Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36901 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMEXXXX, nato in NOMEX il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’assise d’appello di NOMEX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio alla Corte di assise di appello di NOMEX per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di NOMEX, parzialmente riformando la decisione di primo grado, dichiaravaNOMENOMENOMEXXXX colpevole dei reati di:
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (capo A della rubrica), per avere, in concorso con tale NOME e ulteriori soggetti non identificati, procurato l’ingresso illegale in Italia, nel 2016, della cittadina nigeriana NOMENOMENOME;
tratta di persone (capo B), per avere, in concorso con i medesimi soggetti, reclutato in Nigeria la medesima NUMERO_CARTA, giovandosi della sua condizione di vulnerabilità psichica, illusoriamente garantendole un lavoro e sfruttando la suggestione di riti religioso-esoterici; per averla costretta ad indebitarsi per pagare il viaggio attraverso il continente africano verso la meta agognata; per averla infine trasferita nella città di NOMEX, al fine di avviarla alla prostituzione sotto il pretesto del ripianamento del debito contratto;
induzione alla prostituzione della medesima NOMENOMENOME, nonchØ favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (capo D), aggravati dall’impiego di violenza e minaccia e dall’avvalimento della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e omertà indotte dall’evocata appartenenza dell’imputata ad un’associazione di stampo mafioso.
La Corte di assise di appello riteneva raggiunta la prova delle condotte testØ descritte sulla base della decisiva testimonianza della vittima, nuovamente assunta nel giudizio di
UP – 18/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
gravame – previa positiva verifica della credibilità soggettiva della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo narrato – e sulla base di concorrenti riscontri esterni, narrativi e non, quali la testimonianza indiretta del religioso nigeriano
NOMENOMEXXXX (con cui NOMEXXX si era confidata), gli esiti degli accertamenti medico-legali in ordine alle lesioni dalla vittima subite, le obiettive risultanze del suo approdo sul territorio nazionale e dei successivi spostamenti nell’ambito di quest’ultimo.
L’imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso Ł articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale, in rapporto ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica.
Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere provata l’esistenza tanto di condotte specificamente finalizzate a consentire a NOMENOMENOME di giungere in Italia, quanto di condotte successive all’ingresso volte a garantire il buon esito dell’operazione.
Le prime sarebbero totalmente indimostrate, mentre le seconde, prive di qualunque nesso di strumentalità con le vicende legate all’ingresso, e da quest’ultimo anche temporalmente distanti, avrebbero avuto il solo fine di aiutare la giovane migrante a superare le difficoltà linguistiche e a soddisfare i suoi primari bisogni di vita.
Le condotte successive all’ingresso non sarebbero, dunque, in alcun caso riconducibili alle fattispecie incriminatrici sopra evocate.
Al limite, semmai, inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, dette condotte resterebbero penalmente irrilevanti perchØ non orientate a fini di profitto.
Il giudice di appello avrebbe errato, sotto altro aspetto, a ritenere il concorso dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di tratta di persone, anzichØ dichiarare il primo assorbito nel secondo in adesione agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale, vizio di motivazione e travisamento della prova in rapporto a tutti i reati accertati a suo carico.
Il libero convincimento del giudice, che non sarebbe peraltro annoverabile tra i principi fondamentali della giurisdizione, sarebbe trasmodato in arbitrio, a fronte di un esito giudiziale non corrispondente alle premesse fattuali acquisite agli atti.
La patente di credibilità e attendibilità assegnata alla persona offesa sarebbe immotivata, oltre che inidonea a spiegare i mutamenti di versione tra le sommarie informazioni testimoniali e le deposizioni dibattimentali. La Corte di assise di primo grado, del resto, aveva colto l’inaffidabilità del racconto per tutto ciò che concerneva l’antefatto del viaggio intrapreso verso l’Italia. Il giudice del gravame avrebbe ribaltato tale verdetto mediante un apparato argomentativo e giustificativo inappagante.
Non vi sarebbe alcuna prova, in atti, del supposto preventivo accordo tra l’imputato e NOME, mosso da fine di profitto, che sarebbe alla base delle condotte di cui in rubrica. I due uomini non si sarebbero mai conosciuti, nØ l’imputato avrebbe mai agito per il conseguimento di un utile economico. La figura del preteso correo sarebbe, poi, totalmente indefinita, nØ NOMEXXX avrebbe mai fatto espresso riferimento ad un intento di lucro ai suoi danni.
Essendo poi pacifico che NOMEXXX abbia volontariamente reincontrato l’imputato in Italia negli anni 2018-2020, la sentenza impugnata non fornirebbe alcuna logica spiegazione di tale circostanza, coerente con l’accreditato contesto di unilaterale vessazione e sfruttamento che avrebbe in precedenza contraddistinto i loro rapporti.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di
motivazione, in ordine al rilievo dell’aggravante del metodo mafioso in rapporto al reato di cui al capo D).
Non sarebbe stata affatto raggiunta la prova della sua adesione ad una consorteria di tale genere, nØ dell’effettivo impiego di atteggiamenti di intimidazione corrispondenti.
Il giudizio di cassazione si Ł svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , prima proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, nella parte diretta ad infirmare la valutazione probatoria alla base dell’affermazione di penale responsabilità, e il secondo motivo, dal tenore corrispondente, sono tra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati. Le relative censure sono inammissibili.
1.1. Le condotte al ricorrente ascritte sono state accertate all’esito di una disamina approfondita ed esaustiva del compendio istruttorio, alimentato dal narrato della vittima e dagli ulteriori riscontri di contesto di cui in narrativa.
E’ su tale base dimostrativa, ineccepibilmente apprezzata, che Ł stata raggiunta la ragionevole certezza che NUMERO_CARTA sia stata illegalmente trasferita in Italia, mediante inganno e approfittamento delle sue condizioni di vulnerabilità e di estrema povertà, con l’obiettivo specifico, poi attuato, di essere avviata alla prostituzione; e che l’imputato fosse uno dei registi dell’intera operazione, mossa da indiscutibili finalità di criminale profitto.
1.2. Come Ł noto, le dichiarazioni del soggetto offeso e danneggiato dal reato, ancorchØ si sia costituito parte civile, possono essere legittimamente poste, finanche da sole, a fondamento della responsabilità dell’imputato, senza quindi la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., previa verifica, penetrante e rigorosa, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto; e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere intenti calunniatori, non dovendo gli stessi risolversi in autonome prove del fatto, nØ assistere ogni segmento della narrazione (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282558-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01).
Inoltre, l’interesse del dichiarante straniero, vittima di uno dei delitti indicati dall’art. 18 d. lgs. n. 286 del 1998, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale rafforza il bisogno di idoneo vaglio critico del suo narrato, ma non Ł, ex se , elemento idoneo ad intaccarne l’attendibilità intrinseca (Sez. 5, n. 33602 del 17/06/2022, O., Rv. 283672-01).
1.3. Nella specie, l’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, di NUMERO_CARTA Ł stata scandagliata con ogni cura dalla sentenza impugnata, anche con riferimento al preteso suo interesse nella vicenda processuale e all’interna coerenza e concordanza del narrato su ogni aspetto realmente essenziale.
I nuovi, sporadici, contatti tra la persona offesa e l’imputato, registratisi negli anni a seguire, non sono stati sottaciuti dalla sentenza stessa, che ne ha rinvenuto la giustificazione nelle radicalmente mutate condizioni di contesto, che vedevano la prima affrancata dal giogo psicologico e dallo stato di minorazione che in passato l’avevano esposta alle azioni aggressive dell’uomo, dal quale ella non aveva ormai piø nulla a temere. Nessun profilo di illogicità manifesta Ł dato rilevare in tale passaggio motivazionale.
Inoltre, la Corte di merito non ha mancato di ricercare ed apprezzare plurimi elementi esterni di riscontro al narrato della persona offesa, individuati nella testimonianza del religioso col quale ella si era confidata e che era stato affrontato in termini minatori dall’imputato alla ricerca della sua vittima, nelle lesioni patite da costei, risanate con un intervento di ricucitura operato in epoca apprezzata come risalente al periodo del suo trasferimento, nella conversazione intercettata nella quale l’imputato faceva cenno al rito voodoo al quale ella era stata sottoposta, oltre che nelle circostanze del viaggio affrontato per giungere in Italia.
Deve conclusivamente ritenersi che il giudice di appello, pur lì dove ha assunto determinazioni in peius rispetto all’esito di parziale proscioglimento del primo grado, non solo ha proceduto alla doverosa previa rinnovazione dell’istruttoria testimoniale, ma ha altresì assolto all’obbligo di motivazione rafforzata (in tema, da ultimo, Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, Genovese, Rv. 286915-02), facendo compiutamente risaltare le lacune e i vizi intrinseci all’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
1.4. A fronte di tale compiuto apprezzamento, inappuntabilmente argomentato, le censure mosse dal ricorrente sono meramente reiterative ed estranee al perimetro del sindacato che questa Corte Ł chiamata ad esercitare.
Il primo motivo di ricorso Ł fondato nella rimanente parte.
L’orientamento ermeneutico piø recente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce e intende dare ulteriore continuità, nega infatti il concorso tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e quello di tratta, e afferma l’assorbimento del primo nel secondo, ogni qualvolta, come nella specie, l’ingresso illegale nel territorio nazionale del cittadino non appartenente all’Unione Europea sia procurato mediante condotta, che, rappresentando una modalità di attuazione della tratta (c.d. esterna), sia interamente ricompresa nel perimetro consumativo di quest’ultima (Sez. 1, n. 20154 del 03/02/2023, A., Rv. 284651-01; Sez. 1, n. 47030 del 08/10/2021, A., n.m.; Sez. 1, n. 33708 del 25/06/2021, E., Rv. 281791-01; Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, E., Rv. 281758-01).
2.1. L’assorbimento Ł imposto dalla clausola di eccettuazione, valevole ed operante rispetto alla prima fattispecie. L’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 contiene in esordio, come Ł noto, tanto nel comma 1 che nel comma 3 (fattispecie, quest’ultima, che riveste, alla pari di quelle delineate dai successivi commi 3bis e 3ter , mera natura circostanziale: Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937-01), l’inciso «salvo che il fatto costituisca piø grave reato», che Ł formula idonea a risolvere nel senso del concorso apparente la coesistenza dei due tipi di incriminazione.
A tanto non osta la diversità dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, richiamata anche dalla sentenza impugnata, che non Ł qui in discussione, ma che non rappresenta criterio utile per dirimere le questioni di antinomia o convergenza delle fattispecie penali. Questo Ł l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema, impartito con espresso riguardo alle fattispecie implicate da rapporto di specialità (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca,Rv. 270902-01; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 269668-01; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 248722-01; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, COGNOME, Rv. 235962-01), ma valevole, a maggior ragione, in presenza di formali clausole di riserva.
Sono, queste clausole, formulazioni lessicali, inserite nella singola disposizione, che impongono l’applicazione di una sola norma incriminatrice prevalente, anche a prescindere dal raffronto astratto, di tipo logico-formale, tra fattispecie. La loro funzione Ł appunto quella di delimitare l’ambito di applicazione delle norme che le contengono, eventualmente
concorrenti con altre norme incriminatrici, anche nelle ipotesi in cui le rispettive fattispecie non si pongano in rapporto di specialità l’una rispetto all’altra. Con esse il legislatore intende prevenire la duplice incriminazione del medesimo fatto storico, lì dove tale esito non sarebbe scongiurato dall’applicazione del principio di specialità.
E allora, se non si vuole vanificare il significato sotteso all’apposizione normativa delle clausole il loro raggio di applicazione non può conoscere – quanto al rapporto che si instaura tra il fatto oggetto della previsione di eccettuazione e le norme che potenzialmente lo incriminano – confini piø ristretti di quelli contemplati nei casi in cui la risoluzione del conflitto sia interamente rimessa all’operare del criterio di specialità.
2.2. Come già osservato da Sez. 1, n. 31650 del 2021, citata, l’approdo esegetico secondo cui la medesimezza del fatto storico, idonea a fondare, in presenza della clausola di eccettuazione, la linea di confine tra norme incriminatrici, prescinde dagli interessi giuridici rispettivamente tutelati – Ł raggiungibile anche alla luce della complessiva, e convergente, elaborazione della giurisprudenza, costituzionale e convenzionale, che, con specifico riferimento alla materia del divieto di bis in idem , si Ł impegnata ai fini della individuazione della nozione di identità del fatto (Corte cost., n. 200 del 2016, che riprende anche Corte EDU, GC, 10 febbraio 2009, COGNOME contro Russia). In particolare, le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale, nel delineare la nozione di idem factum conforme all’attuale stadio di sviluppo interpretativo dell’art. 4 Protocollo CEDU n. 7, si collocano nell’alveo degli orientamenti espressi dalle Sezioni Unite, sopra richiamati, nell’individuazione dei criteri discretivi del concorso reale o apparente di norme incriminatrici, in base al quale il riferimento all’interesse tutelato dalle norme stesse non ha immediata rilevanza ai fini della risoluzione della questione; e attualizzano tale insegnamento, in conformità ai limiti imposti dalla cornice convenzionale.
Seppure, dunque, il richiamato orientamento costituzionale si sia formato con espresso riferimento al problema dell’operatività del divieto di bis in idem processuale, la nozione di identità del fatto, in tal modo elaborata, appare «esportabile ai fini della individuazione dell’area di operatività delle clausole di riserva, per affinità di funzione: la finalità delle clausole di riserva, infatti, Ł quella di evitare comunque una doppia incriminazione, sia pure per esigenze di tipo sostanziale, ma comunque in una prospettiva di contenimento dell’ordinamento penalistico, tanto da porsi oltre i limiti connaturati al principio di specialità» (negli esatti termini, Sez. 6, n. 13849 del 28/02/2017, Trombatore, Rv. 269482-01).
2.3. Occorre infine considerare, in senso integrativo e rafforzativo di quanto sin qui osservato, che il quadro delle fonti sovranazionali, succedutesi nelle materie del traffico di migranti e della tratta di persone, muove dai due Protocolli delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dedicati al rispettivo contrasto dei due fenomeni criminali, approvati dall’Assemblea generale dell’Organizzazione in data 31 maggio 2001, ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146. Il fondamento criminologico dei due Protocolli, come anche osservato da attenta dottrina, risiede nella distinzione tra traffickingof persons , vale a dire la «tratta intesa quale traffico di esseri umani finalizzato al loro successivo sfruttamento», e lo smuggling of migrants , ossia il «favoreggiamento organizzato dell’immigrazione clandestina». Il discrimine riposa sul requisito del consenso della vittima all’espatrio, che risulta mancante, estorto o viziato, in concreto o in via presuntiva, nella tratta; ed Ł viceversa presente nelle fattispecie relative al mero traffico di migranti. La direttiva europea n. 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, recepita dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, riproduce tale impostazione, che ha indotto il
legislatore nazionale italiano ad apportare le conseguenti modifiche all’art. 601 cod. pen., norma incriminatrice di riferimento del trafficking nel diritto interno.
Come già rilevato da Sez. 1, n. 20154 del 2023, lo smuggling of migrants e il trafficking of persons corrispondono sostanzialmente ai fatti che il nostro sistema penale riconduce, rispettivamente, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla tratta, che dunque non possono concorrere tra loro neppure avuto riguardo al profilo della sostanziale eterogeneità delle ragioni ispiratrici delle distinte incriminazioni.
Il terzo motivo di ricorso, inerente l’aggravante del metodo mafioso in relazione ai reati di cui al capo C) della rubrica, Ł inammissibile per la totale genericità e assertività del suo contenuto.
Al riguardo Ł comunque opportuno ribadire che, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, non occorre che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste corrispondente, ossia la veste, ben piø penetrante, energica ed efficace, che deriva dalla prospettazione della loro provenienza da un tipo di sodalizio di tal fatta (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285018-02), come nella specie ineccepibilmente rilevato dalla sentenza impugnata.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione al reato di cui al capo A), perchØ assorbito in quello sub B), e conseguentemente deve essere annullata con rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio residuo, da rimettersi ad altra sezione della Corte di assise di appello di NOMEX.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Non possono liquidarsi, in favore della parte civile costituita,
NOMENOMENOME, le spese di rappresentanza e difesa del grado, in quanto la relativa attività defensionale Ł stata svolta attraverso memoria conclusionale depositata solo in data 13 settembre 2025, e quindi oltre il termine dilatorio dei cinque giorni liberi antecedenti l’udienza odierna del 18 settembre 2025, stabilito in via generale dall’art. 611 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 172, comma 5, stesso codice, del resto, «(q)uando Ł stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere». Ciò implica che vanno esclusi dal computo sia il dies a quo , sia il dies ad quem (Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284499-01; Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726-01; Sez. 1 n. 16356 del 20/03/2015, COGNOME, Rv. 263322-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A) perche’ assorbito in quello di cui al capo B) e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di NOMEX.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.