Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la è stato condannato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), D.Lvo 152 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine l’affe della responsabilità, evidenziando di essere un soggetto non titolare di un’impres secondo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine alla non occasionalit condotta di abbandono di rifiuti, sebbene nell’apparato argomentativo della sentenza il di merito abbia confermato la mancanza di prova della reiterazione della condotta.
In ordine alla prima doglianza, si precisa che il trasporto di rifiuti con mezzi pro autorizzati integra una condotta riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all comma 1, del D.Igs. 152/2006, norma che non richiede né la sistematicità del traspor particolari caratteristiche di imprenditorialità della condotta, rilevando unica “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta (Sez. 3, n.2575 del 25/01/20
In ordine alla seconda doglianza si precisa in particolare che, ai fini della configur reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma del D.Igs. 152/2006, è sufficiente anche una sola condotta, sia pure isolata ed occa Difatti, il reato ha natura istantanea e si perfeziona anche con un singolo trasport 27/09/2017, n.44438; Sez.3, 24/06/2016, n. 26435; Sez.3, 29/02/2016, n. 8193). In ul si precisa che il profilo della assoluta occasionalità è oggetto precipuo della valutazio rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha richiamato quanto emerge dall’istruttoria”1 / dibattimentale in ordine al trasporto con una moto ape, in assenza di autorizzazione, di vegetazione e di materiale ferroso, in parte scaricato su un’area privata. Il giudice ha affermato che la condotta di trasporto non possa ritenersi occasionale, desumendo l occasionalità della condotta dal tipo di mezzo di locomozione utilizzato, il cui us destinato al trasporto di rifiuti, e dalla natura dei rifiuti trasportati, costituit diversa tipologia del peso di 180 kilogrammi, e dunque desumendo quel minimum di organizzazione che esclude la natura esclusivamente solipsistica della condotta. Il gi merito ha altresì escluso la configurazione del reato di cui all’art. 256, comma terz 152/2006, non essendo emersi elementi da cui inferire la penale responsabilità, ad ogni precisando che il ricorrente avrebbe, casomai, integrato una condotta di deposito incont di rifiuti, fattispecie che si configura anche mediante una reiterazione materiale degl plurime condotte di accumulo (Sez.3, n. 5716 del 07/01/2016, Rv. 265836), da distinguersi dalla l’occasionalità della condotta, che indica la “mancanza di reiterazione di penalmente rilevanti” (ex multis, Sez. 2, n. 42361 del 04/10/2012 – dep. 30/10/2012, V 25399).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente