Trattamento sanzionatorio e criteri di proporzionalità della pena
Il trattamento sanzionatorio costituisce il fulcro della risposta statale al reato e deve essere sempre improntato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la determinazione della pena non possa essere contestata in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito appare logica e coerente con la gravità del fatto contestato.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto, determinando una sanzione ritenuta eccessiva dalla difesa. Il ricorrente lamentava, in particolare, che la pena fosse stata fissata in misura superiore al minimo edittale senza una giustificazione sufficiente. La questione centrale riguardava dunque la discrezionalità del giudice nella quantificazione della sanzione e l’obbligo di motivazione su tale scelta specifica.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato che le doglianze presentate erano prive della necessaria specificità, limitandosi a una critica generica della decisione di secondo grado. Secondo la Cassazione, quando il giudice di merito fornisce una spiegazione adeguata e non contraddittoria sul perché ha scelto una determinata misura della pena, tale valutazione non è sindacabile nel merito. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente ponderato la gravità della condotta ascritta all’imputato per giustificare uno scostamento dal minimo previsto dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La sentenza impugnata conteneva un’argomentazione logica in ordine all’adeguatezza della sanzione, la quale era stata determinata in misura non significativamente superiore al minimo edittale. Il giudice di merito ha il potere-dovere di graduare la pena secondo i parametri dell’articolo 133 del codice penale, e la gravità della condotta rappresenta un elemento prioritario in tale valutazione. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativa alla Cassa delle ammende, non essendo emersa l’assenza di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte confermano un orientamento consolidato: il controllo di legittimità sulla misura della pena è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione. Per evitare l’inammissibilità, il ricorso deve indicare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici, non potendo risolversi in una mera richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare con precisione le violazioni di legge, evitando impugnazioni basate su argomenti generici che portano inevitabilmente a sanzioni pecuniarie accessorie per il ricorrente.
Quando la determinazione della pena può essere contestata in Cassazione?
La pena può essere contestata solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, illogica o contraddittoria rispetto ai criteri di gravità del reato.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il giudice è obbligato ad applicare sempre il minimo della pena?
No, il giudice può discostarsi dal minimo edittale purché motivi la decisione in base alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50601 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50601 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestament infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, argomentato in ordine all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio, determinato in misura non significativamente superiore al minimo edittale, in considerazione della gravità della condo ascritta all’imputato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.