Trasporto Illecito di Rifiuti: Quando la Condotta Diventa Reato?
Il tema del trasporto illecito di rifiuti è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che offre importanti chiarimenti su quando tale attività smette di essere considerata occasionale per configurarsi come un vero e proprio reato. La pronuncia analizza i criteri utilizzati dai giudici per valutare la sistematicità della condotta e le condizioni per la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato ha origine dal ricorso presentato da due individui condannati nei gradi di merito per il reato di trasporto illecito di rifiuti. La Corte di Appello aveva confermato la loro responsabilità penale, basando la decisione su una serie di elementi che, nel loro complesso, delineavano un’attività non meramente sporadica. Gli imputati hanno quindi deciso di ricorrere in Cassazione, contestando sia la valutazione sulla natura della loro condotta sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Trasporto Illecito di Rifiuti e gli Indici di Non Occasionalità
Il primo motivo di ricorso si concentrava sul vizio di motivazione relativo alla mancata assoluzione. Gli imputati sostenevano che la loro attività fosse stata erroneamente qualificata come abituale. La Corte di Cassazione ha respinto questa doglianza, ritenendola inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
La Suprema Corte ha invece avallato il ragionamento della Corte d’Appello, secondo cui il carattere non occasionale del trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da una serie di “indici sintomatici”. Tra questi figurano:
* La provenienza dei rifiuti: se derivano da un’attività imprenditoriale.
* L’eterogeneità dei materiali: la presenza di diverse tipologie di rifiuti gestiti.
* La quantità: un volume significativo di rifiuti trasportati.
* Le caratteristiche del rifiuto: se queste indicano attività preliminari come prelievo, raggruppamento o cernita.
* La disponibilità di un mezzo specifico: l’uso di un veicolo appositamente destinato al trasporto di materiali.
Secondo la Corte, la presenza di tali elementi è sufficiente a dimostrare una gestione abusiva e sistematica, anche in assenza di prove dirette di una continuità operativa. Gli imputati, d’altra parte, non avevano fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare una diversa connotazione del trasporto.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche in Presenza di Precedenti
Il secondo motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: l’applicazione delle attenuanti non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. Al contrario, richiede la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena.
Nel caso specifico, la Corte di merito non solo aveva rilevato l’assenza di tali elementi positivi, ma aveva anche individuato un fattore ostativo decisivo: i plurimi precedenti penali a carico di entrambi gli imputati. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente per negare il beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La decisione si fonda sul fatto che le censure sollevate dagli imputati erano di merito e non di legittimità. Essi tentavano di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. I giudici di merito avevano applicato correttamente i principi giuridici, fornendo una motivazione logica e coerente sia sulla qualificazione del reato come non occasionale sia sul diniego delle attenuanti. La condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è stata la diretta conseguenza dell’inammissibilità dei ricorsi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante orientamento giurisprudenziale in materia ambientale. Stabilisce con chiarezza che per provare il reato di trasporto illecito di rifiuti non è necessario dimostrare un’organizzazione complessa e continuativa, ma è sufficiente la presenza di indici fattuali che, letti congiuntamente, rivelino una condotta sistematica e non estemporanea. Inoltre, ribadisce la severità del sistema penale nei confronti di chi ha precedenti specifici, limitando l’accesso a benefici come le attenuanti generiche solo in presenza di concreti e positivi elementi di ravvedimento.
Quando il trasporto di rifiuti è considerato “non occasionale” e quindi un reato?
Secondo la Corte, il carattere non occasionale può essere desunto da indici sintomatici come la quantità e la varietà dei rifiuti, l’uso di un veicolo specifico e la provenienza del materiale da un’attività d’impresa. Non è necessaria la prova di un’attività organizzata e continuativa nel tempo.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente non avere elementi negativi a proprio carico?
No. La sentenza chiarisce che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo che depongano a favore dell’imputato. La presenza di precedenti penali, inoltre, costituisce un elemento ostativo.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate non riguardavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti (critiche di merito), attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. I giudici di merito avevano già vagliato adeguatamente gli elementi e motivato correttamente la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati è inammissibile perché deduce censure di fatto, meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merit perché, lungi dall’evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attacca ricostruttivi della vicenda, il che esula dal perimetro stabilito dell’art. 606 cod. pro invero, la Corte di appello ribadito la non occasionalità della condotta, desunta la tipo di ponderale e dall’eterogeneità dei rifiuti trasportati e della disponibilità di un specificatamente destinato al trasporto di materiali, in ciò facendo corretta applicazione principio, qui da ribadire, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto ille rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eteroge dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di prece preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 Ricevuti, Rv. 270995 – 01), e considerando che gli imputati, a fronte di tali elementi, hanno nessuno allegato alcuna circostanza, idonea a dimostrare una diversa connotazione del trasporto (cfr. p. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego d circostanze attenuante generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito, per un verso, ha ribadito l’assenza elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno indicati dalla difesa – in ciò facendo cor applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame non costituisc un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del sogget ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590) – e, per altro verso, ha individuato, quale elementi ostativi, i plurimi precedenti penali, di cu gravati entrambi gli imputati;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.