Trattamento punitivo: quando il ricorso è inammissibile
Il trattamento punitivo rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla libertà del condannato. Spesso, i ricorrenti cercano di ottenere una riduzione della pena in sede di legittimità, ma la Corte di Cassazione ha stabilito confini molto chiari su cosa può essere oggetto di revisione.
Trattamento punitivo e ricorso per Cassazione
Il giudizio davanti alla Suprema Corte non costituisce un terzo grado di merito. Questo significa che i giudici non possono rivalutare le prove o i fatti, ma devono limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica. Quando si parla di trattamento punitivo, la discrezionalità del giudice di merito è molto ampia. Se la sentenza di appello spiega in modo coerente perché ha scelto una determinata pena o perché ha negato le attenuanti, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Analisi del trattamento punitivo nel caso di specie
Nel caso analizzato, il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando due punti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessiva misura della pena. ### Il ruolo delle attenuanti generiche
Le attenuanti generiche sono previste per consentire al giudice di adeguare la sanzione a elementi non codificati, come il comportamento del reo o il contesto del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già esaminato le deduzioni difensive, fornendo una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. La Cassazione ha quindi rilevato che il ricorso si limitava a riproporre questioni di merito non ammissibili in sede di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia deriva dal fatto che i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi privi di fondamento giuridico che intasano il sistema giudiziario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la determinazione della pena e delle attenuanti è riservata al giudice di merito; se la motivazione è congrua e ha esaminato le prove, non è censurabile. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato un difetto di specificità: il ricorrente non aveva sollevato rilievi puntuali sulla misura della pena durante il giudizio di appello. La mancanza di contestazione specifica nei gradi precedenti preclude la possibilità di sollevare la questione per la prima volta davanti alla Cassazione, rendendo il motivo di gravame inammissibile per legge.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il trattamento punitivo non può essere ridiscusso in Cassazione sulla base di semplici valutazioni soggettive di eccessività. È necessario dimostrare un vero e proprio vizio logico o una violazione di legge nella sentenza impugnata. Per i cittadini e i professionisti, questo significa che la strategia difensiva deve essere estremamente accurata sin dal primo grado e, soprattutto, nell’atto di appello. Un ricorso generico o basato su fatti già valutati non solo è destinato al rigetto, ma comporta anche costi economici significativi e sanzioni pecuniarie accessorie.
Si può ridurre la pena in Cassazione?
Solo se il giudice precedente ha motivato in modo illogico o ha violato la legge. Non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti.
Cosa succede se il ricorso è inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa sono le attenuanti generiche?
Sono riduzioni di pena basate su elementi positivi della condotta o del carattere del reo, valutate discrezionalmente dal giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 733 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg Sede di legittimità, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in partic alla rnancata applicazione delle generiche e alla misura della pena malgrado sul primo tema la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame d&ie deduzioni difensive sul punto mentre sul secondo l’assenza di esplicite argomentazioni rese in appello appare giustificata dalla assenza di specifici e puntuali rilievi dedotti sulla misu Peon con il gravame di merito;
i :levato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 orno. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processual! e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.