Trasporto di Stupefacenti: La Confessione del Passeggero Salva il Conducente? La Risposta della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico in materia di trasporto di stupefacenti, chiarendo come la confessione di uno dei correi non sia sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità penale degli altri. Anche in presenza di una dichiarazione che scagiona un altro soggetto, i giudici devono valutare l’intero quadro probatorio, inclusi gli elementi indiziari che possono dimostrare la consapevolezza e la partecipazione al reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Durante un controllo, le forze dell’ordine fermavano un’automobile con a bordo due fratelli. Il conducente era l’odierno ricorrente. A seguito di una perquisizione del veicolo, nel vano portabagagli veniva rinvenuta un’ingente quantità di sostanza stupefacente. Il fratello del conducente, presente come passeggero, rendeva immediatamente una dichiarazione confessoria, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per la detenzione della sostanza e scagionando completamente il fratello alla guida, affermando che quest’ultimo non fosse a conoscenza di nulla.
Nonostante tale confessione, il conducente veniva comunque ritenuto responsabile del reato di detenzione e trasporto di stupefacenti e condannato nei primi due gradi di giudizio.
La Questione Giuridica: Valutazione della Prova e Trasporto di Stupefacenti
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non dare peso decisivo alla confessione del fratello, che lo escludeva da ogni coinvolgimento.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che il ricorso non sollevava una vera questione di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha sottolineato che il compito del giudice di merito è proprio quello di ricostruire i fatti basandosi su tutte le prove disponibili, e che tale ricostruzione è insindacabile se sorretta da una motivazione logica, congrua e completa.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, assolutamente priva di illogicità. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che dimostravano la piena consapevolezza e partecipazione del conducente al trasporto di stupefacenti.
In particolare, la motivazione si fondava su due pilastri:
1. L’evidenza sensoriale: Dall’abitacolo del veicolo si propagava un odore fortissimo e tipico della sostanza stupefacente. Era quindi materialmente impossibile, secondo i giudici, che il conducente non si fosse accorto della presenza di una così rilevante quantità di droga nel suo stesso veicolo.
2. La giustificazione inverosimile: I due fratelli avevano giustificato il loro spostamento al di fuori del comune di appartenenza, in un periodo di restrizioni per l’emergenza pandemica, con la necessità di prestare assistenza a una persona disabile. Tuttavia, interrogati in merito, non erano stati in grado di fornire il nominativo di tale persona, rendendo la loro scusa palesemente falsa e finalizzata a coprire l’illecito trasporto.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno portato i giudici a concludere logicamente che il conducente fosse non solo a conoscenza, ma anche consenziente e partecipe al trasporto della sostanza.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la confessione di un soggetto non è una prova legale che vincola il giudice, ma un elemento di prova che deve essere valutato liberamente insieme a tutti gli altri. In casi di trasporto di stupefacenti, la responsabilità del conducente può essere affermata anche contro una confessione che lo scagiona, qualora esistano elementi indiziari (come l’odore della sostanza, le circostanze del viaggio, le giustificazioni false) che, letti in modo logico e coerente, dimostrino la sua compartecipazione dolosa al reato. La decisione di merito, se ben motivata, non può essere rimessa in discussione davanti alla Corte di Cassazione.
La confessione di una persona che si assume la piena responsabilità esclude automaticamente la colpevolezza del conducente per trasporto di stupefacenti?
No, la confessione di un passeggero non esclude automaticamente la responsabilità del conducente. È un elemento di prova che il giudice valuta liberamente insieme a tutte le altre risultanze processuali, come gli indizi e le circostanze del fatto.
Quali elementi possono usare i giudici per affermare la responsabilità del conducente anche in presenza di una confessione di un altro?
I giudici possono basarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Nel caso specifico, sono stati decisivi il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’auto, impossibile da non percepire per chi era alla guida, e la giustificazione palesemente falsa fornita per motivare lo spostamento durante le restrizioni pandemiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare una violazione di legge, tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame è riservato ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qual affermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione i all’affermazione della responsabilità, posto che il fratello dell’imputato, a bordo d veniva rinvenuto lo stupefacente, ha immediatamente reso una dichiarazione confess dichiarando la propria responsabilità ed escludendo la partecipazione del fratello NOME
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del f alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insin cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel cas dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attr disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, com dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, ha affermato che l’imputato era stato fermato alla guida del veicolo contenente nel ba una rilevantissima quantità di sostanza stupefacente e considerato che dall’auto si d un forte odore tipico della sostanza in questione, che non poteva essere sfuggito all’ che aveva insospettito anche i carabinieri i quali avevano perquisito i due fratel rinvenendo nel vano portabagagli del mezzo quantità ingenti di stupefacente. Il gi pertanto affermato che egli fosse a conoscenza del caricamento sul mezzo della sostanz avesse acconsentito al trasporto; una tale conclusione è avvalorata dal fatto che non fornite dal ricorrente delle comprovate e plausibili giustificazioni circa lo spostame fratelli al di fuori del Comune di appartenenza durante il periodo di emergenza per la p Covid, posto che i due COGNOME avevano dichiarato di dover prestare assistenza ad una p disabile, di cui però non avevano saputo fornire il nominativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Presidente