Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42826 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42826 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 del Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto a NOME e dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME; letta la memoria difensiva depositata 1’11/10/2024 con cui ha chiesto l’accoglimenti dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2023, il Tribunale di Rieti ha condannato gli imputati, alla pena sospesa di € 4000,00 di ammenda ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs n. 152 del 2006, perché in concorso tra loro, trasportavano rifiuti non pericolosi, codice CER TARGA_VEICOLO, ovvero materiali ferrosi per circa dieci quintali, a bordo del furgone Ducato, in assenza di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE gestori di rifiuti. Accertato il 27/07/2021.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto appello, a mezzo del difensore, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo:
Violazione di legge in relazione all’affermazione della responsabilità penale di COGNOME NOME non essendo stata indicata la condotta posta in essere dal medesimo. Carenza totale di motivazione in punto affermazione della responsabilità penale.
Violazione di cui all’art. 192 cod.proc.pen. per travisamento della prova. Secondo la testimonianza di NOME COGNOME, l’COGNOME, indicato come passeggero del mezzo che trasportava rifiuti, svolgeva all’epoca dei fatti l’attività d giardinaggio e non di trasporto di rifiuti, trovandosi in via del tutto eccezionale con NOME il giorno del fatto, il quale si occupa della vendita di capi di abbigliamento al mercato. Chiede l’assoluzione degli imputati. Motivazione assertiva quando all’affermazione della responsabilità penale di COGNOME NOME.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata restituzione del mezzo sequestrato, di proprietà di COGNOME NOME, padre dell’imputato, terzo estraneo al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che si tratta di sentenza non appellabile ai sensi dell’art. 593 cod.proc.pen., sicchè deve esser qui ribadito il costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di conversione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris – alle reali intenzioni dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la conseguenza che ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. COGNOME, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, COGNOME, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, COGNOME, Rv. 245150).
Ciò premesso, il ricorso – ammissibile nei termini appena citati – risulta fondato con riguardo all’affermazione di NOME, mentre è manifestamente infondato con riguardo all’affermazione della responsabilità penale di NOME.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile con riguardo ad entrambe le censure difensive.
Il motivo di ricorso di COGNOME che investa l’affermazione della responsabilità penale è inammissibile in quanto orientato a richiedere un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove di esclusiva pertinenza del giudice del merito (S.U. n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv 226074), e, in ogni caso, manifestamente infondato.
Il reato di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, sal l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 2227, del 20/01/2016, P.G. in Spione, Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 – dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
Questa Corte ha affermato che per la sussistenza del reato in questione non occorre che il soggetto svolga una attività di trasporto rifiuti con carattere imprenditoriale o comunque continuativo non essendo un reato proprio.
Se va qui ribadito che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti s configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17/06/2011, COGNOME, Rv. 250674), e che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta integrante una RAGIONE_SOCIALE ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, COGNOME, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, COGNOME, Rv. 247605), ciò non di meno occorre pur sempre che costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale e non trovi applicazione la deroga.
6. Ciò posto in diritto, dalla sentenza impugnata risulta che COGNOME stava
trasportando circa dieci quintali di rifiuti ferrosi, materiali del tutto estran all’attività di commercio di abbigliamento in forma di ambulante, in assenza di iscrizione dell’RAGIONE_SOCIALE dei gestori di rifiuti, e in assenza di occasionalità del trasporto avuto riguardo alla quantità dei rifiuti trasportati significativa di un’attività seppu svolta in modo rudimentale.
Quanto alla seconda censura, deve rilevarsi che è stata disattesa la richiesta di restituzione del mezzo sequestrato di proprietà del padre, con motivazione che è corretta in diritto.
In relazione alla questione della confisca del mezzo di proprietà del padre del ricorrente, stante la sua posizione di terzo estraneo al reato, la corte ha reiteratamente affermato che il mezzo da confiscare deve appartenere all’autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, COGNOME, Rv. 229010. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n.12108 del 18/11/2008, COGNOME, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, COGNOME e altri, Rv. 243621).
Ciò premesso la sentenza impugnata ha argomentato la violazione della diligenza ritenendo che il padre fosse a conoscenza dell’attività illecita svolta dal figlio come del resto risultava essere a conoscenza la sorella NOME.
A diversa conclusione si perviene con riguardo all’affermazione della responsabilità penale di NOME posto che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulla sua partecipazione al reato contestato.
La sentenza va, pertanto, annullata nei suoi confronti con rinvio al Tribunale di Rieti per nuovo giudizio.
Il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME con rinviraT Tribunale di Rieti.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22/10/2024