Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7401 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7401 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza con cui in data 27.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha provveduto su una istanza, presentata ex art. 35ter ord. pen., per l’accertamento di condizioni di detenzione in violazione dell’art. 3 Cedu;
Rilevato che l’ordinanza impugnata ha accolto parzialmente il reclamo del condannato, disponendo una riduzione di pena di 87 giorni e riconoscendo il risarcimento del danno al detenuto, mentre lo ha rigettato per un ulteriore periodo di detenzione di 1.074 giorni;
Considerato che il ricorso lamenta approssimativamente che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato il complesso del trattamento carcerario, ma senza muovere critiche specifiche al provvedimento, nel quale, viceversa, sono stati richiamati congruamente tutti gli altri servizi del carcere adeguati e la circostanza che il detenuto abbia sempre usufruito dei passeggi, della scuola, del campo sportivo, etc.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto generico, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 17526/2025
CC – 04/12/2025