logica della scelta, la decisione è insindacabile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, sottolineando il rigore del sistema giudiziario verso impugnazioni prive di solida base giuridica.
Quali elementi influenzano il calcolo della pena per spaccio?
Il giudice valuta principalmente il quantitativo di sostanza detenuta, le modalità della condotta e la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.
Si può contestare in Cassazione l’entità della pena?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione o una violazione dei criteri legali, non per richiedere una semplice rivalutazione dei fatti.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce l’esame del merito e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MERCATO SAN SEVERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di condanna di COGNOME NOME, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e C 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione in concorso con il fratello NOME di grammi 220 di hashish.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026
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