Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 dicembre 2023, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia i 12 maggio 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di mesi 3 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1 lett. a) del d. Igs. n. del 2006; fatto commesso in Lucera il 17 gennaio 2019.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura sia la conferma del giudiz di colpevolezza dell’imputato, sia la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle font probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispe giudizio di colpevolezza, hanno valorizzato gli accertamenti espletati dai Carabinieri del Stazione RAGIONE_SOCIALE Biccari, da cui è emerso che NOME COGNOME stava abusivamente trasportando su un furgone un carico di circa 970 chili di rifiuti ferrosi, indossando indumenti sporchi di f (al pari del coimputato NOME COGNOME), il che ha indotto a ritenere che l’imputato non fos presente sul furgone solo per aver ricevuto un passaggio occasionale dal proprietario del veicolo.
Osservato che la doglianza concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositiva di un te già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), nella quale, in modo sintetico ma pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., la significativa quantità del materiale ferroso trasportato abusivamente dall’imputato (970 kg.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.