Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39954 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cu epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione determinazione del trattamento punitivo.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quant assolutamente privo di specificità e del tutto assertivo.
In particolare, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legi perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazi della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici, del gravame e del merito, hanno dato infatti conto degli elemen prova in ordine alla congruità del trattamento punitivo: tali determinazioni infatti insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di spec motivazione congrua. In particolare, si fa riferimento al vincolo di continua tra i due fatti che, benché qualificabili entro il perimetro dell’autonoma fat incriminatrice di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, si colloca medesimo contesto spazio-temporale, ciò denotando una certa abitualità al condotta illecita (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Non va trascurato, peraltro, che la pena base irrogata è di gran lunga inf al c.d. medio edittale e che questa Corte di legittimità ha più volte precis la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra poteri discrezionali del giudice dì merito ed è insindacabile nei casi in cui sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, d simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (c Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 d 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, Tau e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 25515 Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è s ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo ob motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’
cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr aumento”, come pure con il richiamo alla gravità dei reato o alla capac delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazion ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore a misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed al Rv. 271243). Ed è stato altresì sottolineato che, in di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazio parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della se nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destina alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, 267949).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Il residente 6
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Cqiìsigliere est sore