Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 4/10/2023, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa 1’8/3/2022 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannati alla pena di 1 mese e 15 giorni di arresto.
Rilevato che propone ricorso per cassazione COGNOME, contestando l’affermazione di responsabilità con riguardo al profilo soggettivo del reato. La Corte non avrebbe riscontrato l’errore scusabile nel quale l’imputato sarebbe incorso: questi, infatti, si sarebbe limitato a trasportare materiale ferroso nella piena convinzione di essere in possesso di idonea autorizzazione, seppur scaduta, ritenendo, erroneamente, che l’attività di raccolta fosse assimilabile a quella di commercializzazione del bene. Dal che, una inesatta interpretazione della legge extra penale. Si censura, poi, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuant generiche, pur a fronte di una vicenda di minima importanza e del positivo comportamento tenuto dall’imputato.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La prima doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che non poteva essere riscontrato alcun errore di fatto in capo all’imputato: questi era stato trovato, in piena notte ed in compagnia del complice NOME, a bordo di un mezzo contenente circa 500 kg di rame. Il COGNOME, peraltro, era stato sì titolare di un’autorizzazione rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, ma questa – oltre ad essere scaduta quasi un anno prima riguardava il commercio su area pubblica, non l’attività di raccolta o smaltimento. In forza di ciò, la Corte di appello ha efficacemente sottolineato che, anche a voler ammettere che l’imputato fosse stato convinto di essere in possesso di un titolo non ancora scaduto, ciò non scuserebbe comunque la sua condotta, estranea all’autorizzazione precedentemente ricevuta. In senso contrario all’errore scusabile, poi, la sentenza ha evidenziato il carattere non occasionale del comportamento, desunto non solo dall’ingente quantità di materiale trasportato,
ma anche dalla natura del veicolo impiegato, quale un furgone cassoNOME. L’aver agito in piena notte, infine, è stato ritenuto elemento a conferma della consapevolezza dell’illecito, con argomento non manifestamente illogico.
Ritenuto che anche la seconda censura sia del tutto infondata, in quanto la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata negata in appello con argomento ancora del tutto congruo, ossia valorizzando la rilevante quantità dei rifiuti trasportati (quanto ai precedenti penali, invece, questi non possono essere valorizzati come in sentenza, in quanto la norma in esame richiama soltanto i criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non quelli indicati nel comma secondo, con esclusione, dunque, degli stessi precedenti). A fronte di tale argomento, peraltro, il ricorso oppone considerazioni di puro merito, non consentite in questa sede, ribadendo il possesso dell’autorizzazione scaduta, l’assenza di elementi idonei a negare occasionalità alla condotta ed il comportamento personale e processuale tenuto dal COGNOME.
Ritenuto, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione della sentenza risulti ancora adeguata e non censurabile, evidenziando la mancanza di elementi positivi valutabili e le modalità della condotta, tenuta – si ribadisce – in piena notte e con ingente quantità di rifiuti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2024
Il Presidente