Trattamento punitivo e ricorso in Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
Il concetto di trattamento punitivo rappresenta uno dei pilastri della fase decisionale in un processo penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità dei motivi di ricorso che contestano l’entità della pena, ribadendo criteri rigorosi per l’ammissibilità delle doglianze difensive.
I fatti di causa
Un cittadino veniva condannato in secondo grado per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’Art. 73 del d.P.R. 309/1990. Non soddisfatto della pena inflitta, il soggetto proponeva ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo relativo alla determinazione della sanzione, ritenendola eccessiva o non correttamente motivata.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la contestazione riguardante il trattamento punitivo non fosse supportata da elementi tali da scardinare la decisione dei giudici di merito. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato sanzionato con il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi del trattamento punitivo applicato
Il controllo della Cassazione sulla determinazione della pena è limitato alla verifica della logicità della motivazione. Se il giudice di merito spiega in modo coerente i criteri seguiti, la Cassazione non può intervenire per modificare la pena, poiché ciò comporterebbe un’invasione nel merito della vicenda giudiziaria.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che le doglianze sul trattamento punitivo erano prive di fondamento poiché la sentenza impugnata presentava una struttura argomentativa solida. I giudici di merito avevano analizzato correttamente le deduzioni difensive, fornendo una spiegazione logica e non contraddittoria sulla scelta della pena. La manifesta infondatezza del ricorso deriva dal fatto che non sono stati evidenziati vizi logici o violazioni di legge, ma solo una generica insoddisfazione per l’entità della sanzione.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione sottolinea che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere la misura della pena. Quando la motivazione del giudice di appello è adeguata e risponde alle tesi della difesa, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta non solo la definitività della condanna, ma anche pesanti oneri economici accessori per il ricorrente, come la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Cosa si intende per trattamento punitivo in un processo penale?
Si riferisce alla determinazione della pena e delle modalità di esecuzione stabilite dal giudice nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Quando un ricorso sulla pena viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati o se la sentenza impugnata è già supportata da una motivazione logica e completa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51367 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25637NUMERO_DOCUMENTO23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso EZItgl è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023