Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIVOLI il 17/11/1975
avverso la sentenza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Potenza del 02/05/2024, di condanna alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o l’erro’nea applicazione dell’
256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 attesa l’insussistenza dell’ipotesi di reato contestata l’occasionalità della condotta, mancando peraltro la prova che i rifiuti trasportati dal ric
fossero “propri”.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate al
Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone
valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr
fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quin non censurabile.
Ed invero, quanto alla penale responsabilità in ordine al reato contestato, la Corte correttamente sostenuto che è sufficiente un unico trasporto effettuato senza autorizzazione rifiuti non pericolosi per integrare il reato de quo e che, dall’istruttoria dibattimentale, è pacificamente emerso che il Lareglia, in data 06/12/2019 aveva trasportato, in assenza d autorizzazione, un carico di rifiuti non pericolosi
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025