Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42400 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42400 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRUSCIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
che ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena accessoria in A.3 M.1 GG.10 per COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e inammissibilità dei ricorsi nel resto; conclude per la rideterminazione della pena accessoria in A.4 M.8 per COGNOME NOME e COGNOME NOME , e inammissibilità dei ricorsi nel resto; conclude per la rideterminazione della pena accessoria in A.2 M.4 per COGNOME NOME e inammissibilità nel resto; conclude per la rideterminazione della pena principale in A.5 M.4 reclusione per COGNOME NOME con rideterminazione della pena accessoria in A.4 M.8 .
uditi i difensori
AVV_NOTAIO, per la P.C. rappresentata, chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento dei ricorsi
AVV_NOTAIO, per le posizioni rappresentate, si riporta ai motivi ed insiste per l’accoglimento dei ricorsi
Ritenuto in fatto
1.La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 11 giugno 2021, ha annullato in parte qua, per quanto di interesse in questa sede, la sentenza della Corte d’appello di Napol del 19 febbraio 2019, emessa nel rito abbreviato, nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti imputati, a vario titolo, del delitto di cui all’ar cod. pen..
2.La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattament sanzionatorio, ritenuto illegale, in quanto il giudice di secondo grado ha errato formulazione del giudizio di bilanciamento che ha incluso le circostanze attenuanti generiche riconosciute con la sentenza medesima – comparandole soltanto con la recidiva e non anche con la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis comma quarto cod. pen., relati all’associazione armata.
In tal guisa, la Corte di merito, dopo aver concesso le attenuanti generiche, ha fissato la base in anni 9 di reclusione, allineandosi alla pronuncia di primo grado che quelle attenua non aveva riconosciuto, individuata come minimo edittale del delitto di associazione mafios armata ex art. 416 bis comma 4 cod. pen., mentre il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto abbattere anche l’aumento previsto per tale circostanza e indurre a considerare, come pena base, quella di cui al primo comma dell’art. 416 bis cod. pen., ovvero quella di anni reclusione; in ogni caso, la Corte di Cassazione ha ravvisato carenza assoluta di motivazione i relazione alla indicazione di una pena base di 9 anni, superiore al minimo edittale della ci fattispecie, nella sua configurazione non aggravata.
3.La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Napoli, nel deliberare in sede di rinvi premesso di doversi muovere nella cornice edittale prevista per il reato di cui all’art. 41 cod. pen. nella formulazione vigente con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 92 del 20 convertito in legge con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, pur trattandosi di cond commesse sino alli anno 2016, soggette alla più severa disciplina, introdotta con la L. n. 69 2015, in assenza di impugnazione della pubblica accusa – ha rideterminato le pene per ciascuno degli imputati facendo riferimento alla pena base di anni 7 di reclusione, dopo av operato il giudizio di comparazione – in equivalenza o in prevalenza a seconda delle singol posizioni – tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti della recid dell’associazione armata di cui al comma 4 dell’art. 416 bis cod. pen..
4.Avverso detta sentenza hanno promosso ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati sopra menzionati, che hanno denunciato i vizi di seguito partitamente indicati limiti strettamente necessari, di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Quanto a COGNOME NOME, vizio di inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici
durata di anni 5, dal momento che l’art. 416 bis cod. pen. non prevede tale durata la quantificazione della sanzione avrebbe dovuto essere equiparata a quella d principale comminata, anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione;
quanto ad COGNOME NOMENOME violazione di legge per erronea qualificazione della condott sensi dell’art. 416 bis cod. pen., trattandosi, al più, di concorso di per continuato;
quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME, violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla limitazione del giudizio di bilanciamento tra all’equivalenza “con la recidiva” piuttosto che alla prevalenza delle attenuanti;
quanto a COGNOME NOME, violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazio quanto – pur accogliendo la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione oggetto del procedimento penale e quelli di cui alla sentenza n. 6281/19 eme settembre 2019 dalla Corte d’appello di Napoli, irrevocabile il 11 febbraio 2020, in r delitto dì cui all’art. 12 quinquies D.L. 306/92, aggravato dall’art. 7 L. n. 20 ascritto, in concorso, anche a COGNOME NOME ed COGNOME NOME – il giudice avrebbe quantificato un aumento di pena eccessivo di tre anni sulla pena base di ann e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., determi operante sulla pena base di anni 7 di reclusione, dall’applicazione delle circostanz generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate; in definitiva, la Corte d’ avrebbe considerato che la condotta oggetto della condanna irrevocabile, continuazione, ha riguardato fatti sovrapponibili a quelli contestati come manifest reato di associazione mafiosa e che ad altri imputati è stato riservato un trattam benevolo nella determinazione degli aumenti per la continuazione “interna” con satellite”;
quanto a COGNOME NOME, vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena commin con particolare riferimento all’aumento di pena per il reato satellite;
quanto a COGNOME NOMENOME inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in or al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti g circostanze aggravanti, contenuto nei limiti dell’equivalenza, in ordine alla det globale del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all’aumento prev continuazione tra il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. ed i fatti giudi sentenza n. 6281/19 della Corte d’appello di Napoli, in ordine – infine – alla con misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 2 anni.
Sotto il primo profilo, la Corte del giudizio rescissorio non avrebbe tenuto in consi documentazione prodotta dalla difesa, dimostrativa del mutamento di vita dell’imputat fatti commessi, né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME a lui ed avrebbe valorizzato, illogicamente ed apoditticamente, la di lui scelta di non coll la Giustizia e la capacità criminale espressa nella vicenda oggetto di scrutinio
precedente provvedimento del tribunale del riesame aveva escluso la ricorrenza del quadro gravemente indiziario a suo carico.
Sotto il secondo profilo, analogamente alle ragioni espresse dalla difesa di NOME NOME, Corte d’appello avrebbe illogicamente e con motivazione apparente operato, sulla pena base per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, un aumento di pena di 3 anni reclusione per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui alla citata s irrevocabile n. 6281/19, senza ponderare che l’attività economica gestita dal ricorre rappresentava uno degli elementi di esteriorizzazione del reato di cui all’art. 416 bis cod. e dunque una condotta con esso coincidente; inoltre, la dosimetria della pena sarebbe distonica rispetto al trattamento riservato ai coimputati, in principalità NOME COGNOME NOME benchè capo e promotore del sodalizio, destinatario di una sanzione più mite e sulla scort delle medesime argomentazioni motivazionali.
Sotto l’ultimo profilo, la Corte del giudizio rescissorio, benché invitata dalla Corte di Cass anche ad una rivalutazione dei presupposti della misura di sicurezza della libertà vigil avrebbe eluso le indicazioni vincolanti della decisione, limitandosi a riproporre, con motivaz apparente, quella irrogata dal g.u.p. del tribunale di Napoli, senza ancora una volta esaminar ai fini del necessario giudizio di pericolosità sociale, la pregnanza della documentazi depositata dalla difesa del ricorrente, volta a comprovarne la recisione dei rapporti c criminalità organizzata;
quanto a COGNOME NOMENOME vizio della motivazione in relazione alla quantificazione de trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena base di anni 7 di reclusione – individuat per il delitto di associazione mafiosa – era stata erroneamente aumentata, per continuazione, ad anni 9, mentre i due aumenti per i reati satellite – capi G) e Gl) erano stati rispettivamente calcolati in mesi 6 di reclusione ciascuno, sicchè la riduzione per abbreviato avrebbe dovuto operare sulla pena di anni 8 – e non 9 – così da pervenirsi a quel finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione, e non di anni 6;
quanto ad COGNOME NOME, erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, poiché la Corte d’appello avrebbe incluso nel giudizio di bilanciamento tra circostanze anche diminuente della dissociazione di cui all’art. 416 bisl comma 3 cod. pen., di contro sottr per gli obbiettivi premiali perseguiti, alla comparazione con qualsiasi circostanza aggravan così incorrendo, in definitiva, nella determinazione di una sanzione non sorretta da ragi adeguatamente esplicitate.
Considerato in diritto
1.11 ricorso del COGNOME è inammissibile, giacchè manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum, in giurisprudenza, che “in tema di pene accessorie, la previsione di cui all’art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all’art. 29 cod. pen destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non normativamente predeterminata” (Cass. sez. 1 n.36299 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264677; Cass. sez. 2, n.53001 del 06/202016, COGNOME, Rv.268541).
Pertanto, correttamente è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici u per la durata di anni 5, quale conseguenza della irrogazione della pena principale di anni mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
2.11 ricorso di COGNOME NOME è del pari inammissibile, dal momento che, in base al consolidato indirizzo di questa Corte, “la rinuncia parziale ai motivi d’appello determi passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinen ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni rela medesimi motivi ” (Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262448; sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198).
La rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passa in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con conseguenza che la Corte d’Appello non ha l’onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv. 255069).
L’unico motivo di ricorso ripropone argomentazioni volte – peraltro avverso la pronuncia primo grado, in violazione dell’onere di specificità – a contestare la sussistenza responsabilità penale per il delitto di associazione mafiosa, in relazione alle quali l’im aveva rinunciato ai motivi di gravame – cfr. pag. 33 sentenza rescindente – e la sentenz impugnata, sul punto, deve ritenersi irrevocabile.
3.11 motivo di ricorso comunemente offerto da COGNOME e COGNOME è generico e manifestamente infondato.
Da un lato, esso lamenta che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee non sarebbe stato esteso alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla “recidiva”, sen considerare che nella bilancia delle circostanze è stata annoverata, come del resto imposto dalla sentenza di annullamento, anche la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis comma 4 cod. pen. e, soprattutto, non chiarisce le ragioni specifiche e concrete che avrebbero dovu sollecitare la Corte di merito ad adottare una soluzione a loro più favorevole;
dall’altro lato, esso si pone in insanabile conflitto con l’ormai stabile canone ermene secondo il quale il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra oppo circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicand una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legitt qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in conc (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni succinte, ma bastevoli, del giudice del merito (si vedano pagg.9-11 del sentenza impugnata, a riguardo della gravità dei fatti commessi) sono, pertanto, incensurabili.
4.11 motivo di ricorso formulato nell’interesse di COGNOME NOME, che denuncia vizio di omessa, contraddittoria od illogicità della motivazione sulla misura dell’aumento di pena per continuazione fra reati – espressamente richiesta dalla difesa nel giudizio rescissorio – è per verso generico e per altro verso manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la qual tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n.”47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv 282269).
L’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordi ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consenti verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazion altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Tale onere argomentativo è stato adeguatamente assolto (si vedano, in particolare, pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), dal momento che la Corte d’appello:
ha correttamente individuato il reato più grave – statuizione non contestata con il motivo ricorso – in quello di associazione mafiosa, ha mitigato il trattamento sanzionatorio in armo con le indicazioni date dalla sentenza rescindente, partendo dal minimo assoluto della pena di cui al comma 1 dell’art. 416 bis cod. pen. per il reato di partecipazione ad associazio mafiosa, nella più volte menzionata formulazione favorevole al reo, ha applicato le circostanz attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante della partecipazione ad associazione armata;
ha calcolato, ravvisata l’unicità del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Napoli del 27 settembre 2019, l’aumento sull pena base in modo distinto per il reato satellite, dando conto, profondamente stigmatizzandone il comportamento complessivamente tenuto alla luce della portata dei provvedimenti giudiziari in rassegna “del ruolo svolto da NOME nel clan NOME, ovvero coordina le principali e riveste il ruolo di responsabile delle attività commerciali aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti ittici fresc surgelati, all’ingrosso ed al dettaglio da imporre sul mercato legale in favore del clan NOME nonché del periodo in cui erano poste in essere le suddette condotte: partecipazione al clan
contestata dall’anno 2009 con condotta perdurante, reato di cui al capo 3, artt. 110 c.p. concorso con e COGNOME NOME), 12 quinquies D.L. 306/92 conv. in legge 356/92 e art. 7 L. 203/91, commesso il 2 ottobre 2012 LA. Difatti, l’intestazione fittizia RAGIONE_SOCIALE, società che aveva ad oggetto l’attività di commercializzazione del pes all’ingrosso, era finalizzata ad eludere le misure di prevenzione da parte di COGNOME e NOME condannati per il reato ex art. 416 bis c.p., in modo che l’azienda continuasse ad operare arricchire le casse del clan camorristico di riferimento”.
L’aumento di tre anni di reclusione – in concreto 2 anni, per effetto della riduzione de abbreviato – per il delitto satellite rispetta il divieto della reformatio in peius, è comunque significativamente inferiore all’entità della pena inflitta con la citata sentenza del 27 set 2019 – concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 3, mesi 4 di reclusione, gi ridotti per il rito – e non è stato operato, surrettiziamente, il cumulo materiale delle pene
Il motivo di ricorso non si confronta con la specificità della motivazione e si limita ad obi che il reato oggetto della condanna irrevocabile, posto in continuazione, rappresenterebbe una semplice forma di esteriorizzazione della partecipazione alla consorteria mafiosa, senza considerare che, in realtà, il delitto di trasferimento fraudolento di valori si è caratteriz una più intensa ed ulteriore potenzialità lesiva della condotta, in quanto accompagnata dall strategìà elusiva dell’applicazione di misure di prevenzione da parte di soggetti già condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. attraverso l’attribuzione fittizia societarie della RAGIONE_SOCIALE in capo a consapevole interposta persona.
Parimenti generica si rivela, poi, la deduzione che pretenderebbe di raffrontare il trattame sanzionatorio inflitto al ricorrente con gli “aumenti applicati…agli altri partecipi” in r rispettivi “reati satellite”, non emergendo dal tenore del ricorso alcun elemento che consenta valutare l’omogeneità e l’omologabilità delle singole posizioni processuali.
5.11 motivo di ricorso di COGNOME NOME è generico e manifestamente infondato.
Da un lato, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito da legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizz consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena b rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata, laddove si sottoline riprovevolezza della finalità mafiosa della condotta).
Sotto altro profilo, ogni motivo di ricorso deve svolgere la funzione tipica di critica pu avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 de 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del
27/01/2005, NOME, Rv. 231708), mentre la tecnica espositiva dell’atto di impugnazione, anche per quanto concerne l’aumento per la continuazione, è meramente contestativa e di puro stile.
6.1 motivi del ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE sono in parte generici e nel complesso manifestamente infondati.
I primi due aspetti, che riguardano la modulazione del trattamento sanzionatorio e il mancat riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, anche con riferimento alla calibrazione della pena adottata per il coimputato NOME COGNOME ed altri ancora menzionati nel ricorso, possono essere trattati congiuntamente.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitti qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluz dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della irrogata in concreto (Cass. sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, NOME, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
E’ poi indirizzo consolidato della Corte di legittimità che in tema di determinazione della p nel reato continuato, come del resto già ricordato, il dovere di specifica motivazione del sing aumento si attenua, soprattutto quando non sia possibile dubitare del rispetto del limite leg del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrat condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Ed in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del c che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sez. n.27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv.264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, COGNOME, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Ebbene, premesso che le vicende processuali del ricorrente, di COGNOME NOME DATA_NASCITA e degli altri imputati non sono per nulla “identiche”, perché connotate da imputazioni affatto diverse percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale è legittimo, lineare e non illog mentre inconferenti – alla luce dei principi di diritto richiamati – si palesano, sotto vari censure formulate dalla difesa.
Deve essere osservato, in primo luogo, che – nel rispetto dei parametri di rango costituzional della proporzionalità della pena e della individualizzazione della risposta sanzionatoria, avuto concreto riguardo alla somma gravità dei reati commessi – la Corte di merito, previo simmetrico e coerente apprezzamento di equivalenza tra circostanze eterogenee, ha irrogato al prevenuto il minimo assoluto della pena prevista per il delitto di partecipazione
associazione mafiosa e – qui per intero riproposte le riflessioni già articolate in relazion posizione di NOME NOME – ha conteggiato l’aumento per il delitto satellite, post continuazione, in modo equilibrato e adeguatamente misurato sulla lunga durata degli effetti di natura permanente (sui quali, attenendo all’affermazione di responsabilità, si è formato giudicato progressivo con la sentenza rescindente), prodotti dall’asservimento alla congrega mafiosa dell’attività commerciale svolta dal prevenuto e vieppiù deteriorati dalla consumazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, strumentale all’elusione dell’applicazi misure di prevenzione.
E la valutazione delle diverse componenti a cui soggiace l’esercizio del potere-dovere d commisurazione della pena è affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice, che, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., è facoltizzato a dare prevalenza alla gravità del reat alle sue forme di manifestazione oggettive e soggettive – piuttosto che ad altri prof strettamente attinenti al comportamento tenuto dopo la sua commissione – qui bastando rammentare che l’obbligo di approfondimento della motivazione è direttamente proporzionale all’entità della pena che la sentenza ritiene di infliggere.
Ove – come nel caso di specie – sia irrogata una sanzione comunque assestata sui minimi di legge, l’assolvimento dell’onere della motivazione non esige particolari dissertazioni (ex multis, Cass. sez.2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
In secondo luogo, alcun rilievo di implausibile arbitrarietà può essere mosso, nemmeno in astratto, nel (pur ab origine non consentito) raffronto con il trattamento sanzionatorio riservato a NOME NOME DATA_NASCITA, dal momento che, per costui, la sentenza impugnata si è doverosamente adeguata ai dettami della pronuncia rescindente di questa Corte – pagg. 41 e 42 – che, per un verso, ha richiamato il giudice del rinvio all’obbligo di conformarsi al d della reformatio in peius “che si applica anche rispetto alla pena finale determinata con la sentenza oggetto di annullamento” (oltre al precedente menzionato a pag. 32 della sentenza rescindente, cfr. anche Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, COGNOME, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652) e, per altro verso, ha imposto di considerare come reato più grave, sulla cui pena base quantificare l’aumento per la continuazione, quell giudicato dalla Corte d’Assise d’appello di Napoli del 21 aprile 1997, in relazione al quale conseguenza, il delitto di cui al capo A) – quello di associazione mafiosa ex art. 416 bis comm 2 cod. pen. – del presente procedimento, unitamente agli altri gradatamente meno gravi, ha assunto la veste recessiva di fattispecie satellite.
Il motivo di ricorso presta il fianco, altresì, ad una censura di intrinseca genericità, perch si perita di allegare tutti i provvedimenti giudiziari inglobati nel giudizio sulla conti riconosciuta al citato NOME con la sentenza che ha definito il procedimento, così non consentendo al collegio di delibarne compiutamente tutti i possibili profili.
Il terzo aspetto è manifestamente infondato.
In tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen., non richiede l’accertamento in concreto dell pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosità in concreto (In motivazione la Corte ha aggiunto che ta accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena, al momento dell’esecuzione della misura) (sez. 1, n.33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999).
La durata della misura di sicurezza – la cui applicazione consegue alla condanna per un reato di particolare efferatezza – è stata contenuta in entità assai prossima al minimo di legge e eventuali rimodulazioni saranno monitorate e valutate dalla magistratura di sorveglianza i sede di rivisitazione della pericolosità sociale del prevenuto.
7.11 motivo del ricorso presentato da COGNOME NOME è fondato.
Effettivamente la Corte territoriale è incorsa in un errore aritmetico, dal momento che la pe base di anni 7 di reclusione – individuata per il delitto di associazione mafiosa – è graficamente e per errore aumentata, per la continuazione, ad anni 9, mentre i due aumenti per i reati satellite – capi G) e G1), utili all’aumento per la continuazione – eran rispettivamente calcolati in mesi 6 di reclusione ciascuno e, di conseguenza, la riduzione per rito abbreviato avrebbe dovuto operare sulla pena di anni 8 (anni 7 + mesi 6 + mesi 6) – e non di anni 9 – così da pervenirsi a quella finale (non di anni 6 ma) di anni 5 e mesi reclusione.
A norma dell’art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione può emendare la svista cui è incorsa la Corte di merito e provvedere a quantificare direttamente la pena finale c l’effettuazione del relativo computo.
8.11 motivo del ricorso di COGNOME NOME è del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato. A differenza di quanto sostenuto nell’atto di impugnazione, la Corte del giudizio rescissorio cfr. pag. 14 – si è pienamente adeguata al principio di diritto secondo il quale “qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazion attuosa”, prevista dall’art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buo andamento dell’attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso co circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante ad effetto speciale (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; sez. 6, n. 31983 del 13/04/2017, COGNOME, Rv.270430).
9.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna dei ricorrenti COGNOMECOGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese del procedimento e, non pote escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della s euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Il collegio ritiene di nulla dover disporre sulle spese di parte civile, p all’udienza di trattazione orale con il deposito di una nota spese, dal momento ch hanno riguardato esclusivamente il giudizio sull’entità della pena. Qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di part stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Cass. sez. 4, 09/07/2020, L., Rv. 279514).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a COGNOME NOME, ridetermina pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione.
Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese in favore della parte civile.
Così deciso in Roma, il 26/09/2023
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Il onsi liere estensore
Il Presidente