Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42233 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42233 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
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01
17 OTT 2023
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO il difensore conclude per l’annullamento della impugnata sentenza
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Caltanissetta confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale di Gela il 11 maggi 2022 alla pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione ed euro 10.500 di multa, rite la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti ritenuta recidiva, per il delitto ex artt. 6, lett. D), legge n.210 del 2 trasporto di rifiuti non pericolosi, e per la contravvenzione ex art. 4 legge del 1975, per il porto di un coltello a serramanico, in Gela il 18 giugno 2018.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce che il Tribunale avrebbe fondato l condanna sulle dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, nei confronti quale si è proceduto separatamente, rese in assenza degli avvisi previsti dal 64 cod. proc. pen., sicché questi non avrebbe potuto rendere testimonianza e dichiarazioni sarebbero inutilizzabili.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge perch fatto sarebbe occasionale trattandosi di singola condotta di trasporto. Inol ricorrente non sarebbe stato neanche il proprietario del furgone.
2.3. Sono state depositate le conclusioni scritte, anche in replica a quel Procuratore Generale; si rappresenta, in relazione al primo motivo, l’err applicazione dell’art. 64 cod. proc. pen., ed in relazione al secondo m l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 6, lett. d), legge n.210 del
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza di primo grado risulta che la condanna si fonda sulle dichiarazioni dei testi di polizia giudi sull’interrogatorio dell’imputato, acquisito per effetto della assenza all’ fissata per procederne all’esame. Le dichiarazioni rese dal coimputato NOME COGNOME non risultano in alcun modo utilizzate ai fini della condanna.
Sia l’appello che il ricorso per cassazione sono pertanto del tutto inammissi essendo l’eccezione fondata su un fatto processuale inesistente.
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen. trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lett coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce
proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativ sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione).
2.2. Per altro il Tribunale – cfr. in particolare pag. 4 della sentenza di prim grado – aveva fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto previst dall’art. 6, comma 1, lett. d), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale previsto dall’art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006; n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (in motivazione, la Corte ha chiarit che il requisito della stabilità o continuatività della condotta non solo non è contemplato dalla norma emergenziale, ma ne contraddirebbe la ratio, rendendo più difficile la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è volut inasprire il regime sanzionatorio; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 270947 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13/09/2023.