Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12106 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 16/12/1982
COGNOME Antonio nato a PALERMO il 31/01/1978
COGNOME NOME nato a PARTINICO il 06/09/1970
NOME NOME nato a PALERMO il 19/01/1969
COGNOME Benedetto nato a PALERMO il 13/12/1975
inoltre:
avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che, anche attraverso il rinvio alla propria requisitoria scritta depositata il 22 novembre 2024, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori:
avv. COGNOME NOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
avv. COGNOME NOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
avv. COGNOME NOME che ha chiesto l ‘accoglimento dei ricorsi
avv. COGNOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata e l’accoglimento dei motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo – giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte di cassazione, in data 7 novembre 2022 – in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 14 novembre 2019, nei riguardi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ha escluso, per tutti i predetti imputati, la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis, sesto comma, cod. pen., ha negato agli stessi le circostante attenuanti generiche, ha dichiarato
non doversi procedere nei riguardi di COGNOME e NOME per il reato loro contestato al capo q) per difetto di querela, quindi rideterminato la pena per:
Orvieto in quella di sei anni e due mesi di reclusione;
COGNOME in quella di nove anni di reclusione,
COGNOME in quella nove anni, due mesi e venti giorni di reclusione,
NOME in quella di nove anni e due mesi di reclusione;
Sgroi in quella di nove anni, due mesi e dieci giorni di reclusione.
Avverso detta sentenza ricorrono i suindicati imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, sviluppando, ciascuno, i motivi che si enunciano di seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
NOME COGNOME con il ministero del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME deduce un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si lamenta il ricorso, da parte della Corte territoriale, a una motivazione cumulativa, valida indifferentemente per tutti gli imputati, che non darebbe contezza degli elementi concreti e inconfutabilmente idonei a dimostrare la ridotta capacità a delinquere del ricorrente che – si segnala – Ł un mero concorrente esterno dell’associazione criminale , con contributo fornito al sodalizio occasionale e di breve durata.
NOME COGNOME per mezzo dei difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME deduce due motivi.
4.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta applicabilità del trattamento sanzionatorio di cui alla legge n. 69 del 2015 con riferimento al capo Bbis dell’imputazione.
La Corte di appello, omettendo di procedere alla corretta delimitazione temporale della condotta associativa, ha individuato la pena irrogata al ricorrente all’interno di una forbice edittale errata. Piuttosto che adagiarsi sulla fictio iuris secondo cui la condotta del reato permanente, quale Ł quello di associazione per delinquere, si protrae fino al momento dell’esercizio dell’azione penale, avrebbe dovuto svolgere una verifica concreta sull’effettiva protrazione della stessa per il ricorrente; ciò tanto piø per la sua peculiare posizione di mero concorrente esterno del sodalizio.
Si valorizza, a conforto, che, per il coimputato COGNOME, nel separato processo per la definizione della relativa posizione processuale, si Ł ritenuto che la medesima condotta si fosse arrestata in epoca antecedente all’entrata in vigore della modifica legislativa e, conseguentemente, si Ł ritenuto applicabile il trattamento sanzionatorio previgente.
Osserva, poi, il ricorrente che l’adesione a tale diversa opzione ermeneutica avrebbe il pregio di prevenire un’ipotesi di conflitto di giudicati. In ogni caso, evidenzia che la richiesta di delimitazione temporale della condotta, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento sanzionatorio, spetterebbe comunque al ricorrente in virtø dell’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. prc. pen., quale diritto di giovarsi dell’impugnazione proposta dal coimputato diligente.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione della Corte territoriale sarebbe viziata nelle premesse argomentative, concernenti la ritenuta permanenza e protrazione temporale della condotta di concorso esterno nell’associazione.
Inoltre, il ricorrente stigmatizza l’indeterminatezza della motivazione cumulativa, valida al piø
per i soggetti partecipi stabilmente al sodalizio mafioso, invece non trasponibili alla specifica posizione di concorrente esterno del ricorrente.
Sotto altro profilo, censura l’assertività della motivazione in punto di ritenuta gravità delle condotte, poichØ il ricorrente Ł stato assolto dal reato di cui al capo e) e l’unico reato fine residuo, quello di cui al capo d), Ł punito con pena massima di tre anni.
Ricorre NOME COGNOME per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e deduce due motivi.
5.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 62bis cod. pen.
Lamenta che la Corte di appello, con una motivazione identica per tutti gli imputati, ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità della condotta contestata, senza avvedersi del fatto che il ricorrente aveva serbato una condotta processuale corretta e che aveva reso un interrogatorio di ampio respiro, tale da chiarire la propria posizione processuale e fornire il proprio contributo alle indagini.
5.2. Con il secondo motivo censura la motivazione in punto di ritenuta recidiva.
Il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di soffermarsi sul rapporto esistente tra la precedente condanna e quella inflitta nel presente giudizio, al fine di verificare se la prima esprimesse o no una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, una perdurante inclinazione al delitto.
La Corte territoriale avrebbe dovuto rendere conto del ragionamento logico e giuridico che l’ha condotta ad applicare la recidiva e il relativo aumento di pena.
Ricorre altresì NOME COGNOME per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e con l’unico motivo di ricorso censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta applicabilità del trattamento sanzionatorio di cui alla legge n. 69 del 2015 con riferimento al capo a).
Osserva il ricorrente che, sebbene l’imputazione sia a contestazione cd. aperta e che l’espressione «fino alla data odierna» sia stata interpretata fino all’esercizio dell’azione penale, avvenuto il 4 dicembre 2018, ciò non comporta che la partecipazione del ricorrente, con un mero automatismo, debba intendersi sino a quella data.
Al contrario, dagli atti di causa emerge chiaramente come la provvista probatoria riguardante il ricorrente – costituita sia dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia dalle intercettazioni – si arresti a un periodo antecedente al 14 giugno 2015, data di entrata in vigore della legge citata.
Si valorizza, nel senso prospettato dal ricorrente, che per il coimputato COGNOME la cui posizione processuale Ł stata definita in separato processo, si Ł ritenuto che la condotta si fosse arrestata in epoca antecedente all’entrata in vigore della modifica legislativa e si Ł, conseguentemente, ritenuto applicabile il precedente trattamento sanzionatorio.
Infine ricorre NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME e deduce quattro motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta applicabilità del trattamento sanzionatorio di cui alla legge n. 69 del 2015.
Il ricorrente svolge censure analoghe agli altri coimputati, cui si rinvia per ragioni di economia, con la specificazione che gli ultimi elementi investigativi a suo carico del ricorrente si arrestano alla prima metà del mese di maggio 2015, come si evince dalle p. 374 e 474 della sentenza di primo e dalle p. 34-39 di quella di appello. Da quella data, il ricorrente non Ł piø stato interessato da alcuna attività investigativa, che pure continua i seguenti due anni.
7.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si lamenta la motivazione unica e aspecifica per tutti gli imputati, senza che la considerazione degli specifici elementi indicati nei motivi di appello dalla difesa e, tra questi, la condotta processuale e l’interrogatorio reso, la brevità del tempo della partecipazione all’associazione (poco piø di un anno, come emerge dalle conversazioni intercettate che vanno da febbraio 2014 alla fine di maggio 2015).
7.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 99 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta operatività della recidiva contestata.
L’aggravante sarebbe stata applicata attraverso una motivazione tautologica con cui si evidenzia esclusivamente che il ricorrente Ł gravato da una precedente condanna, senza alcuna valutazione critica e prognostica sulla sua personalità.
7.4. Con il quarto motivo, si denuncia l’erroneità della parametrazione delle porzioni di pena applicate in aumento per continuazione in riferimento ai capi C) e D) della rubrica, siccome avvenuta in violazione del principio del divieto di reformatio in peius .
Segnala il ricorrente che – a fronte di un aumento di quattro mesi di reclusione per ciascun capo d’imputazione come parametrato dal primo Giudice (pagina 918 della sentenza del giudice per le indagini preliminari), il Giudice del rinvio ha applicato un aumento di otto mesi per il capo c) e di sei mesi per il capo d), con la paradossale conseguenza che – essendo stato assolto in appello dal capo e) – l’aumento complessivo per la continuazione supererebbe quello di un anno che il Giudice di primo grado aveva previsto con riferimento a tre reati.
Il Sostituto Procuratore generale, anche riportandosi agli argomenti svolti nella requisitoria depositata in data 22 novembre 2024, ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il collegio che Ł fondato il solo ricorso di NOME COGNOME nei limiti del trattamento sanzionatorio e per le ragioni che s’indicano di seguito.
Gli altri motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e i ricorsi di Orvieto, COGNOME e Nania Francesco sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Non Ł superfluo richiamare, per quanto qui d’interesse, il dispositivo della sentenza rescindente pronunciata dalla Sezione Quinta di questa Corte in data 7 novembre 2022, al fine di perimetrare le censure che potevano essere devolute dai ricorrenti con gli odierni ricorsi per cassazione.
Secondo quanto vi si legge, la Sezione Quinta ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo:
nei confronti di COGNOME Antonio, COGNOME Antonio, COGNOME NOME, COGNOME Francesco e COGNOME Benedetto limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis , sesto comma, cod. pen.;
nei confronti di NOME e Sgroi anche in relazione al trattamento sanzionatorio, infine, nei confronti di Sgroi, anche con riguardo alla disposta confisca.
¨, dunque, entro tale perimetro di devolutum, che devono essere esaminate le censure dei ricorrenti.
Quanto a Orvieto, l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo che la Sezione Quinta, nell’annullare con rinvio, aveva dichiarato «assorbito alla luce dell’accoglimento della doglianza di cui al quarto
motivo»), Ł privo di pregio.
Com’Ł noto, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899).
Deve, inoltre, ribadirsi che «La motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a piø coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente» (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255773 – 01)
Ciò detto, la sentenza impugnata contiene argomenti ineccepibili che sorreggono la conferma del diniego delle circostanze di cui all’art. 62bis cod. pen., richiama puntualmente l’assenza di elementi a tal fine valorizzabili, rimarcando l’intensità del dolo sotto il profilo della condivisione delle finalità proprie del sodalizio mafioso e l’assenza di elementi indicativi di una rescissione dei legami con detto contesto malavitoso.
Tale motivazione si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 01».
A ciò s’aggiunga il riferimento, svolto a p. 40 della sentenza impugnata, sia pure riguardo al tema dell’applicazione della recidiva, alle precedenti condanne delle quali Orvieto risulta gravato, che chiaramente ha costituito ulteriore elemento di valutazione da parte della Corte territoriale. Il giudice può, invero, negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare piø volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783 – 01;Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 257281 – 01; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996 04).
NØ, in senso contrario alla conclusione cui sono pervenuti i Giudici di merito, può valere il riferimento – svolto dal ricorrente – alla sua posizione di «mero concorrente esterno», per la duplice ragione che tale status Ł stato adeguatamente apprezzato nelle sentenze tanto da avere questi beneficiato di una graduazione di pena sensibilmente differente da quella dei coimputati condannati per la concotta di partecipazione al sodalizio e che la condotta di concorso esterno (che non integra una diversa ipotesi delittuosa, ma Ł una distinta modalità della partecipazione criminosa) Ł stata attuata in concreto dall’imputato secondo modalità tutt’altro che estemporanee e occasionali.
Il ricorso di COGNOME dev’essere complessivamente rigettato.
3.1. Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ proposto al di fuori del perimetro decisionale devoluto dalla Sezione Quinta al Giudice del rinvio.
Come emerge dal dispositivo della sentenza rescindente e dalla sua motivazione, nei riguardi di COGNOME la censura dell’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis Ł stata espressamente ritenuta insussistente perchØ – ha statuito la Sezione Quinta – il ricorrente aveva
introdotto «una critica che non viene neppur dedotto essere stata sottoposta all’attenzione dei giudici di merito, pur essendo strettamente correlata ad accertamenti di fatto non demandabili al giudice di legittimità». La Sezione Quinta ha, inoltre, precisato che la questione non può essere «elusa attraverso un riferimento al divieto di applicazione della pena illegale, che consente un rilievo officiosoma solo quando la sanzione sia contraria all’assetto normativo vigente perchØ di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01)». Peraltro – ha proseguito la sentenza rescindente – «il ricorrente riconosce che non si versa affatto in tale situazione, nel momento in cui pone la distinta questione del superamento di un terzo del minimo edittale previsto dalla vecchia disciplina».
3.2. Quanto al motivo sulle circostanze attenuanti generiche, dichiarato assorbito dalla sentenza rescindente al fine di un nuovo esame «alla luce della valutazione globale del disvalore del fatto in sede di rinvio», valgono le stesse considerazioni svolte dal Collegio al § 2, cui si rinvia, non senza osservare che la Corte territoriale, attraverso un percorso privo di salti logici, ha considerato la perdurante gravità dei fatti perpetrati dal ricorrente, nonostante l’avvenuta esclusione dell’aggravante, e la sua condotta di concorrente esterno: dunque, la decisione non Ł qui sindacabile.
Le stesse osservazioni sin qui svolte in tema di circostanze attenuanti generiche devono essere riproposte, quanto alla posizione processuale di COGNOME
4.1. Anche per detto coimputato il relativo motivo di ricorso Ł stato dichiarato assorbito dalla Sezione Quinta, con invito al Giudice del rinvio a un esame alla luce della valutazione globale del disvalore del fatto.
Osserva il Collegio come in questo caso – oltre alle considerazioni già espresse al § 2 sulla piena legittimità di una motivazione fondata sull’assenza di elementi positivamente valutabili e di una puntuale motivazione cumulativa- quanto al ricorrente, che Ł stato condannato per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso, Ł assolutamente pertinente la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, dell’assenza d’indici di rescissione dell’imputato dal contesto criminale di appartenenza.
Il motivo dev’essere, pertanto rigettato.
4.2. La censura riguardante l’applicazione della recidiva non era stato devoluto con il primo ricorso per cassazione ed Ł, quindi, inammissibile.
Pertinente si reputa, sul punto, l’arresto di questa Corte secondo cui «all’esito del giudizio di rinvio Ł preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l’annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276207).
Quanto a NOME COGNOMEla Sezione Quinta ha annullato la sentenza perchØ il Giudice del rinvio provvedesse a rimodulare il trattamento sanzionatorio «per l’assenza di apparato argomentativo che, a fronte dell’assoluzione del COGNOME per due capi di imputazione, desse conto dei criteri seguiti per la rimodulazione della pena».
Vanno, dunque, ribadite per il ricorrente le medesime considerazioni svolte per il coimputato COGNOME perchØ anche per NOME l’unico motivo dedotto, concernente la disciplina applicabile ratione temporis , Ł inammissibile in quanto estranea al perimetro devoluto con la sentenza di annullamento con rinvio.
Quanto, infine, alla posizione di RAGIONE_SOCIALE in via di premessa, si osserva che la sentenza di
annullamento ha dichiarato assorbiti i motivi in tema di circostanze attenuanti generiche e, piø in generale, quelli in tema di dosimetria della pena.
Si osserva altresì che COGNOME aveva devoluto, con il primo ricorso per cassazione, nell’ambito del motivo sul trattamento sanzionatorio, anche il profilo della disciplina applicabile ratione temporis (quinto motivo) e quello sulla recidiva (ottavo motivo).
6.1. Ebbene, la censura sulla disciplina applicabile ratione temporis Ł priva di pregio.
Il ricorrente, invero, con le argomentazioni svolte nel ricorso, pone un inesistente sillogismo tra l’epoca in cui nelle investigazioni cessano le intercettazioni che lo riguardano e la fine della condotta partecipativa, senza confrontarsi con la duplice circostanza – emergente dalla lettura congiunta delle sentenze di merito – che l’ultima conversazione captata Ł di appena una ventina di giorni precedente alla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo trattamento sanzionatorio, ha per oggetto un’attività di programmazione pro futuro e s’inserisce in quadro probatorio che non indica alcun elementi di effettiva cessazione della condotta partecipativa stessa.
E, d’altro canto, la sentenza impugnata dimostra di fare un adeguato distinguo tra diverse posizioni processuali, poichØ, per il coimputato che ha subito l’arresto (elemento indubbiamente incidente sulla condotta partecipativa) in epoca antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina applica, correttamente, il trattamento sanzionatorio previgente.
Quanto, poi, al riferimento, svolto dal ricorrente, al diverso e piø favorevole esito per il coimputato COGNOME nel procedimento separato, osserva in primo luogo il Collegio che la relativa sentenza, allegata al ricorso, Ł sopravvenuta al Giudizio di appello e, trattandosi di un elemento di prova, non Ł suscettibile di valutazione da parte di questa Corte.Eccede, invero, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità Ł circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.
In ogni caso, non Ł superfluo ricordare che, trattandosi di posizioni processuali diverse, l’applicazione della diversa disciplina sul trattamento sanzionatorio a coimputati – in base alla diversa epoca di commissione del fatto come acclarata in distinti giudizi – non Ł suscettibile di dar luogo ad alcun invocato contrasto tra giudicati.
6.2. Il motivo con il quale il ricorrente si duole della conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche Ł infondato sulla scorta delle considerazioni già svolte nel § 2, non senza rilevare l’a-specificità della parte del ricorso in cui si vorrebbe valorizzare la dipendenza di Nania dagli oppiacei, senza tuttavia che ne sia stata indicata l’incidenza sui reati per i quali Ł condanna e, in particolare, per il reato associativo.
6.3. Del pari infondato Ł il motivo che addebita alla Corte territoriale la mancanza di motivazione in punto di ritenuta operatività della recidiva.
L’applicazione della recidiva contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803 – 01;Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272040 – 01).
Ed Ł ciò che Ł avvenuto nel caso che ci occupa, in quanto la Corte territoriale, nel procedere alla diversa qualificazione della recidiva originariamente contestata quale recidiva semplice, ha reso implicitamente ragione dell’avvenuta valutazione della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della
condotta e di pericolosità del suo autore.
6.4. Come preannunciato, Ł fondato il motivo reformatio in peius cui la Corte territoriale Ł incorsa nel parametrare gli aumenti ai sensi dell’art. 81 cod. pen, poichØ – a fronte di un aumento originariamente indicato dal Giudice per le indagini preliminari di soli 4 mesi per ciascuno dei reati sub c) e d) – Ł pervenuta ad un aumento di otto mesi per il capo c) e di sei mesi per il capo d).
Alla luce di tanto, deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in otto anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione, con eliminazione della pena di sei mesi di reclusione, illegale per eccesso, direttamente da parte di questa Corte, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito.
Al rigetto dei ricorsi di Orvieto, COGNOME e COGNOME Francesco consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME Benedetto limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in otto anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione; rigetta nel resto il ricorso di COGNOME. Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME AntonioCOGNOME NOME e NOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME