Trattamento rieducativo: quando la condotta blocca i benefici
Il concetto di trattamento rieducativo rappresenta il pilastro fondamentale del nostro sistema penitenziario, come sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Tuttavia, l’accesso ai benefici previsti dalla legge non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione rigorosa del comportamento del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come atteggiamenti prevaricatori possano precludere ogni agevolazione.
I fatti e il contesto della vicenda
La vicenda riguarda un detenuto che ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, la quale aveva rigettato la richiesta di accesso a determinati benefici penitenziari. Alla base del diniego vi era una serie di condotte disciplinarmente rilevanti accertate all’interno dell’istituto. In particolare, l’interessato aveva tenuto atteggiamenti scorretti e arbitrari, pretendendo di occupare da solo una camera detentiva, ignorando le necessità organizzative del reparto e creando disagi alla gestione della struttura. Tali fatti erano stati confermati sia dalle testimonianze del personale intervenuto, sia da riprese video che documentavano in modo inequivocabile l’accaduto.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare la forza dimostrativa delle prove video, senza però affrontare criticamente le motivazioni espresse nel provvedimento impugnato. La Cassazione ha ribadito che, indipendentemente dall’esito formale di un procedimento disciplinare, ciò che rileva ai fini della concessione dei benefici è la valutazione complessiva della personalità del detenuto e la sua reale adesione al percorso di recupero.
L’importanza del comportamento carcerario
Il comportamento tenuto durante la detenzione è lo specchio della volontà di reinserimento. Se un soggetto manifesta prepotenza o rifiuta le regole della convivenza civile all’interno del carcere, viene meno il presupposto stesso del trattamento rieducativo. La giurisprudenza è costante nel ritenere che condotte sintomatiche di una mancata disponibilità al trattamento siano sufficienti a giustificare il rigetto di qualsiasi istanza premiale.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura stessa della sorveglianza penitenziaria. Il giudice di merito ha il compito di verificare se il detenuto abbia compiuto un effettivo percorso di revisione critica del proprio passato. La pretesa di imporre la propria volontà sulla gestione degli spazi comuni, come la camera detentiva, è stata interpretata come un segno di refrattarietà alle regole. La Corte ha sottolineato che il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità poiché non ha saputo scardinare la logica del provvedimento precedente, che vedeva in quegli atti una prova evidente della mancanza di progressi nel percorso rieducativo.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione conferma che la disciplina interna non è solo una questione di ordine pubblico, ma un elemento valutativo centrale per la magistratura di sorveglianza. Chi aspira a benefici deve dimostrare nei fatti, e non solo a parole, di aver compreso il valore della legalità e del rispetto altrui. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende sottolinea ulteriormente la natura pretestuosa di ricorsi che non tengono conto della gravità dei comportamenti accertati in sede di merito.
Cosa accade se un detenuto si comporta in modo prepotente in carcere?
Il comportamento scorretto o arbitrario può portare al rigetto delle richieste di benefici penitenziari, poiché dimostra una mancanza di adesione al percorso di rieducazione.
Le riprese video possono essere usate contro un detenuto?
Sì, i video che documentano condotte illecite o prevaricatrici all’interno del carcere sono prove valide per valutare la condotta del soggetto ai fini dei benefici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non contesta specificamente le ragioni della decisione precedente o se si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti già decisi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41453 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41453 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità,
Il ricorrente censura la forza dimostrativa di una prova – il video riproducente i fatti di causa – già positivamente vagliata dal Magistrato di sorveglianza nell’ambito del procedimento disciplinare con decisione divenuta irrevocabile, senza confrontarsi criticamente con l’argomentazione dell’ordinanza impugnata secondo cui, a prescindere dalla sussistenza di tutti gli estremi del pur accertato illecito disciplinare, il detenuto, come attestato dal personale intervenuto, aveva, comunque, tenuto atteggiamenti scorretti ed arbitrari, pretendendo di occupare da solo la camera detentiva anche a costo di creare sorgere disagi all’interno del reparto. Trattasi di condotte da sole sufficienti a giustificare il rigetto del benefici perché, all’evidenza, sintomatiche della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni. Rv. 280985 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.