Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME, nato a Sassuolo DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Pistoia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 17/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che í ricorsi siano dichiarati inammissibili; sentita l’AVV_NOTAIO, in sostituzione degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui – COGNOME NOME è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 73- 80 d.P.R. ottobre 1990, n. 309 del 1990 (capo 1) – per avere in concorso con COGNOME importato dal Marocco circa 200 chili di hashish – di cui 101,6- con peso puro di 36,6 kg- sequestrati-
e 73 commi 1 bis e 4, d.P.R. cit., (capo 3), per avere detenuto 12 grammi di hashish, g. 1193 di marjuana, gr. 64 circa di cocaina, gr. 0,947 di DMT;
NOME NOME è stato condannato per il reato contestato al capo 1).
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo 1).
Il tema attiene alla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati e al mancato esame delle doglianze devolute con l’atto di appello, relative, in particolare, il ritenuto ru organizzatore e in qualche modo “apicale” dell’imputato rispetto al piano criminoso.
Sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla attendibilità e sulla credibilità dei singol dichiaranti, e in particolare, dei correi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, e a sussistenza dei c.d. riscontri esterni.
NOME, presso la cui abitazione fu rinvenuta la droga, avrebbe fornito cinque versioni differenti a lui favorevoli senza essere, tuttavia, in grado di giustifica presenza e la disponibilità di altre tipologie di sostanza stupefacente, delle somme consistenti di denaro e di COGNOME oggetti idonei al confezionamento.
Dichiarazioni, dunque, non attendibili.
Non diversamente, la sentenza sarebbe viziata quanto al tema dei riscontri esterni, ritenuti sussistenti senza una valutazione effettiva delle dichiarazioni degli imputati ruolo di organizzatore e reclutatore dei concorrenti, attribuito all’imputato, sarebb stato smentito da COGNOME COGNOME COGNOME che avevano dichiarato di essere stati coinvolti dal COGNOME e di avere conosciuto e preso contatti con COGNOME solo dopc avere accettato la proposta; COGNOME avrebbe riferito di essere stato convinto da COGNOME.
COGNOME sarebbe stato ritenuto, da una parte, non attendibile quarto all’assunto di avere rifiutato la proposta di COGNOME, ma, dall’altra, attendibile quanto al ruo reclutatore dell’imputato.
Sarebbe viziata la sentenza anche quanto ai ritenuti riscontri esterni consistenti alla fase di acquisto dell’autovettura, poi utilizzata per il viaggio in Marocco, e organizzazione del viaggio in questione.
La autovettura, si assume, sarebbe stata acquistata solo da NOME nei cui riguardi era stata emessa una fattura per l’aggiunta di una ulteriore bombola di gas sul mezzo; non sarebbe stato spiegato alcunchè sul ruolo avuto dell’imputato, rispetto al quale non avrebbe rilievo la circostanza che questi avesse contattato alcune officine meccaniche o che questi si trovasse con NOME presso il concessionario al momento dell’acquisto dell’autoveicolo; la presenza dell’imputato al concessionario sarebbe stata valutata dal Tribunale come probabile ma non certa.
L’imputato sarebbe stato assente al momento dell’arrivo in Italia dell’autovettura con la sostanza stupefacente ed anche alle successive fasi di spostamento, di occultamento e di custodia della sostanza.
Anche il ruolo di finanziatore dell’imputato non sarebbe stato provato, avendone parlato solo NOMENOME i ritenuti contatti telefonici dell’imputato con le officine meccani finalizzati- secondo la prospettazione accusatoria – alla modifica dell’impianto a ga dell’autovettura e la affermata presenza dello stesso in alcuni luoghi in concomitanza del viaggio di NOME sarebbero stati erroneamente ritenuti provati dall’esame dei tabulati telefonici e dal raffronto delle celle agganciate con gli spostamenti individu con GPS, senza considerare che nessuno dei correi avrebbe confermato la presenza del ricorrente all’incontro del 4 gennaio 2020
Neppure sarebbe provata con certezza la presenza dell’imputato presso l’abitazione di COGNOME dal 14 al 19 marzo 2020, fatta discendere solo dall’esame delle celle e dalle immagini di accesso.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena in continuazione.
La Corte, a seguito dell’accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, relativo al riconoscimento del ruolo di vertice assunto dall’imputato e all’ingente quantità d sostanza stupefacente, aveva aumentato la pena inflitta per la continuazione del reato contestato al capo 1) con quello di cui al capo 3), rideterminandola in tre anni d reclusione e 18.000 euro di multa; la pena sarebbe eccessiva avendo peraltro negato la Corte immotivatamente le circostanze attenuanti generiche.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando tre motivi.
NOME, secondo la ricostruzione dei giudici di merito avrebbe posto a disposizione un fondo di sua proprietà in cui fu occultata l’autovettura – dopo il suc arrivo in It con la droga
3.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo 1).
La sentenza sarebbe viziata quanto alla valutazione del tema, specificamente devoluto con l’atto di appello, relativo alle dichiarazioni dei correi COGNOME NOME e COGNOME NOME, che avevano escluso il coinvolgimento del ricorrente riferendo di aver agito autonomamente; né sarebbero state correttamente valutate le dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME rd i .
La sentenza sarebbe contraddittoria perché, da una parte, avrebbe attribuito a COGNOME un contributo fondamentale, ma, dall’altra, avrebbe ritenuto che questi si fosse accontentato della somma di soli 2000 euro.
Ne sarebbe stato spiegato perché nelle fasi cruciali della vicenda COGNOME e COGNOME avrebbero operato “in combutta” con COGNOME e COGNOME senza mai contattare o riferire a COGNOME.
In tale contesto vengono evidenziati ulteriori elementi di contraddittorietà nell valutazione della prova quanto alla messa disposizione da parte dell’imputato del fondo su cui fu posta la autovettura utilizzata per il viaggio; vi sarebbero emergenze probatorie dimostrative dell’uso di quel fondo da RAGIONE_SOCIALE in modo libero senza controllo o autorizzazione da parte dell’imputato.
Le dichiarazioni dell’imputato, si aggiunge, non sarebbero ammissive della responsabilità perché riguarderebbero solo gli incontri con alcuni dei coimputati e, dunque, non sarebbero sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità.
Lo stesso COGNOME, dopo avere indicato nel COGNOME il soggetto tramite il quale avrebbe instaurato il contatto con COGNOME, avrebbe evidenziato l’estraneità dell’imputato ai fatti, essendo questo ignaro dell’organizzazione del viaggio, delle modalità esecutive del piano, del corrispettivo pattuito tra COGNOME e COGNOME.
Anche le dichiarazioni di COGNOME sarebbe inattendibili perchè il dichiarante sarebbe stato portatore di un interesse inquinante per essere ritenuto il COGNOME COGNOME di dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti; la Corte, a cui la questione era stat devoluta, sarebbe sul punto silente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Core sarebbe silente a fronte di uno specifico motivo di appello con cui si censurava la decisione di primo grado sulla valutazione della condotta collaborativa avuta dall’imputato.
3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
Il tema attiene alla determinazione della pena base, fissata in misura inferiore di un solo anno rispetto al massimo edittale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti e il trattamento riservato ad altro coimputato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati limitatamente ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio
Sono inammissibili i motivi, che possono essere valutati contestualmente, relativi al giudizio di responsabilità (primo motivo di entrambi i ricorsi)
I fatti per cui si procede sono stati puntualmente ricostruiti dal Tribunale che h spiegato:
-il senso delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da COGNOME a seguito del suo arresto e del rinvenimento all’interno della propria abitazione della sostanza stupefacente;
il ruolo costitutivo di COGNOME, la portata dei loro rapporti illeciti nel tempo
gli accadimenti oggetto del processo e il coinvolgimento nei fatti degli COGNOME corre tra i quali anche i COGNOME;
gli sviluppi investigativi immediatamente successivi alle dichiarazioni in questione e gli elementi di prova a carico de i ricorrenti: l’esame dei tabulati e il tracciame satellitare delle autovetture comprovanti i rapporti tra i correi; la verifica delle moda di acquisto e di “preparazione” della GLYPH autovettura Fiat RAGIONE_SOCIALE usata per il viaggio rivelatori del coinvolgimento pieno di COGNOME COGNOME tutte la fasi del piano criminale ( sentenza di primo gradi pagg. 5 e ss), il senso e la portata del coinvolgimento di COGNOME, la sua partecipazione all’incontro a casa dello stesso COGNOME con COGNOME e un altro correo (COGNOME), l’arrivo il 7.3.2020 della droga con la autovettura Multipl sbarcata al porto di Genova; lo spostamento dell’autovettura sul fondo di COGNOME, l’incontro, immediatamente dopo, tra COGNOME e COGNOME all’aeroporto di Firenze; il successivo trasporto dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE e la partecipazione dello stesso COGNOME;
gli ulteriori sviluppi investigativi successivi alla emissione dei titoli caute rinvenimento di sostanza stupefacente pari a 733 grammi di marjuana presso l’abitazione di COGNOME; il rinvenimento di sostanza stupefacente presso l’abitazione di COGNOME; le ulteriori dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai correi COGNOME NOME e COGNOME che ricostruivano in modo specifico la preparazione e la esecuzione del viaggio volto al reperimento della droga, il ruolo centrale di COGNOME, il coinvolgime di COGNOME; le dichiarazioni parzialmente ammissive dello stesso COGNOME – che confermava la sua partecipazione all’incontro del 14.2.2020 con COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME, di essere stato prelevato presso l’aeroporto di Firenze il 6-7 marzo 2020 – cio quando la droga arrivò sul territorio – proprio dalla RAGIONE_SOCIALE ancora con all’interno droga, pur affermando di non avere avuto in quel momento consapevolezza di ciò, di avere avuto 2000 euro a titolo di corrispettivo dal correo COGNOME per avere questi utilizzato il suo fondo per custodire l’auto con all’interno la droga).
In tale articolato quadro probatorio sono stati formulati i giudizi di colpevolez con riguardo a COGNOME – raggiunto da una quantità di evidenze probatorie di assoluta consistenza, fondate non solo su molteplici dichiarazioni accusatorie sovrapponibili ma anche da una formidabile quantità di riscontri esterni, confermativi dell’impianto accusatorio – e a COGNOME, di cui pure è stato tratteggiato, da una parte, il ruolo compartecipe non solo con riguardo al suolo di sua proprietà messo a disposizione per la custodia della autovettura, ma anche in ordine alla presenza dello stesso ad incontri del gruppo – il 14.2.2020 a casa dello stesso COGNOME, al momento dell’arrivo del carico
in Italia- alla conoscenza del piano di COGNOME, e dall’altra, spiegato perch argomentazioni difensive – sostanzialmente le stesse poi portate alla cognizione della Corte – non consentono di scalfire l’imponente quadro accusatorio.
Alla luce della solida trama argomentativa indicata, la Corte ha fornito esaustive risposte ai motivi di appello proposti dagli imputati chiarendo, quanto al ricorso d COGNOME, perché questi sia stato considerato la mente, l’organizzatore, il pianificato del piano al quale ha poi concretamente contribuito a dare attuazione, e, quanto a COGNOME, non solo il contributo concreto da questi fornito, ma sostanzialmente le ragioni per cui non potevano essere accolte le censure difensive.
I motivi di ricorso sono generici, così come sostanzialmente generici erano i motivi di appello, perché i ricorrenti non si sono confrontati con le evidenze prDbatorie e con il complessivo ragionamento dei Giudici di merito, soprattutto del Giudice di primo grado e si limitano a censurare singoli passaggi probatori di valenza accessoria, singoli rivol motivazionali del tutto periferici rispetto alla struttura complessiva dell 3 motiovazione.
Non è chiaro nella prospettiva del COGNOME perché tutti i correi avrebbero dovuto colludere in suo danno, quale sarebbe stato il collettivo interesse a mentire, perché l’imputato sarebbe estraneo alla preparazione dell’autovettura Ltilizzata per la importazione di droga, perché la mole di evidenze probatorie descritte dal primo Giudice non sarebbero dimostrative del ruolo superiore da esso rivestito; non è nemmeno chiaro, nella prospettiva di COGNOME, perché a lui sia stato fatto riferimento da p soggetti, perché, anche in questo caso – al di là del generico interesse ad accusarlo di COGNOME – sarebbero rese dichiarazioni inquinate sul suo conto, e, soprattutto, quale sarebbe il significato della sua presenza alla riunione del 14.2.2020, quale la ragione per cui di lui si senti il bisogno proprio al momento dell’arrivo della droga in Italia, per egli accettò la somma di duemila euro.
Si tratta di essenziali argomenti rispetto ai quali i motivi sono sostanzialmente silent In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si r solvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, l scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata l ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova del singolo segmento fattuale.
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione adeguata e non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell’impugnezione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
È invece fondato il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME quanto all’aumento di pena inflitto a titolo di continuazione.
Il Giudice di primo grado aveva inflitto, a titolo di aumento per continuazione per i capo 1), la pena di due anni e sei mesi di reclusione e 15 mila eurc di multa; dalla complessiva motivazione della sentenza di primo grado si evince come detto aumento fu determinato proprio in ragione del ruolo primario ricoperto dall’imputato e dalla gravità del fatto.
La Corte di appello, in accoglimento dell’appello del Procuratore, ha inflitto a tito di aumento per continuazione la pena di tre anni di reclusione e 18.001) euro di multa: un aumento di pena giustificato, tuttavia, facendo riferimento agli stessi parametri utilizzati dal primo Giudice senza, tuttavia, spiegare cosa in concreto inducesse a rivedere in senso peggiorativo il trattamento sanzionatorio; un aumento di pena solo formalmente motivato e che, in ragione della sua obiettiva consistenza, richiedeva invece di spiegare puntualmente perché, sulla base degli stessi parametri utilizzati dal primo Giudice, occorresse ancora aumentare la pena.
Sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello valuterà nuovamente il motivo di impugnazione del Procuratore generale e spiegherà, eventualmente, perché in concreto l’aumento di pena inflitto per continuazione debba essere aumentato rispetto a quello inflitto in primo grado.
È invece inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto da COGNOME quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico.
È fondato anche il secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comm 3 7, d.P.R. cit.
La Corte, pur dando atto del motivo di impugnazione, è silente.
Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio.
Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è assorbito.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio dei due ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio sul punto ai altra Sezione della Cgrte di appello di Bologna; dichiara i ricorsi inammissibili nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la sentenza irrevocabile in relazio all’accertamento della responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.