Trattamento punitivo e limiti del ricorso in Cassazione
Il trattamento punitivo rappresenta uno degli aspetti più delicati di un processo penale, poiché incide direttamente sulla libertà e sul patrimonio del condannato. Tuttavia, non sempre è possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione, specialmente quando la decisione di merito appare ben argomentata.
La contestazione del trattamento punitivo
Nel caso in esame, un imputato ha proposto ricorso per cassazione basandosi su un’unica doglianza relativa alla determinazione della pena. La difesa sosteneva che il calcolo della sanzione non fosse adeguato, cercando di ottenere una riforma della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché non presentava vizi di legittimità, ma mirava a un semplice riesame del merito.
Il ruolo della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti o la severità della pena. Il suo compito è verificare che il giudice di merito abbia rispettato le norme di legge e che il percorso logico seguito per arrivare alla decisione sia coerente. Se la sentenza d’appello spiega chiaramente perché è stata scelta una determinata sanzione, la Cassazione non può intervenire.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del controllo di legittimità. I giudici hanno evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Il giudice di secondo grado aveva infatti esaminato adeguatamente tutte le deduzioni difensive, fornendo una giustificazione razionale per il trattamento punitivo applicato. Quando la valutazione del giudice di merito è immune da vizi logici e rispetta i parametri edittali, essa diventa insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi ritenuto generico e non idoneo a scalfire la solidità della decisione precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, l’ordinanza dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità con l’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su violazioni di legge concrete, evitando di utilizzare la Cassazione per tentare una rivalutazione discrezionale della pena già correttamente motivata nei gradi precedenti.
Quando si può ricorrere in Cassazione per la misura della pena?
Il ricorso è ammesso solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, apparente o manifestamente illogica, non per richiedere una semplice riduzione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Il giudice di merito ha piena discrezionalità sulla pena?
Il giudice ha un potere discrezionale entro i limiti edittali, ma deve sempre motivare le ragioni per cui ha scelto una specifica sanzione rispetto ad altre.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40880 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40880 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAIVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un’unica doglianza a determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sor sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive s cos’ da rendere la relativa valutazione estranea a rilievi prospettabili in sede di le rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.