Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3681 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a L’AQUILA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE del 24 settembre 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME, con i doppi benefici di legge, alla pena di 2.600 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti; fatti accertati in L’RAGIONE_SOCIALE tra il 30 ottobre e il 4 novembre 2019.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio di colpevolezz dell’imputato, sotto il profilo della violazione dell’art. 256 del d. Igs. n. 152 del 20 manifestamente infondato, in quanto privo di critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati ben ricostruiti i passaggi essenziali della vicenda ed è stato in particolare rimarcato che la ditta RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME è stato lega rappresentante, ha eseguito un trasporto di rifiuti in legno prodotti dal RAGIONE_SOCIALE, senza essere in possesso della relativa autorizzazione rispetto ai rifiuti affi
Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dai perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Evidenziato che l’inammissibilità del ricorso principale rende inammissibili anche i “motivi aggiunti” presentati il 15 ottobre 2025 dall’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, posto che, secondo quanto inequivocabilmente disposto dall’art.585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, “l’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi” (cfr. in termini Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, Rv. 282218).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.