Trattamento Sanzionatorio: I Limiti del Sindacato della Cassazione
L’Ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione quando si contesta il trattamento sanzionatorio applicato nei gradi di merito. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione sull’entità della pena è una prerogativa del giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo in caso di vizi logici evidenti o di violazione di legge, non per una mera divergenza di valutazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello nei confronti di un imputato per i reati di furto pluriaggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. I giudici di merito avevano riconosciuto la continuazione tra questi reati e quelli oggetto di una precedente sentenza di condanna.
All’imputato erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, la pena finale era stata rideterminata complessivamente in due anni e un mese di reclusione.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione del Trattamento Sanzionatorio
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la quantificazione della pena, nonostante fosse stato presentato uno specifico motivo di appello sul punto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso non era ammissibile perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata aveva fornito una giustificazione adeguata sulla pena inflitta.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva definito la pena “equa e non eccessiva” sulla base di criteri specifici e legalmente previsti dall’art. 133 del codice penale. In particolare, la motivazione si fondava su:
1. La gravità intrinseca dei reati: uno dei reati contestati era un furto aggravato, punito con una pena edittale che va da tre a dieci anni di reclusione.
2. La serietà della condotta: le modalità con cui i reati erano stati commessi sono state ritenute gravi.
3. I precedenti penali dell’imputato: la presenza di un passato criminale è un elemento che il giudice può legittimamente considerare per commisurare la pena.
La Corte ha quindi concluso che la motivazione della Corte territoriale, sebbene sintetica, era completa, logica e non contraddittoria, rendendo la doglianza della difesa una mera richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: il sindacato della Corte di Cassazione sul trattamento sanzionatorio non è un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il processo. Il suo compito è verificare la legittimità della decisione, controllando che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia fornito una motivazione che non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Se la motivazione esiste ed è coerente con i criteri legali, la scelta sull’entità della pena diventa insindacabile.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare l’entità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo se si lamenta un vizio di motivazione, ovvero se la decisione del giudice è illogica, contraddittoria o basata su criteri non previsti dalla legge. Non è possibile chiedere alla Cassazione di ricalcolare la pena semplicemente perché la si ritiene troppo alta, se il giudice precedente ha spiegato adeguatamente le sue ragioni.
Quali elementi ha considerato la Corte per ritenere adeguata la motivazione sulla pena in questo caso?
La Corte ha considerato la motivazione adeguata perché faceva riferimento a elementi specifici: la gravità dei reati (un furto aggravato con pena edittale fino a dieci anni), la serietà della condotta e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Questi sono tutti criteri validi ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito. La Corte di Cassazione non entra nel vivo della questione sollevata perché il ricorso stesso manca dei presupposti richiesti dalla legge. In questo caso, il motivo era infondato perché mirava a una rivalutazione nel merito della pena, non consentita in sede di legittimità. La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALZANO LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di rito abbreviato, COGNOME NOME era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei reati previsti dagli artt. 624 e 625, comma 1 nn.4 e 6) e 493-ter cod.pen. in continuazione fra di loro, così riqualificata l’originaria contestazione; il Tribunale aveva ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di contestazione e quelli relativi alla sentenza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2017 e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per il reato di furto pluriaggravato e lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni due e mesi uno di reclusione, cosi ottenuta ( per la continuazione con i reati per la sentenza del 25 maggio 2017, anni 1 e mesi 5 di reclusione, mesi 12 di reclusione- sei mesi per ogni reato contestato, diminuita per il rito a mesi 8 di reclusione.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello.
Il motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, nei termini sopra indicati e specificando che tale pena dovesse ritenersi equa e non eccessiva ai sensi dell’art. 133 cod.pen., posto che il primo reato era un furto aggravato con pena edittale da tre a dieci anni, mentre il reato del capo 2) prevedeva una pena minima di un anno ed una pena massima di cinque anni; si trattava, poi di condotta grave, posta in essere da soggetto gravato da precedenti penali.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 La Consigi era est. GLYPH
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