Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Campobasso il 14/09/1992
avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rim, io della sentenza impugnata e l’accoglimento dei motivi di ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso associam osi alle richieste del PG e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/06/2023, la Corte di appello di Bari confer nava la sentenza emessa in data 21/03/2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, COGNOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1 dpr n. 309/1990 (perché trasportava sostanze stupefacenti del tipo eroina e del tipo hashish) e condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione d euro 16.000,00 di multa e contestualmente assolto dall’ulteriore reato di acc uisto di sostanze stupefacente contestato con la formula “perché il fatto non è )revisto dalla legge come reato”.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME abrizio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciz ti.
Con il primo motivo deduce violazione dell’ad 15 cod.pen. e rizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva rit , muto la condotta di trasporto non assorbita nella condotta principale lecita, di ncquisto delle sostanze stupefacenti per uso personale.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’3rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte aveva erronE amente denegato la configurabilità della predetta fattispecie delittuosa, dando rilio , vo solo alle modalità dell’azione (la sostanza stupefacente era stata occultata in in vano ricavato sotto il bracciolo del guidatore) e non considerando complessival nente il fatto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale in pubblica Jdienza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Questa Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha af ermato che la condotta di trasporto di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, co rima 1, d.P.R. n. 309 del 199, ha in comune con quella di detenzione la disponiDilità di fatto della sostanza tanto che qualora il soggetto detenga la droga 1 ,er uso personale e contestualmente la porti con sé, il trasporto resta assorbi o nella condotta lecita di detenzione a fini individuali (Sez. 3, n. 28919 del 20/0 /2013, COGNOME, Rv. 255592).
3. In applicazione del suesposto principio di diritto, pertanto, la ! entenza impugnata va annullata, in quanto la condotta di trasporto della droga ac quistata
e detenuta per uso personale deve ritenersi assorbita nella precedente i ondotta di acquisto, già riconosciuta come lecita dai Giudici di merito, perché ente ad
oggetto sostanza stupefacente per uso personale.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussi ;te.
Così deciso il 13/03/2025