Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48002 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48002 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 04 maggio 2023 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da NOME COGNOME di applicare la pena prevista dall’art. 416-bis cod.pen. previgente, reato per il quale è stato condannato dalla medesima Corte di assise di appello con sentenza emessa il 30 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile 1’11 settembre 2019. Secondo il ricorrente, la condotta di reato gli era stata contestata sino al 2015 ma la sentenza di primo grado era stata emessa nel 2013, mentre nel 2015 egli era già ristretto in carcere, per cui avrebbe dovuto essere applicato il trattamento sanzionatorio previgente all’inasprimento di cui alla riforma del 2015.
I giudici evidenziavano che la questione relativa alla indicazione del reato più grave su cui calcolare la pena-base, essendo stati i reati di cui alla sentenza citata ritenuti uniti in continuazione con quelli di una condanna precedente, ed ogni altra questione inerente il trattamento sanzionatorio, erano state già oggetto di un ricorso alla Corte di cassazione e ritenute manifestamente infondate, e che l’affermazione del ricorrente, che i giudici di merito avessero applicato le più gravi sanzioni introdotte dalla legge n. 69/2015, era palesemente errata. Del tutto irrilevante, poi, era la intervenuta revoca della misura di prevenzione applicata il 25/05/2011, basata sull’affermazione dell’assenza di attualità della pericolosità, non potendosi comunque, sulla base di esso, modificare la decisione di merito, che aveva irrevocabilmente stabilito la consumazione del delitto associativo quanto meno sino al 2013, data di emissione della sentenza di primo grado.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., 666 cod.proc.pen., 416-bis cod.pen. e «L. 27 maggio 2015 n. 5».
Nelle sentenze di primo e secondo grado con cui egli è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. è stata irrogata una pena-base pari a dodici anni di reclusione, così palesemente applicando il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69/2015, mentre, in ragione della contestazione “aperta”, avrebbe dovuto essere applicato il regime sanzionatorio più mite, previsto dalla normativa antecedente. Infatti il decreto con cui i giudici della prevenzione avevano revocato la misura di prevenzione, già sottoposto all’esame
del giudice dell’esecuzione, aveva stabilito che la partecipazione all’associazione criminale era cessata nel 2006/2007.
Al reo avrebbe dovuto, quindi, essere applicato un trattamento sanzionatorio più favorevole, e prossimo al minimo edittale stabilito dal d.l. n. 92/2008
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Esso non si confronta con l’ordinanza impugnata, in quanto ripete l’affermazione dell’erronea applicazione del trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69/2015, mentre l’ordinanza impugnata ha ricostruito, con estrema chiarezza, che la pena applicata al COGNOME è stata calcolata sulla base della normativa precedente a tale riforma. L’erroneità dell’affermazione del ricorrente emerge in modo palese anche dal fatto che egli riferisce l’applicazione della pena introdotta dalla legge n. 69/2015 anche da parte del giudice di primo grado, senza considerare che questi ha emesso la sua sentenza in data 30 luglio 2013, ben due anni prima della emanazione della predetta legge. L’istante chiede, quindi, l’applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dal d.l. n. 92/2008, che gli è stata già riconosciuta. GLYPH Peraltro, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, il trattamento sanzionatorio irrogato dai giudici di merito è stato già oggetto di ricorso, che la Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato, e non può essere modificato dal giudice dell’esecuzione in applicazione di normative già esistenti o di valutazioni espresse da altri organi, quale il Tribunale della prevenzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente