Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44279 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta da: NOME nato a Roma il 07/07/2003;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 24/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Roma in data 13 luglio 2022, con condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.295,12 di multa per il reato di cui all’ art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (reato commesso il 27 maggio 2022); 2) sentenza della Corte di appello di Roma in data 1 dicembre 2022, con condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 3.667,00 di multa per i reati (uniti dal vincolo della continuazione) di cui all’ art. 73, comma 5, e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (accertati il 29 settembre 2022); 3) sentenza del Tribunale di Roma in data 21 settembre 2022, con condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (commesso il 18 agosto 2022); 4) sentenza del Tribunale di Roma in data 17 aprile 2023, con condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 4, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 385 cod. pen. (commessi l’ 11 marzo 2023).
Il giudice dell’esecuzione, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza n.3) con la pena base di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, rispetto alla quale ha fissato gli aumenti di pena relativi ai reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2) – già uniti sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva con ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 3 luglio 2023 – in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, nonché – quanto ai reati di cui alla sentenza sub 4) – in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in mesi uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ed in giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di evasione, giungendo così alla pena finale di anni sei, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ed il rela vizio di motivazione mancante in ordine al trattamento sanzionatorio conseguente l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; in particolare, osserva che il giudice dell’esecuzione non ha provveduto alla riduzione della pena conseguenteskriconoscimelo della continuazione rispetto ai reati di cui all sentenze nn. 1 e 2risr -ai quali era già intervenuta ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. (con determinazione della relativa pena in anni uno e mesi otto di reclusione lasciando invariato il relativo trattamento sanzionatorio ed effettuando in tal modo, un mero cumulo materiale.
2.2. Inoltre, evidenzia che con riferimento al reato più grave di cui al sentenza n. 4 (vale a dire quello relativo alla violazione dell’art. 73, comma d.P.R. 309/90) il giudice dell’esecuzione ha omesso di applicare la pena per l attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con riferimento al trattamento sanzionatorio, è noto che il giudic dell’esecuzione il quale debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprim scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazio individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
2.1. Inoltre, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione d trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del rea continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misu superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabi di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260847).
2.2. Deve poi ricordarsi che, in tema di quantificazione della pena a seguito d applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice –
quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01).
Ciò posto, si osserva che nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha confermato la pena inflitta in sede di cognizione per il reato sub 1) – ritenuto reato più grave con la precedente ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. che lo aveva unito in continuazione con quello sub 2) – nonostante esso fosse ormai divenuto reato satellite, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni per le quali ha confermato il relativo trattamento sanzionatorio fissato dal giudice della cognizione.
Con riferimento ai reati sub 4) l’ordinanza impugnata non ha fornito una adeguata motivazione rispetto al relativo trattamento sanzionatorio di entità non trascurabile rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione, avendo fatto generico riferimento alla gravità delle condotte, alla pervicacia ed allo spessore criminale del condannato senza alcuno specifico riferimento ai reati accertati con detta sentenza e senza dare conto della avvenuta considerazione, o meno, delle attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione.
L’ordinanza impugnata, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio che, in piena autonomia decisionale, tenga conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.