Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe ind con la quale la Corte di appello di Roma ha affermato la penale responsabilità per il re all’art. 73, comma primo, 80, D.P.R. 309/1990 per aver detenuto e trasportato oltre sostanza stupefacente del tipo cocaina a fine dì spaccio, occultandola all’interno di fondo del vano bagagli dell’autoveicolo di cui era alla guida, riducendo tuttavia la carico, portandola da anni sei di reclusione ed euro 40.00,00 di multa a anni cinq quattro di reclusione ed euro 36.000,00 di multa.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dell’art. 59, comma 3, c in ordine alla contestazione dell’aggravante della ingente quantità, posto che l’imputa a conoscenza della quantità di stupefacente occultato all’interno dell’auto. Con il secondo mot deduce vizio della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti gener solo in regime di equivalenza con la suddetta contestata aggravante. Con il terzo lamenta errata applicazione dell’art. 114 cod. pen., non avendo il giudice consider contributo fornito dall’imputato alla realizzazione del reato, nella qualità di mero corr al trasporto, fosse marginale e di minima importanza. Con il quarto motivo, si duole i al trattamento sanzionatorio.
Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente argomentato e illustrato i m ricorso, replicando alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità. Ha evidenzia motivazione illogica il giudice di merito ha inferito la sussistenza della consapevole trasportando un ingente quantitativo di stupefacente dal solo locus di occultamento
Considerato che la prima e la terza doglianza non rientrano nel numerus clausus censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determ riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, es ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni d Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enuclea ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado pres tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di resp attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessu censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindaca sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato l’ampio superamento del valore soglia dello stupe detenuto, nonché la sua purezza; in ordine alla doglianza concernente il profilo sogg giudice di merito ha ritenuto che il trasporto ditali quantità aveva determinato la apportare una modifica strutturale dell’auto consistita nella creazione di un va stupefacente è stato occultato, con conseguente configurazione in capo al trasporta dolo, anche solo eventuale, in ordine al trasporto di ingenti quantità di stupefacente dell’auto di cui l’imputato era alla guida.
Con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi, il giudice di merito ha inoltr che il contributo fornito dal ricorrente, nella sua qualità di corriere, fosse margin sostituibile con una diversa ripartizione dei ruoli. Infatti, il ricorrente non ha s detenuto “passivamente” la sostanza, ma la ha trasportata lungo tutto il territorio manifestando così di godere di piena fiducia da parte del fornitore che gliela aveva af
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza di elem ulteriori rispetto quelli valorizzati per la concessione delle circostanze attenuanti gen l’incensuratezza e le precarie condizioni economiche, tali da consentire una valutazi attenuanti in termini di prevalenza, piuttosto che in regime di equivalenza.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, in accoglimento del appello e in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputato e richiamando i criteri d 133 cod. pen., ha rideterminato la pena, partendo dalla base edittale di anni otto di ed euro 54.000,00 di multa, inferiore rispetto la base edittale di anni nove da cui e primo giudice, operando poi la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2023
Il Presidente