Trattamento punitivo e inammissibilità del ricorso in Cassazione
Il trattamento punitivo rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla libertà del condannato. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata sulla validità dei ricorsi che contestano la determinazione della pena senza fornire argomentazioni specifiche, ribadendo la necessità di motivi puntuali e non generici.
I fatti di causa
Un cittadino ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, contestando la misura della pena inflitta. Il ricorso si basava su una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado nel definire il rigore della sanzione. La difesa sosteneva che i criteri utilizzati per il calcolo della pena non fossero stati adeguatamente esplicitati, rendendo il provvedimento viziato.
La decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha rigettato l’istanza, dichiarandola inammissibile. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende, come previsto dal codice di rito. La Corte ha sottolineato che il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità a causa della natura vaga delle contestazioni mosse.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che le lamentele del ricorrente erano caratterizzate da una assoluta genericità. Per contestare validamente il trattamento punitivo in sede di legittimità, non è sufficiente una critica astratta. La sentenza impugnata risultava invece sorretta da una motivazione logica e sufficiente, avendo esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive presentate durante il grado di appello. La mancanza di specificità dei motivi rende il ricorso non idoneo a scalfire la decisione precedente, in quanto non indica quali passaggi logici del giudice di merito siano effettivamente errati o contraddittori.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione riguardo alla specificità dei motivi di ricorso. Quando la motivazione del giudice di merito è coerente e rispetta i parametri di legge, un’impugnazione generica non solo viene respinta, ma comporta anche pesanti oneri economici per il ricorrente. È fondamentale che ogni doglianza sia supportata da analisi puntuali dei passaggi logici ritenuti errati nella sentenza di merito per evitare la declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso sulla pena è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se le contestazioni sono generiche e non indicano specifici errori logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può ricalcolare la pena inflitta nei gradi precedenti?
No, la Cassazione verifica solo la legittimità e la coerenza logica della motivazione, senza poter entrare nel merito della scelta discrezionale del giudice sulla misura della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40890 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40890 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta in termini di assoluta generic asseriti difetti di motivazione inerenti alla determinazione del trattamento punitivo benc sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adegua esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.