Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47696 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47696 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/04/2023, il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in 15.3.2003 in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) d.lg 152/2006, avente ad oggetto un autocarro di proprietà del NOME.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006.
Argomenta che il convincimento del Tribunale in ordine al fatto che gli alternatori, i motorini di avviamento ed i compressori ad arti condizionata rinvenuti nell’autocarro dovessero qualificarsi come rifiuti era erroneo; in particolare non potevano ritenersi elementi sufficienti quelli valutati dal Tribunale e, cioè, il fat che gli oggetti erano miscelati tra di loro e le referenze riconosciute in capo all’organo accertatore, difettando una verifica della funzionalità degli stessi; pertanto, non potendo qualificarsi quanto trasportato come rifiuto, era insussistente il fumus commissi delictí.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 15, comma 7, d.lgs 209/2003, lamentando che il Tribunale non aveva analizzato la portata applicativa di tale norma che consente il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso; il COGNOME, infatti, aveva comprovato di essere titolare di un’azienda operante nel campo della commercializzazione di pezzi di ricambio usati e di aver acquistato e rivenduto, in epoca coeva a quella dell’accertamento, pezzi di ricambio della stessa specie di quelli rinvenuti sull’autocarro in sequestro; quindi, la natura dei beni trasportati non comportava il previo rilascio della autorizzazione di cui all’art. 212 d.lgs 152/2006, con conseguente insussistenza dell’ipotesi di reato contestato.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs 156/2006, lamentando che il Tribunale aveva disatteso le censure difensive basate sulla comprovata circostanza che il NOME era titolare di un’azienda operante nel campo della commercializzazione di pezzi di ricambio usati con motivazione apparente e, quindi, omessa, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 187 e 256, comma 1, let a) d.lgs 152/2006, lamentando che il Tribunale, nel valutare la natura di rifiu beni in sequestro, aveva dato rilievo alla circostanza che erano tutti miscela di loro e che tale aspetto era sintomatico del carattere non episodico dell’a illecita; il Tribunale aveva erroneamente richiamato il divieto di miscelazione di all’art. 187 d.lgs 152/2006, integrante un reato diverso da quello contestato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve osservarsi in premessa che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appara argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidon a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 29/05/2008, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del :13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, il ricorrente, con i primi tre motivi, propone doglianze ch sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
Il Collegio cautelare, nel disattendere le censure difensive qui riproposte ampiamente e congruamente argomentato in ordine al fumus commissi delicti della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) d.lgs 152/2006: ha evidenziato che il ricorrente era stato fermato mentre si trovava alla guida d autocarro di sua proprietà – veicolo non iscritto all’albo dei gestori ambienta era risultato sprovvisto di documentazione attestante la provenienza dei be trasportati – nonchè richiamato il contenuto del verbale dei militari operanti quale emergeva chiaramente la natura di rifiuti dei beni trasportati, riferimento alle caratteristiche (parti di autoveicoli: alternatori, moto avviamento e compressori ad aria condizionata) ed alle modalità in cui gli ste erano trasportati (circa 70 pezzi non suddivisi per categoria ma “tutti miscela di loro”), modalità che non evidenziavano che essi fossero destinati alla vendi
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernent motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di dirit suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Appare opportuno rammentare che questa Corte (Sez.3 n. 36817 del 14/09/2022, COGNOME, Rv.283690 – 01, in motivazione; Sez.3, n. 8968 del 2023 Senses, non massimata) ha affermato che “i veicoli fuori uso e i prodotti del l smantellamento” sono rifiuti ai sensi della voce ’16 01′ dell’allegato D alla quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, stesso decreto” e che “a norma dell’art. 184-ter, comma 1, d Igs. 152 del 20 un rifiuto cessa di essere tale solo quando sia stato sottoposto a un’operazio recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti” Sempre il d.lgs. 2006, art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente anche il d.lgs. n. 209 d 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di me sicurezza di cui allo stesso decreto, provenienti dai centri di raccolta autoriz cui al decreto, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime sempl a sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5. Ne consegue che le parti autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte del sogg autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui allo stesso d.igs. 152/ art. 184-ter, cessano di essere rifiuti.; nella specie, tanto non e dall’ordinanza impugnata nè dalle allegazioni del ricorrente, il quale nulla de in ordine ad un’eventuale attività di recupero che abbia interessato i sequestrati ma si limita a rappresentare di essere titolare di un’azienda ope nel settore della commercializzazione dei pezzi di ricambio.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
La censura è aspecifica, in quanto del tutto avulsa dal decisum , che ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) d.lgs 152/2006 e non al diverso reato di cui agl 256, comma 5,-187 d.igs 152/2006 con riferimento al quale si appunta la doglianza; invero l’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al “decisum” d provvedimento impugnato (Sez.3, n.39071 del 05/06/2009, Rv. 244957).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende
Così deciso il 02/11/2023