Trasporto stupefacenti: la responsabilità del conducente
Il reato di trasporto stupefacenti pone spesso questioni complesse circa l’attribuibilità della sostanza al conducente, specialmente quando il veicolo non è di sua proprietà. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i criteri per definire la responsabilità penale in presenza di indizi concordanti.
Analisi dei fatti e del ritrovamento
Il caso riguarda un uomo fermato alla guida di un’autovettura intestata a terzi. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto circa 15 grammi di eroina occultati in una tasca portaoggetti dietro il sedile del passeggero. Oltre alla sostanza, il soggetto è stato trovato in possesso di una rilevante somma di denaro contante. In sede di merito, l’imputato è stato condannato con rito abbreviato, ma ha proposto ricorso lamentando un vizio di motivazione: secondo la difesa, la droga non poteva essergli attribuita con certezza data la proprietà del mezzo riferibile a un’altra persona.
La decisione sulla prova del trasporto stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la disponibilità materiale del veicolo da parte del conducente è un elemento centrale. Il fatto che l’auto non fosse di proprietà dell’imputato non esclude che lo stesso ne avesse il controllo esclusivo al momento del fatto. Inoltre, il possesso di una somma significativa di denaro, pur essendo stata restituita perché non direttamente collegabile al singolo episodio di trasporto sotto il profilo della confisca, rimane un indicatore rilevante della frequentazione di ambienti dediti allo spaccio.
Il limite del sindacato di legittimità
Un punto cruciale della decisione riguarda l’impossibilità, in sede di Cassazione, di richiedere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente ha tentato di proporre una lettura alternativa delle prove, operazione preclusa ai giudici di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. La Corte territoriale aveva infatti fornito una spiegazione adeguata del perché la sostanza fosse riconducibile al conducente, basandosi sulla disponibilità del mezzo e sul contesto indiziario.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza del quadro probatorio delineato nei gradi di merito. La Cassazione ha ribadito che il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento del giudice è manifestamente illogico o contraddittorio. Nel caso di specie, la valorizzazione della disponibilità dell’auto e del possesso di denaro contante è stata ritenuta una deduzione logica corretta. La distinzione tra la prova necessaria per la confisca del denaro e il valore indiziario del possesso dello stesso è stata giudicata legittima: la restituzione dei contanti non cancella il loro significato nel contesto di un’attività di spaccio.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la condanna e pongono a carico del ricorrente le spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. La sentenza sottolinea che chiunque abbia la disponibilità di un veicolo risponde del contenuto dello stesso, a meno che non emergano prove contrarie schiaccianti. La strategia difensiva basata sulla mera proprietà del mezzo da parte di terzi risulta dunque insufficiente a scardinare un impianto accusatorio basato sulla detenzione materiale e su indizi comportamentali e patrimoniali univoci.
Si può essere condannati per droga trovata in un’auto non propria?
Sì, se il conducente ha la disponibilità materiale del veicolo e non vi sono prove che la sostanza appartenga a terzi estranei.
Il possesso di contanti è sempre prova di reato?
Non è una prova assoluta, ma costituisce un forte indizio di collegamento con ambienti criminali, anche se il denaro viene restituito per mancanza di prova diretta del singolo reato.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50181 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME, condannato, all’esito del giudi abbreviato, alle pene di legge per il reato di trasporto illecito di circa 15 gr. di eroina, nella tasca portaoggetti collocata posteriormente al sedile del passeggero dell’auto da condotta, deduce il vizio di motivazione per essere stata la sostanza a lui attribuita benché l appartenesse a terzi, essendosi illogicamente valorizzato il possesso da parte sua di una rilevan somma di denaro contante che il giudice di primo grado aveva ritenuto elemento non dirimente e non collegato al reato, tanto da disporne la restituzione all’imputato;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenen mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa ril delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindac di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che era risultata nella disponibilità dell’imputato e il possesso da parte sua di una significativa di denaro, senza che ciò si ponga in contraddizione con la restituzione RAGIONE_SOCIALE somma sequestrata essendo la stessa stata giustificata dall’assenza di prova circa il vincolo pertinenziale col sub iudice che ne avrebbe consentito la confisca, ciò che tuttavia non esclude il ritenu collegamento con ambienti legati allo spaccio di stupefacenti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per la comunicazione dei dispositivo al RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 novembre 2023.