Trattamento punitivo: i limiti del ricorso in Cassazione
Il trattamento punitivo e la sua determinazione rappresentano un pilastro centrale del processo penale, ma non sempre possono essere oggetto di revisione in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che le scelte del giudice di merito sulla misura della pena sono insindacabili se adeguatamente motivate.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, contestando con un unico motivo diversi aspetti della sanzione inflitta. In particolare, la difesa lamentava l’eccessività della pena complessiva, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e l’entità dell’aumento previsto per la continuazione tra i reati.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando la sentenza impugnata fornisce una spiegazione logica, coerente e basata su un esame approfondito delle prove, la determinazione del trattamento punitivo rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Implicazioni processuali
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, l’ordinamento prevede sanzioni pecuniarie per chi promuove ricorsi privi di fondamento giuridico, al fine di deflazionare il carico giudiziario della Suprema Corte.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici di secondo grado avevano esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive, giustificando la misura della pena e il diniego delle attenuanti. In presenza di un iter logico-giuridico corretto, la Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha analizzato i fatti, rendendo le doglianze del ricorrente di fatto non censurabili.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata applicata una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa decisione conferma che la contestazione del trattamento punitivo in sede di legittimità richiede la dimostrazione di un vizio logico manifesto o di una violazione di legge, non essendo sufficiente una generica richiesta di riduzione della pena.
Quando si può contestare la misura della pena in Cassazione?
La contestazione è possibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente perde il diritto alla revisione e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice, che deve però motivare le ragioni del diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9902 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9902 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto afferente alla determinazione del trattamento punitivo (poiché si contesta, con un unico motivo, l’eccessività della pena, l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e l’entit dell’aumento per la continuazione) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede:
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026.