Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1200 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1765/2024
ALDO ACETO
CC – 18/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 28856/2024
NOME COGNOME
Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 24/05/1973
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con ordinanza del 18 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 28 giugno 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania avente ad oggetto un autocarro, intestato ad una societˆ ed in uso ad NOME COGNOME e da questi condotto, nel cui vano di trasporto la polizia giudiziaria operante rinveniva un consistente quantitativo rifiuti speciali non pericolosi di varia natura, sequestro disposto in relazione al reato di trasporto illecito e deposito non autorizzato di rifiuti eseguiti nellÕambito di attivitˆ di impresa (artt. 81, cod. pen., 256, comma 1, lett. ) e comma 2, D.lgs. 3 aprile 206, n. 152).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.;
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietˆ e manifesta illogicitˆ della motivazione.
In sintesi, richiamata per stralcio parte della motivazione dellÕordinanza impugnata, si censura in quanto contraddittoria la motivazione laddove non specifica il materiale trasportato ma genericamente dedurrebbe la sussistenza di un trasporto illecito e deposito non autorizzato di rifiuti di varia natura, nonchŽ per carenza e contraddittorietˆ della motivazione alla luce del fatto che il ricorrente si sarebbe limitato a trasportare materiali edilizi non qualificabili come rifiuti speciali seppure riconosciuti come non pericolosi. Si aggiunge che il COGNOME non sarebbe stato visto smaltire con deposito in discarica o altrove detti rifiuti, in quanto in quel momento stava semplicemente trasportando il materiale edile per essere dallo stesso riutilizzato, trattandosi di scatole di cartone, mattoni nuovi non usati, tavole residuate da lavori che il COGNOME, esercente attivitˆ di muratore, aveva eseguito, motivo per cui egli li stava trasportando per poterli reimpiegare. Si censura, infine, lÕordinanza per manifesta illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione laddove afferma che lÕattivitˆ di gestione e trasporto dei rifiuti stesse svolgendosi in assenza di autorizzazione, stante che il ricorrente non necessitava di alcuna autorizzazione in quanto sporadicamente trasportava materiale edile per poterlo riutilizzare.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione allÕart. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, D.lgs. n. 152 del 2006.
In sintesi, si sostiene non esservi in atti alcuna risultanza probatoria per affermare che il ricorrente stesse effettuando unÕattivitˆ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, nŽ questi pu˜ qualificarsi come titolare di imprese che abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti, trattandosi di materiale neanche utilizzato in ottimo stato da essere impiegato in lavori da parte del ricorrente, esercente lÕattivitˆ di muratore. Si sarebbe trattato di un semplice trasporto di propri residuati beni, non qualificabili come rifiuti speciali al di fuori di qualsiasi intento economico, essendo dunque insussistente il rischio di inquinamento. La condotta tipizzata, del resto, non sarebbe stata posta in essere da soggetto qualificato, ma da un soggetto che svolgeva lÕattivitˆ di muratore, sicchŽ non sarebbe stata valutata la natura domestica dei rifiuti trasportati, non versandosi nellÕipotesi di trasporto illecito di rifiuti, non potendo vietarsi ad un muratore di trasportare suo materiale edile residuo da impiegare, richiamandosi giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è a Cass., n. 13827/2021).
In data 29/11/2024 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scritte del Procuratore generale, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In sintesi, sostiene il PG che ricorre nel caso concreto una compiuta valutazione della fattispecie contestata in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti con motivazione del tutto logica ed argomentata. é stata, in tal senso, richiamata la collocazione dei rifiuti speciali di varia natura non pericolosi, il trasporto illecito e deposito non autorizzato, lÕassenza delle necessarie autorizzazioni nonchŽ lÕurgenza del sequestro posto che lÕomessa apposizione del vincolo avrebbe consentito di proseguire lÕattivitˆ criminosa. LÕordinanza impugnata risulta immune dalle censure rinvenibili in sede di legittimitˆ, risolvendosi lÕargomentazione della difesa in una mera rilettura alternativa dei dati considerati dal Tribunale.
Parte ricorrente, infatti, con il primo motivo censura in maniera del tutto generica lÕillogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione senza argomentare sul punto ma offrendo, al contrario, una lettura alternativa dei dati non consentita in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato atto che dalla tipologia del materiale rinvenuto (rubinetteria, materiale ferroso, mattoni, vasi di plastica e terracotta, bidoni, scatole di cartone, carta e tavole di legno), in relazione alla professione dellÕindagato che opera nellÕambito dellÕedilizia nonchŽ in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione fosse possibile rinvenire il fumus boni iuris del reato di cui allÕart. 256 comma primo lett.a) e comma secondo, D.lgs. 152/2006. Tale argomentare non pu˜ ritenersi in violazione del principio di cui alla norma citata che prevede come la differenziazione, in tema di rifiuti, tra soggetto qualificato e ÒprivatoÓ si basi non solo con riferimento al soggetto che compie materialmente lÕatto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati (in tal senso Cass. Sez. III, n. 13817/2021 secondo cui ÒLe peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell’ambito della fattispecie di cui al D.Igs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”). In altri termini, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrˆ procedere all’applicazione della norma penale avente carattere di specialitˆ rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo – infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi (Sez. III, n. 11595/2012). Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati.
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale, è inammissibile per plurime ragioni.
Anzitutto, è inammissibile per carenza di interesse, perchŽ lÕautomezzo è di proprietˆ della societˆ e lÕindagato non pu˜ ottenere la restituzione dellÕautomezzo pur avendolo in uso.
Pacifico in giurisprudenza è il principio secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Fattispecie, identica a quella in esame, in cui è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’indagato per il dissequestro di un veicolo che, sebbene da lui usato per più trasporti di rifiuti, era per˜ risultato di proprietˆ di terzi: Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672 Ð 01).
Il primo motivo è poi inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti dalla legge.
Ed invero, è pacifico, in quanto normativamente previsto, che lÕincidente cautelare reale di legittimitˆ, in base al disposto dellÕart. 325, cod. proc. pen., è attivabile solo ove si deduca il vizio di violazione di legge.
3.1. La difesa, con il primo motivo di ricorso, deduce unicamente il vizio di motivazione nella sua plurima declinazione di vizio di mancanza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione. EÕ consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli o
, sia quei vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Rv. 269656-01).
Esclusa, pertanto, la censurabilitˆ del vizio motivazionale nei termini sopra indicati, residua unicamente la possibilitˆ di qualificare detta censura in termini di ÒassenzaÓ della motivazione, unico vizio inquadrabile nella nozione di violazione di legge art. 325, cod. proc. pen., che tuttavia presuppone che la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchŽ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e lÕiter logico seguito dal giudice nei provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893-01).
3.2. Detto vizio deve, tuttavia, allÕevidenza escludersi nel caso in esame, atteso che, come correttamente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, ricorre nel caso concreto una compiuta valutazione della fattispecie contestata in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto, che sono stati ritenuti sussistenti con motivazione del tutto logica ed argomentata. é stata, in tal senso richiamata, la collocazione dei rifiuti speciali di varia natura non pericolosi, il trasporto illecito e deposito non autorizzato, lÕassenza delle necessarie autorizzazioni nonchŽ lÕurgenza del sequestro posto che lÕomessa apposizione del vincolo avrebbe consentito di proseguire lÕattivitˆ criminosa.
LÕordinanza impugnata risulta, pertanto, immune dalle censure deducibili in sede di legittimitˆ, risolvendosi lÕargomentazione della difesa in una mera rilettura alternativa degli elementi considerati dal Tribunale.
4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Ed infatti, la stessa vicenda processuale, oggetto di valutazione da parte dei giudici del riesame, lascia chiaramente intendere come inequivocabilmente sussistessero al momento del fatto elementi idonei a qualificare la sussistenza del del reato ipotizzato nellÕimputazione cautelare.
4.1. In particolare, risulta dagli atti che in data 19.06.24, i Carabinieri della Compagnia di Gravina in Catania controllavano lÕautocarro modello Fiat Dobl˜ guidato da NOME COGNOME nel quale veniva rinvenuto materiale qualificato come rifiuti speciali di varia natura non pericolosi. Si procedeva a sequestro preventivo convalidato dal GIP del Tribunale di Catania con il quale veniva contestato il trasporto illecito e il deposito non autorizzato di rifiuti eseguiti nellÕambito di unÕattivitˆ di impresa con violazione degli artt.81 c.p. e 256 co.1 lett.a) e co.2 D.lgs. 152/06.
4.2. Il tribunale ha dato atto: a) della collocazione dei rifiuti speciali di varia natura non pericolosi; b) del trasporto illecito e deposito non autorizzato, in quanto svolto nellÕassenza delle necessarie autorizzazioni; c) dellÕurgenza del sequestro, posto che lÕomessa apposizione del vincolo avrebbe consentito di proseguire lÕattivitˆ criminosa. Mancherebbe, invece, per la difesa, il costitutivo del reato in oggetto atteso che il COGNOME effettuava un semplice trasporto non essendo soggetto qualificato.
4.3. Il motivo è privo di pregio.
Ed infatti, il tribunale ha dato atto della natura di rifiuto dei materiali abusivamente trasportati dallÕindagato descrivendone le caratteristiche, con motivazione non sindacabile in questa sede. Deve, a tal proposito ribadirsi che in tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una ” “, come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimitˆ, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 Ð 02).
Il ricorrente si è limitato, con affermazione del tutto sprovvista di riscontri oggettivi, ad affermare che si trattasse di materiale derivante dalla propria attivitˆ di muratore, destinato ad essere riutilizzato e che, pertanto, egli stesse trasportando non rifiuti ma materiale destinato al riutilizzo. Trattasi, tuttavia, di affermazione del tutto sfornita di base probatoria ed affidata alle mere labiali affermazioni del ricorrente, cui incombeva lÕonere di dimostrare la destinazione al riutilizzo di tale materiale. Si è infatti più volte affermato da parte di questa Corte che in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceitˆ dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto incombe su colui che ne invoca l’applicazione (Sez. 3, n. 18020 del 18/01/2024, Rv. 286345 Ð 01).
4.4. Infine, sulla natura non imprenditoriale dellÕattivitˆ svolta da parte del ricorrente, il quale ha sostenuto di essere stato controllato mentre stava occasionalmente trasportando materiali da riutilizzare, è sufficiente in questa sede ricordare, come correttamente evidenzia il procuratore generale, che la differenziazione, in tema di rifiuti, tra soggetto qualificato e ÒprivatoÓ si basi non solo con riferimento al soggetto che compie materialmente lÕatto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati (in tal senso: Sez. 3, n. 13817 del 05/02/2021, COGNOME non mass., la quale ha chiarito come ÒLe peculiari qualifiche soggettive rivestono, quindi, nell’ambito della fattispecie di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”). Tuttavia, tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l’atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati, difettando tuttavia, come anticipato, la prova della liceitˆ del trasporto del predetto materiale di risulta.
4.5. In ogni caso, e conclusivamente, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attivitˆ economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attivitˆ medesima (Sez. 3, n. 56275 del 24/10/2017, Rv. 272356 Ð 01). Dunque, il fato stesso che lÕindagato esercitasse lÕattivitˆ di muratore e che il materiale di risulta trasportato fosse riferibile a tale attivitˆ, rende ragione della circostanza per la quale, correttamente, i giudici del riesame abbiano indicato lÕindagato come soggetto qualificato, in quanto tale soggetto attivo del reato ipotizzato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso, il 18/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME