Trasporto illecito di rifiuti: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per motivi di legittimità in materia di trasporto illecito di rifiuti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, condannati per aver trasportato rifiuti speciali senza autorizzazione, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Trasporto di Scarti Tessili
Due persone venivano condannate, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata, specificamente per il trasporto di scarti tessili, qualificati come rifiuti speciali industriali. La condanna prevedeva una pena di 1.300 euro di ammenda per ciascuno.
Secondo la ricostruzione, i due imputati avevano trasportato i rifiuti, avvolti in sacchi di plastica, durante le ore notturne. Uno di loro aveva ammesso di aver agito su incarico e previo pagamento da parte di commercianti operanti nel settore tessile, evidenziando quindi un’attività non estemporanea.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Violazione di legge per mancata occasionalità: Sostenevano che la loro condotta fosse stata meramente occasionale e che, pertanto, non si configurasse il reato contestato.
2. Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Ritenevano che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità e, di conseguenza, non punibile.
Entrambi i motivi miravano a ottenere un annullamento della condanna, contestando la valutazione effettuata dal giudice di merito.
Trasporto illecito di rifiuti e la Valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto, di competenza dei tribunali di merito, e giudizio di legittimità, proprio della Cassazione.
Sull’Occasionalità della Condotta
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha specificato che le censure erano “mere doglianze in punto di fatto”. Gli imputati, infatti, non contestavano un’errata interpretazione della legge, ma cercavano di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate in primo grado. Il giudice di merito aveva già analiticamente spiegato perché la condotta non poteva essere considerata occasionale, valorizzando:
* La tipologia dei rifiuti (speciali, da attività industriale).
* Le modalità di trasporto (occultati in sacchi).
* L’orario notturno.
* La causale dell’azione (su incarico retribuito).
Questi elementi, secondo la Corte, dimostrano una condotta strutturata e non un singolo episodio isolato.
Sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato ritenuto una doglianza di fatto. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione del giudice di merito nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità. Tale esclusione era stata motivata sulla base dell’intensità del dolo, desunta dall’orario scelto per l’esecuzione, e dai precedenti di polizia (per uno degli imputati anche penali), elementi che complessivamente delineavano un quadro di non particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali già respinte. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché riproponevano, senza una critica specifica e giuridicamente fondata alla sentenza impugnata, una richiesta di rivalutazione delle prove. Poiché il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e coerente per la condanna, basata su elementi concreti, la decisione era incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su vizi di legge o su difetti di motivazione palesi (illogicità, contraddittorietà), non sulla semplice speranza di ottenere una diversa lettura dei fatti. Nel campo dei reati ambientali, come il trasporto illecito di rifiuti, elementi quali le modalità organizzative, l’orario e la natura retribuita dell’incarico sono decisivi per escludere sia l’occasionalità della condotta sia la sua particolare tenuità. Chi intende impugnare una condanna deve quindi articolare censure precise sulla violazione di norme giuridiche e non limitarsi a contestare la valutazione probatoria del giudice.
Quando un ricorso in Cassazione per trasporto illecito di rifiuti rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni di violazione di legge, si limita a riproporre censure sui fatti (doglianze in punto di fatto) già correttamente esaminate e decise dal giudice di merito.
Quali elementi possono escludere l’occasionalità nel reato di trasporto illecito di rifiuti?
Secondo l’ordinanza, elementi come l’esecuzione del trasporto in orario notturno, le modalità (rifiuti avvolti in sacchi di plastica) e il fatto che l’azione sia stata compiuta su incarico retribuito per conto di terzi escludono la mera occasionalità della condotta.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, che ha escluso la particolare tenuità del fatto basandosi sull’intensità del dolo, desunta dall’orario notturno dell’operazione, e sulla presenza di precedenti di polizia a carico degli imputati (per uno anche penali).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 27/03/1983
COGNOME nato il 23/11/1977
avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
A ; i
Rilevato che NOME COGNOME e NOMECOGNOME condannati entrambi, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 alla pena di 1.300 euro di ammenda, articolando due motivi di ricor deducono, nel primo, violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della configurabil del reato per occasionalità della condotta, e, nel secondo, violazione di legge con riguard diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzio adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazi alternativa rilettura delle fonti probatorie, posto che la sentenza impugnata esp analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l’affermazione di p responsabilità per il reato contestato, evidenziando come la tipologia dei rifiuti trasportat speciali provenienti da attività industriale, e precisamente scarti tessili), le modalità di degli stessi (avvolti in sacchi di plastica), l’orario dell’operazione (effettuata in orario e le ragioni determinative del fatto (l’imputato NOME ha spontaneamente dichiarato di aver a su incarico e previo pagamento di alcuni commercianti cinesi operanti nel settore tessi escludano la mera occasionalità della condotta realizzata dai due attuali ricorrenti;
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzio adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazi alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto la Corte d’appello rappr incensurabilmente come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, in particolar l’intensità del dolo, evidenziata dall’orario di esecuzione della condotta, e degli s precedenti di polizia (per il Saouid anche penali);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 fébbraio 2025.