Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 4/10/1983 in Bosnia Erzegovina avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Palmi che condannava NOME COGNOME alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva illecitamente, ai fini di spaccio, all’interno dell’autocarro che
conduceva, 100 panetti, posti in quattro borsoni, contenenti un quantitativo complessivo di 117,486 chili di cocaina – per un totale di principio attivo pari a 75.300 grammi, corrispondenti a 502.000 dosi singole medie.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, nonché la violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. e l’inversione del corretto ragionamento logico probatorio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alle prove fornite dalla difesa.
La Corte di appello non si sarebbe confrontata con l’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa circa il fatto che, essendo i borsoni contenenti la droga stati trovati non occultati, ma esposti a vista, ben potevano essere stati gli stessi introdotti da terzi (e per questo era stata richiesta l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere dei luoghi in cui l’autocarro aveva stazionato prima del controllo, nonché il rilevamento delle impronte digitali); così come, altra ipotesi alternativa credibile poteva essere quella della assoluta non consapevolezza dell’imputato in merito a quello che stava trasportando, anche in considerazione della condotta collaborativa da lui tenuta al momento del controllo.
Si censura la motivazione della sentenza della Corte d’appello là dove fa riferimento all’id quod plerumque accidit per spiegare il nesso di causalità tra l’evento e la condotta, sulla base della comune esperienza e secondo un ragionevole grado di probabilità e di presunzione relativa per stabilire come vero un fatto senza che venga provato.
Non sarebbe stato dimostrato l’apporto causale del concorrente alla determinazione dell’evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2.Duric si limita a esprimere un mero dissenso valutativo sulle ampie e logiche argomentazioni spese nella sentenza a confutazione delle sollecitazioni integrative dell’istruttoria e sulla totale implausibilità della tesi difensiva voltek ad escludere i consapevole concorso dell’imputato nel trasporto dello stupefacente, così da costituire sollecitazione a inammissibili rivalutazioni di merito.
In ogni caso, il ricorrente non si confronta con la risposta fornita ad analoga deduzione formulata in sede di appello, nella parte in cui si evidenzia che «se si ipotizza che l’imputato fosse all’oscuro del carico trasportato, chiunque stipò i borsoni con i panetti di sostanza stupefacente avrebbe quantomeno adottato una forma (pur rudimentale) di occultamento. Invece, i borsoni si trovavano, in bella vista, in una parte del mezzo in cui vi erano le cose in uso al conducente e dove, per sua stessa ammissione, riponeva i rifiuti prodotti fino alla sosta successiva; sicché, sempre a volere seguire l’ipotesi alternativa, chi ebbe a caricare un così prezioso carico accetto l’elevatissimo rischio (prossimo alla certezza) che il conducente lo potesse rinvenire alla prima sosta utile e denunciare l’accaduto o disfarsi dei borsoni».
Con motivazione congrua e logica, la Corte di appello ha sottolineato, inoltre, come sia del tutto irragionevole ritenere che i soggetti in grado di procurarsi così significativi carichi di cocaina – cosa che presuppone una sicura professionalità nei traffici – abbiano poi commesso tali imperdonabili leggerezze nella scelta delle modalità di trasporto, correndo il concreto rischio che il carico non giungesse al destinatario (in ipotesi addirittura ignoto al conducente). E, ancora, a prescindere da chi abbia concretamente posizionato i borsoni, peraltro in uno spazio non destinato al carico, è evidente che, senza la consapevole collaborazione del conducente, e quindi dell’imputato, vi sarebbero state evidenti difficoltà nella fase della consegna del narcotico al destinatario.
Correttamente, infine, la Corte d’appello ha fatto riferimento alle massime di esperienza applicabili al caso di specie.
Deve osservarsi, a questo proposito, che le massime di esperienza sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, non ravvisabili nella fattispecie in esame, cioè ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 ottobre 2024.