Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Depositata in Cancelleria
Oggi, 23 MAG, 2024
IL FUNZIONJA
NOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice di primo condanNOME il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione ed euro 21.000 di multa p cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, per aver detenuto e trasportat a fini di successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del pe 40 kg, che era stata collocata per essere trasportata in 4 grandi sacchi all’inte auto presso la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a COGNOME NOME, ove coltivate le suddette piante di stupefacente.
2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordi affermazione della responsabilità, posto che il giudice non ha adeguatamente motivato i alla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione, non ess consapevole di star trasportando con la propria auto sostanza stupefacente. Il rappresenta infatti di aver svolto inconsapevolmente il ruolo di corriere per conto del COGNOME, di cui era dipendente, e di non avere avuto alcuna conoscenza del conten sacchi che sono stati caricati esclusivamente sulla propria auto presso l’aziend RAGIONE_SOCIALE, ad egli affidati affinchè fossero trasportati.
Il giudice ha dedotto la responsabilità unicamente dalle modalità di carico e dalle del trasporto dello stupefacente, inequivocabilmente indicative di un trasporto pian eseguito in convoglio, partito dalla RAGIONE_SOCIALE e proseguito fino al dell’autostrada, dalle quali ha tratto il convincimento che l’imputato fosse consap natura della sostanza contenuta nei sacchi adagiati nei sedili posteriori della pr caricati nella RAGIONE_SOCIALE. Deduce, al riguardo, travisamento del fatto, p due auto – l’una guidata dal ricorrente l’altra dall’COGNOME – erano uscite in RAGIONE_SOCIALE ma non avevano imboccato l’autostrada come invece affe giudice. Infatti, il verbale di perquisizione e di sequestro emerge che le due auto p l’una dietro l’altra percorrendo la strada statale, ove venivano fermate dalla poliz fosse imboccata l’autostrada. Peraltro, non sono stati acquisiti contatti telef intercorsi fra il ricorrente e il COGNOME, vero fornitore della sostanza stupefa proprietario di quella fetta di azienda RAGIONE_SOCIALE destinata alla coltivazione stupefacente, ma solo comunicazioni intercorse tra l’COGNOME e il COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e v motivazione in ordine all’affermazione all’accertamento della aggravante della ingente Rappresenta, al riguardo, che il giudice ha erroneamente richiamato gli accertamenti effettuati sulla sostanza e richiamati riportati nella sentenza di condanna passata in
carico del coimputato COGNOME NOMENOME ove vengono richiamati gli esiti delle perizie es sulle sostanze stupefacenti. La relazione tecnica del RAGIONE_SOCIALE e la tabella allegata effettuate nell’ambito di tale procedimento non avrebbe essere utilizzata anche in quello a carico del ricorrente, che si è svolto nelle forme del abbreviato, in quanto essa inerisce ad un altro processo che ha seguito le forme ordinario, a differenza di quello odierno.
All’uopo, evidenzia che la suddetta perizia ha avuto ad oggetto tutto lo stup rinvenuto all’interno della RAGIONE_SOCIALE, e non solo quello trasportato dell’auto del ricorrente e contenuta in 4 grandi sacchi. Ne segue che, in assenza di spe concernenti la provenienza dei reperti, si de ve affermare che quelli riconducibili al catalogati dal numero 1A al numero 4 L, presentano un principio attivo inferiore a quello penalmente rilevante: ed infatti dalla relazione tecnica risulta che i reperti classifi 2 e 3 presentano percentuali di principio attivo assai basse, pari a 0,1% e 0,2%.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine al t sanzioNOMErio, posto che la Corte territoriale, erroneamente, ha affermato che il giudic grado ha determiNOME la pena base in anni tre di reclusione e in euro 21.000 di multa, invece la pena suddetta è la pena finale, per effetto delle diminuzioni per il rito.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto d l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.11 primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di le investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati all del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cass siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’ite giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fo bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disp abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente ris deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nell delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a pref altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
1.2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto non credibile la versione alternativa de fatti dai prospettata dal ricorrente secondo cui egli non era a conoscenza di che c contenuto nelle buste di plastica collocate sulla propria auto, essendogli stato or proprio datore di lavoro di caricare e trasportare tali sacchi, in quanto l’imputato no fornire alcuna informazione precisa in ordine a tale versione alternativa: non ha indi
dovesse consegnare i sacchi e che cosa riteneva vi fosse contenuto. Sicché il giudice d ha ritenuto del tutto non plausibile ed infondata la tesi secondo cui il ricor inconsapevolmente prestato a svolgere il ruolo di corriere- trasportatore di una merce c all’interno di quattro grandi sacchi all’interno della propria auto, senza sapere c sacchi contenessero.
In ordine all’affermazione della responsabilità, la Corte ha altresì evidenziato che l di arrivo dei due computati presso l’azienda RAGIONE_SOCIALE, i tempi e gli orari in cui si s operazioni di carico, la celerità delle operazioni di carico, durate pochi minuti, le viaggio, ove la macchina del ricorrente era seguita dall’auto guidata dall’COGNOME auto procedevano a breve distanza fra loro, sono inequivocabilmente indicative di un tr pianificato ed eseguito in convoglio, non assumendo alcuna rilevanza la specificazione due auto si siano immesse o meno all’interno dell’autostrada.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una at analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-gi nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamen non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibili acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di meri conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razion una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legitt 25/11/1995, COGNOME, Rv. 203767). L’indagine di legittimità sul discorso giustificat decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cas essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di v l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanz convincimento. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evident di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incong considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente con siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, 24/11/1999, Spina).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale si deduce l’asse prova dell’aggravante dell’ingente quantità nonché il travisamento dei risultati delle principio attivo della sostanza rinvenuta all’interno della propria auto. Si osserva al riguardo che il giudice ha richiamato le analisi tossicologiche che hanno avuto ad oggetto il contenuto nei quattro sacchi sequestrati nella macchina del ricorrente, concernenti la sequestrata a carico del COGNOME e dell’COGNOME NOME, racchiusa in 38 reperti cl con i numeri da 1A fino 4L; pertanto, manifestamente infondata è la doglianza secondo
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perizia tossicologica concerne il quantitativo complessivo rinvenuto all’interno del c della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha altresì specificato che nei reperti sequestrati a bordo dell’auto del erano complessivamente presenti 4,765 kg di marijuana, da cui potevano essere t complessivamente 190.000 dosi singole medie, valore che supera di oltre 4000 volte il soglia di due chilogrammi, costituente la soglia dell’ingente quantità individuata nel Trattasi di quantitativi certamente tali da rispondere alle indicazioni fornite da Sez. del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150, secondo cui non è, di norma, ravvisabile l’aggra in disamina allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in mil determiNOME per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11/04/2006, ferma res discrezionale valutazione del giudice del merito quanto tale quantità sia superata.
Altresì, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso in ord trattamento sanzioNOMErio, posto che il giudice si è limitato a confermare la pena st primo giudice. Peraltro, si osserva che non vi è alcun errore materiale neppure nel ri le determinazioni del primo giudice, che sono invece correttamente indicate anche nei cr calcolo e nella individuazione della pena base, pari a anni tre di reclusione e euro 21 multa. Il giudice di primo grado è infatti partito dalla pena base di anni tre di reclusi e di euro 21.000 di multa, aumentata ad anni quattro e mesi sei di reclusione per la c aggravante, diminuita ad anni tre di reclusione in ragione della scelta del rito, giungen correttamente alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 21.000 di multa.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo e in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente