Trattamento Punitivo: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’adeguatezza del trattamento punitivo è una delle questioni più dibattute nei processi penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali su quando un ricorso contro la severità della pena viene considerato inammissibile. Il caso analizza la condanna di un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti, evidenziando come la quantità della droga e i precedenti penali siano elementi determinanti nella valutazione del giudice.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si rivolgeva alla Corte d’Appello, la quale rideterminava la pena in tre anni di reclusione e 27.000 euro di multa. Nonostante la riduzione, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse considerato adeguatamente le modalità ‘casalinghe’ dello spaccio. Tuttavia, il dato oggettivo era la detenzione di un quantitativo ingente di droga: circa 350 grammi di marijuana, 95 grammi di hashish in un panetto e ulteriori 215 grammi della stessa sostanza suddivisi in dieci involucri. Da tali quantitativi, secondo le perizie, si sarebbero potute ricavare oltre 1.700 dosi singole.
La Decisione della Corte e il Trattamento Punitivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici supremi, le motivazioni addotte dal ricorrente erano mere enunciazioni stereotipate, prive di un reale collegamento critico con la sentenza impugnata. La Corte ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata, logica e sufficiente.
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del trattamento punitivo. I giudici hanno confermato che la pena, sebbene superiore al valore medio, era giustificata da due elementi chiave: l’enorme quantità di sostanza stupefacente e i precedenti penali reiterati dell’imputato.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito i principi che regolano la valutazione della congruità della pena. In primo luogo, il dato quantitativo della droga è un elemento oggettivo di primaria importanza. Una quantità così elevata, capace di produrre migliaia di dosi, indica una notevole offensività della condotta, che giustifica una pena severa anche a fronte di modalità di spaccio definite ‘casalinghe’.
In secondo luogo, la Corte ha validato la decisione dei giudici di merito di negare le circostanze attenuanti generiche. Tale diniego è stato correttamente fondato sui precedenti penali, anche recenti, del ricorrente. È interessante notare come la Corte specifichi che tale valutazione è legittima anche senza applicare formalmente l’aggravante della recidiva. Ciò dimostra l’ampia discrezionalità del giudice nel soppesare la personalità e la storia criminale dell’imputato.
Infine, l’inammissibilità è stata dichiarata perché il ricorso non individuava vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a proporre una diversa e più favorevole valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente un trattamento punitivo in Cassazione, non è sufficiente lamentarne l’eccessività. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su una errata applicazione della legge. Dati oggettivi come la quantità di stupefacente e la storia criminale del reo costituiscono pilastri solidi su cui fondare una pena severa. La decisione sottolinea, quindi, che la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, se supportata da una motivazione coerente e non illogica, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Perché un ricorso sul trattamento punitivo può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo può essere dichiarato inammissibile se le motivazioni sono generiche e stereotipate, senza un collegamento specifico con la sentenza impugnata, e se non evidenziano vizi logici o errori di diritto nel ragionamento del giudice precedente.
Quali fattori giustificano una pena superiore alla media anche per uno spaccio ‘casalingo’?
Secondo questa ordinanza, una pena superiore alla media è giustificata da elementi oggettivi di particolare gravità, come l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (in questo caso, sufficiente per oltre 1.700 dosi), che indica un’elevata pericolosità della condotta.
È possibile negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, la Corte ha confermato che il giudice può legittimamente negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la sua valutazione sui precedenti penali reiterati e recenti dell’imputato, anche senza applicare formalmente l’aggravante della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1089 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 01/06/1959
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME Anna COGNOME
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi inerenti al trattamento punitivo (diniego delle generiche e eccessività della pena) sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che, nei termini devoluti con il ricorso, risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha rideterminato la pena, riducendo quella applicata in primo grado, individuandola in misura certamente superiore anche al valore medio (anni tre di reclusione ed euro 27.000 di multa) ma valorizzando, in un bilanciato apprezzamento anche delle concrete modalità “casalinghe” dello spaccio, il dato quantitativo della droga detenuta (ca. 350 gr. di marijuana; un panetto di hashish del peso di gr. 95 e ulteriori dieci involucri della medesima sostanza per il peso di ca. 215 gr. ca, sostanze dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, oltre 1440 e 261 dosi medi singole) e, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati, anche recenti pur non applicando la recidiva.
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023