Trattamento punitivo e limiti del ricorso in Cassazione
Il trattamento punitivo rappresenta il fulcro della risposta dello Stato al reato. Spesso, i soggetti condannati tentano di impugnare la sentenza lamentando una pena eccessiva o il mancato riconoscimento del minimo edittale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della sanzione è difficilmente scalfibile se supportata da una motivazione coerente.
Il caso in esame
Un cittadino ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d’Appello, contestando i criteri utilizzati per il calcolo della pena. La difesa sosteneva che il giudice non avesse tenuto in debito conto le circostanze favorevoli, allontanandosi ingiustificatamente dal minimo della pena previsto dalla legge. La questione centrale riguardava dunque la legittimità del potere discrezionale del magistrato nel dosare la sanzione penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato che il controllo della Cassazione non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, ma deve limitarsi a verificare che il ragionamento del giudice precedente sia privo di falle logiche. Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva analizzato con precisione ogni punto sollevato dalla difesa, giustificando il trattamento punitivo applicato in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale deve attenersi ai parametri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Se il giudice spiega in modo chiaro e non contraddittorio perché ha scelto una determinata misura della pena, anche se superiore al minimo edittale, la decisione non è censurabile. L’inammissibilità del ricorso deriva proprio dall’assenza di vizi logici nella sentenza di secondo grado, che aveva già risposto esaustivamente a tutte le obiezioni difensive.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica solida già nelle fasi di merito. Una volta che il giudice d’appello ha cristallizzato il trattamento punitivo con una motivazione congrua, le possibilità di ottenere una riduzione in Cassazione sono estremamente ridotte. Il sistema sanziona inoltre i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili con l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali, rafforzando il principio di responsabilità processuale delle parti.
Si può ricorrere in Cassazione solo per ottenere una riduzione della pena?
Sì, ma il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che il giudice di merito ha motivato la determinazione della pena in modo illogico o ha ignorato elementi fondamentali.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il giudice è obbligato ad applicare sempre il minimo della pena?
No, il giudice può muoversi tra il minimo e il massimo edittale valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, purché ne dia adeguata motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamen r)unitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel giustificare il discostamento da minimo edittale sancito dal primo giudice e validato in appello rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 Droc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.