Trasporto Illecito di Rifiuti: Stato di Necessità e Tenuità del Fatto Non Bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in materia di trasporto illecito di rifiuti, chiarendo i limiti di applicabilità delle cause di non punibilità come lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto. La decisione offre spunti cruciali per comprendere come la giurisprudenza valuti la gravità dei reati ambientali, anche quando motivati da presunte difficoltà economiche. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
Il Caso: Trasporto di Rifiuti Speciali e Pericolosi
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di trasporto illecito di un quantitativo significativo di rifiuti, circa 4 quintali, classificati come speciali e in parte anche pericolosi. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, ha deciso di impugnare la sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su due argomentazioni principali volte a escludere la propria responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso: Stato di Necessità e Particolare Tenuità del Fatto
L’imputato ha tentato di far valere due tesi difensive per ottenere l’annullamento della condanna.
La Tesi dello Stato di Necessità Economico
In primo luogo, ha sostenuto che la sua condotta fosse giustificata da uno stato di necessità, dettato da una difficile condizione economica. Secondo la sua difesa, il bisogno economico lo avrebbe costretto a compiere l’atto illecito per far fronte a necessità primarie. Questa tesi mirava a far riconoscere una causa di giustificazione che, se accolta, avrebbe reso la sua azione non punibile.
La Richiesta di Non Punibilità per Tenuità del Fatto
In secondo luogo, ha richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, l’offesa arrecata sarebbe stata talmente lieve da non meritare una sanzione penale, nonostante l’integrazione formale del reato.
La Decisione della Cassazione sul Trasporto Illecito di Rifiuti
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati come meramente ripetitivi di censure già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché lo Stato di Bisogno Economico Non Giustifica il Reato
La Corte ha ribadito un principio consolidato: lo stato di necessità previsto dall’art. 54 del codice penale presuppone un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto illecito. Le difficoltà economiche, per quanto gravi, non rientrano in questa casistica, specialmente quando esistono alternative lecite per farvi fronte. Commettere un reato, come il trasporto illecito di rifiuti, non è considerato l’unica via per risolvere problemi di natura economica.
L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la seconda argomentazione è stata rigettata. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla tenuità del fatto deve considerare la concreta pericolosità della condotta. Nel caso specifico, il significativo quantitativo di rifiuti trasportati (circa 400 kg), una parte dei quali era anche pericolosa, e il conseguente rischio di dispersione incontrollata nell’ambiente, sono stati elementi decisivi per escludere la lieve entità del reato. La condotta è stata quindi giudicata tutt’altro che tenue.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa interpretazione delle norme e su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno evidenziato che le censure dell’imputato erano di fatto, non di diritto, e quindi non esaminabili in sede di legittimità. La decisione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea dura della giurisprudenza nei confronti dei reati ambientali. Il messaggio è chiaro: le difficoltà economiche non possono diventare un alibi per giustificare condotte pericolose per l’ambiente e la salute pubblica. Inoltre, la valutazione della gravità di un reato come il trasporto illecito di rifiuti non può prescindere dalla quantità e dalla natura dei materiali coinvolti, elementi che ne determinano la concreta pericolosità. La decisione rafforza la tutela del bene giuridico protetto, ovvero l’ambiente, ponendo limiti stringenti all’applicazione di cause di non punibilità.
Lo stato di bisogno economico può giustificare il reato di trasporto illecito di rifiuti?
No. Secondo la Corte, lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non potendosi applicare a reati provocati da uno stato di bisogno economico, al quale si può ovviare con comportamenti non criminalmente rilevanti.
Quando il trasporto illecito di rifiuti può essere considerato di ‘particolare tenuità’?
Non può essere considerato di particolare tenuità quando la condotta presenta una concreta pericolosità, come nel caso di un significativo quantitativo di rifiuti illecitamente trasportati (nella specie, circa 4 quintali), in parte anche pericolosi, con il conseguente rischio di dispersione incontrollata nell’ambiente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 19/03/1986
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che l’imputato, condannato alle pene di legge per il reato di trasporto illecito circa 4 quintali di rifiuti speciali e anche pericolosi, con due motivi di ricorso deduce l’e applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivament all’omessa applicazione dell’esimente dello stato di necessità; alla mancata declaratoria di no punibilità per particolare tenuità del fatto;
Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché meramente ripetitivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confront avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione sia sull’impossibilità di riconoscere le stringenti condizioni previste dall’art. 54 cod. pen. (che postula il pericolo attuale di un grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti: Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267640), condizioni rispetto alle quali il ricorrente oppone peraltro censure di fatto non scrutinabili in questa sede, sia sull’impossibilità di ritenere, dei precedenti penali per reati diversi, la particolare tenuità del fatto con riguardo alla con pericolosità della condotta nella specie tenuta per il significativo quantitativo di illecitamente trasportati, in parte pure pericolosi, ed il conseguente rischio di dispers incontrollata nell’ambiente (facendosi così buon governo dei principi ermeneutici già condivisibilmente affermati in materia: cfr. Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, dep. 2020, Crocett Rv. 278574);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della essa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.