Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11633 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11633 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/04/1994
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo rinammissibilita del ricorso. COGNOME Non è presente l’avvocato COGNOME nonostante avesse chieSto la trattazione in presenza e fosse stato autorizzato con provvedimento del Presidente Titolare
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME NOME NOME ricorre per cassazione avverso la senten con la quale la Corte di appello di Napoli, a seguito annullamento con rinv di Cassazione, ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. p D.P.R.309/1990 in relazione alla detenzione di grammi 100 di hash marijuana e di 1 grammo di cocaina. La Corte di appello ha ridetermina di reclusione ed euro 8000 di multa. a in epigrafe indicata, o da parte della Corte sentenza emessa dal n., 73, commi 1 e 4, sh, di 10 grammi di o la pena in anni due
2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio del motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionato io, avendo la Corte territoriale, in sede rescissoria e disattendendo le indicazioni della sent nza di annullame della Corte di cassazione, omesso di indicare la pena base dalla quale partita per giungere alla pena finale di anni due di reclusione. Il giudice di merito ha altres omesso di indic criteri di calcolo, né ha indicato in che misura è stata applicata la dinninuz one per le circos attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice, e specificato se sono state concesse nella massima estensione o meno, pur giungendo ad una pena finale inf riore rispetto a quella determinata dal Tribunale.
Inoltre, manca la motivazione in ordine al discostamento dal minimo dittale, anzi, in modo contraddittorio, la Corte territoriale ha richiamato il buon compor amento processual dell’imputato e ritenuto di voler rideterminare in senso più favor vole il trattam sanzionatorio.
Neppure è stato indicato il quantum di aumento di pena applicato per la continuazione, limitandosi il giudice a quo a enunciare la sussistenza del vincolo tra le co dotte contestate.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarar ricorso. i l’inammissibilità del
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si premette che il giudice di primo grado aveva disatteso la richiest di qualificazione fatti ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R.309/1990 e, pertanto, esclusa la contesta recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta più grave la detenzione fini di cessione della cocaina, è partito dalla pena base corrispondente al minimo edittale p ad anni sei di reclusione ed euro 25.822 di multa, in ragione del modesto i uantitativo di cocain detenuto. Il giudice di primo grado ha poi ridotto la pena base ad anni quattro di reclusio ed euro 17.215 di multa ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. e, ritenendo songruo l’ aumento e
art. 81 cod. pen. di anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 8.500 di multa per detenzione dell’hashish e della marijuana, trattandosi di un conside evole quantitativo stupefacente, era giunto alla pena finale, ridotta per la scelta del rito, iella reclusione due, mesi undici e giorni dieci e di euro 12.333 di multa.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11/11/2022, in parziale riforma del pronuncia del primo giudice, aveva riqualificato i fatti nell’ipotesi di cui all’art. 73, c d.P.R.309/1990, limitatamente alla detenzione della cocaina e aveva c nfermato nel resto la sentenza di primo grado in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, d. .R.309/1990.
La Corte di Cassazione, Sez. 4, con sentenza n.31552/2023, in acco limento del motivo di ricorso proposto dal COGNOME, relativo all’omessa giustificazione del tra utamento sanzionatori determinato in misura pari o eccedente il medio edittale, ha annullato la entenza della Corte appello di Napoli del 11/11/2022 limitatamente al trattamento sanzionato io, con declaratoria d irrevocabilità quanto all’affermazione della penale responsabilità. 2
La Corte territoriale, in sede rescissoria, con la sentenza oggi inn ugnata, alla luce corretto comportamento processuale e attesa l’intervenuta riqualifica ione della detenzione dello stupefacente del tipo cocaina nell’ipotesi di lieve entità, ‘volendo applicare una riduz della pena complessiva irrogata dal giudice di prime cure, ha affermato edittale inferiore come pena base per la più grave ipotesi di detenzi qualificata ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R.309/1990). Per circostanze attenuanti generiche, assumendo la pena base di due anni e ed euro 10.000 di multa, aumentata ad anni tre di reclusione ed euro 12. cod. pen. ed infine ridotia per la scelta del rito, è giunta alla pena finale di e euro 8.000 di multa. assumere una pena ne di cocaina (ormai anto, considerate le esi otto di reclusione 00 di multa ex art. 81 anni due di reclúsione ne giuridica attribuita presenza di due reati, zione della cocaina, e enzione di hashish e a 4, d.P.R.309/1990. Tanto premesso, si osserva che risulta’ormai definitiva la configurazi alla fattispecie in disamina secondo la quale nel caso di specie ci si trova in un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 relativamente alla dete un delitto ex art. 73 comma 4, d.P.R.309/1990, relativamente alla d marijuana. Ne deriva tra i due reati, il più grave è quello ex art. 73 com
·r il reato base cui si seguenti ripercussioni ione quanto alla pena uata come pena base reato di cui al comma sservato, meno grave ·ell’hashish e quindi, bice edittale per tale Ciò posto, risulta non esplicitata dalla sentenza la pena prevista p collega la successiva riduzione operata per le attenuanti generiche, con co sulla comprensione dell’intero computo e sul rispetto della relativa motiva concretamente adottata ex art. 133 cod. pen.: se infatti si ritenesse indivi dalla Corte di appello una pena da rapportare, come parrebbe affermato, a 5 dell’art. 73 in relazione alla detenzione della cocaina (reato tuttavia, va rispetto a quello del comma 4 rimasto inalterato per la detenzione evidentemente, incongruamente individuato come reato satellite), la fo reato si situerebbe tra mesi sei e cinque anni di reclusione e tra euro 1.032 e 10.329 di mult se, invece, la si dovesse rapportare al reato, più grave di cui al comma 4, a forbice si situere tra due e sei anni di reclusione e 5.164 e 77.468 di multa.
Ciò comporta la necessità di una motivazione che chiarisca, nel rispet o delle diverse norme, i criteri adottati così fornendo adeguata giustificazione della sanzione da irrogare in concret
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezion di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio. della Corte di appello
Così deciso in Roma, all’udienza del 05/02/2025
Il consigliere estensore
Il Presi ente