Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
030 COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esaminata la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, nella persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza il quale, all’esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto la responsabilità di NOME per il reato di cui all’art.73 dPR 309/90 per avere detenuto e trasportato, con il proprio autoveicolo, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina contenut all’interno di un marsupio. Escluso dal giudice di primo grado il giudizio abbreviato condizioNOME all’assunzione di mezzi istruttori (testimonianza del locatore dell’abitazione dell’OJO e acquisizione tabulati delle utenze telefoniche intestate all’Ojo), dopo avere disposto l’interrogatorio dell’imputato veniva riconosciuta la responsabilità del ricorrente in quanto, sulla base di una serie di elementi indiziari riconducibili anche alle contraddizioni delle dichiarazioni rese dall’OJO nel corso del giudizio e al nervosismo manifestato dall’imputato all’atto del controllo, nonché alla presenza del marsupio contenente lo stupefacente sul sedile posteriore del veicolo dallo stesso condotto, in presenza di un passeggero sul sedile anteriore, erano ritenute non veritiere le dichiarazioni da questi rese in sede di interrogatorio secondo le quali sarebbe stato il passeggero~ 5a3 – %t,ad avere appoggiato il marsupio sul sedile, e invece veniva ritenuto che lo stupefacente fosse detenuto da entrambi, in quanto pacificamente trasportato in bella vista e senza alcuna precauzione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di NOME la quale ha articolato quattro motivi di ricorso, di cui i primi tre deducenti la violazione di legge processuale.
3.1 Con il primo deduce difetto di motivazione con riferimento alla mancata ammissione del richiesto giudizio abbreviato condizioNOME ex art.438 comma 5 cod.proc.pen. in ragione del giudizio di irrilevanza degli elementi istruttori richiesti dal ricorrente.
3.2 Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt.337 bis, 442 comma 1 bis, 419 comma 3, 421 comma 3 e 391 octies cod.proc.pen., nonché l’abnormità delle ordinanze rese dalTribunale di Vicenza in data 19 luglio e 10 ottobre 2022 con riferimento alla utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio di appello e difetto di motivazione da parte del giudice di appello per non avere provveduto sulla relativa censura proposta con il gravame. Assume sul punto che il giudice di primo grado aveva negato ingresso nel giudizio abbreviato agli esiti delle indagini difensive che erano state allegate agli atti del processo in epoca anteriore alla data di
ammissione al giudizio abbreviato con la conseguenza che, in ossequio al principio di continuità investigativa, tali acquisizioni avrebbero dovuto fare parte degli atti utilizzabili dal giudice, una volta disposto il giudizio abbreviato.
3.3 Con il terzo motivo deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di integrazione istruttoria di cui all’art.441 comma 5 cod.proc.pen. e omessa motivazione da parte del giudice di appello sul punto. Lamenta invero la contraddittorietà dell’operato del primo giudice che, da un lato, aveva ritenuto la irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal passeggero del veicolo nella qualità di imputato in altro procedimento e, al contempo, aveva riconosciuto rilevanza all’interrogatorio dell’imputato 030 mentre, ai fini della decisione, sarebbe risultato decisivo confrontare le versioni di entrambi gli indagati che occupavano il veicolo ove veniva rinvenuto lo stupefacente.
3.4 Con una quarta articolazione deduce mancanza e difetto di motivazione con riferimento alla prova del concorso dell’imputato nella detenzione della sostanza stupefacente, prova costituita da un ragionamento assiomatico secondo il quale TARGA_VEICOLO era detentore dello stupefacente in quanto lo trasportava, ma in assenza di qualsivoglia dimostrazione della consapevolezza di quanto fosse custodito all’interno del marsupio e comunque in assenza della dimostrazione di un contributo nella detenzione che andasse oltre la semplice connivenza, trattandosi di bene originariamente occultato sulla persona del passeggero, per essere poi posto sul sedile solo dopo che questi aveva percepito l’approssimarsi delle forze dell’ordine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, di ordine processuale, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizioNOME, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell’art.438, comma 6, cod.proc.pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative (Ssez.2, n.13368 del 27/02/2020, COGNOME, Rv.278826-01; Sez.1, n.37244 del 13/11/2013, Altamura, Rv.260352).
2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, anch’esso di ordine processuale, con il quale si assume ipotesi di violazione di legge ovvero di abnormità delle ordinanze assunte dal giudice di primo grado che aveva riconosciuto non utilizzabili alcuni atti relativi alle indagini difensive espletate dalla difesa dell’indagato. Il motivo non è autosufficiente in quanto dal verbale del 17 luglio 2022, allegato al ricorso dalla parte ricorrente, dal quale emerge la richiesta dell’imputato di acquisizione delle indagini difensive e la pronuncia di un provvedimento interlocutorio, non risulta che tali documenti fossero allegati alla memoria difensiva di pari data, e che pertanto fossero stati ritualmente introdotti tra gli atti del procedimento prima che fosse stato disposto il rito abbreviato “secco” alla stessa udienza del 19 luglio 2022. Invero in tema di giudizio abbreviato i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del PM prima dell’ammissione al rito speciale; solo in tale caso gli stessi possono essere prodotti anche nel corso della udienza preliminare e sino alla scadenza per la formulazione della richiesta di rito abbreviato (sez.2, n.9198 del 16/12/2017, Orsini, Rv.269344). Sul punto, come anticipato, il ricorso difetta di autosufficienza atteso che la richiesta di acquisizione presentata in epoca successiva all’ammissione del rito abbreviato secco (udienza del 19 luglio 2022) risulta tardiva mentre, in relazione alla richiesta avanzata a verbale di udienza del 19 luglio 2022, la difesa dell’OJO si limitava a dare atto dello svolgimento di indagini difensive ai sensi degli artt. 327 bis e 391 bis ss. cod.proc.pen., ma non risulta che tali documenti fossero stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, né che gli stessi fossero transitati nel fascicolo del Pubblico Ministero e, comunque, sul punto il ricorso risulta privo di idonea allegazione. Invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME (sez.5, n.5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv.280419-01) non potendosi il ricorrente limitare ad assumere, in termini del tutto generici, l’avvenuta violazione di regole processual; .t àt z i 2;-“‘ del procedimento, assunti o autorizzati nel corso delle indagini preliminari in p:q assenza di allegazione ovvero di specifica indicazione o trascrizione degli stessi. In ogni caso valgono le considerazioni già espresse con
riferimento al primo motivo di ricorso / atteso che il ricorrente, dopo avere chiesto l’acquisizione al fascicolo del giudice della udienza preliminare degli esiti delle indagini difensive, ha poi optato per il rito abbreviato “secco” rinunciando implicitamente ad avvalersi di elementi processuali diversi da quelli già contenuti nel fascicolo processuale, e rimanendo soggetto alla preclusione della possibilità di contestare il provvedimento giurisdizionale che abbia escluso l’ammissione di ulteriori elementi di prova.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, anch’esso di ordine processuale, atteso che i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, della non decisività della integrazione probatoria sollecitata dalla difesa dell’imputato, e che ricadeva nella disponibilità dell’ufficio, ai sensi dell’art.441 comma 5 cod.proc.pen., soltanto nella ipotesi di decisività del mezzo istruttorio allo stato degli atti, laddove il giudice distrettuale ha riconosciuto la sufficienza degli elementi di indagini acquisiti onde pervenire ad un giudizio sulla responsabilità del prevenuto con motivazione non manifestamente illogica .
Manifestamente infondato è infine il quarto motivo di ricorso che assume la illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla affermazione ella responsabilità penale dell’imputato quale 9 concorrente nella detenzione < nel trasporto della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno del veicolo di sua proprietà.
4.1 Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto i ' o GLYPH o configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. “doppia conforme” di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell’OJO in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il
riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 272018-01). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, che risulta smentita dalle fonti probatorie acquisite.
4.2 È noto, infatti, che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; Sez.4, n.4842 del 2/12/2003, COGNOME e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105).
5. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici
e coerenti tutti i passaggi salienti della stessa e valorizzando i plurimi elementi indiziari a carico dell’OJO il quale trasportava lo stupefacente all’interno del proprio autoveicolo, escludendo una ipotesi di connivenza passiva e desumendo la consapevolezza e la volontà del trasporto sulla base di una serie di elementi sintomatici di assoluta concludenza e gravità (nervosismo e impazienza manifestate in sede di controllo di P.COGNOMENOME, possesso di alcuni telefoni cellulari del quale forniva spiegazioni fantasiose e inverosimili; manifesta contraddittorietà delle versioni fornite sulle ragioni del trasporto del passeggero e sul ruolo dallo stesso rivestito, avendo prima affermato di non conoscere il passeggero e poi di avere eseguito il trasporto per un corrispettivo in denaro quale tassista abusivo; discordanza e mutevolezza delle versioni sulle modalità con le quali il marsupio contenente lo stupefacente era stato movimentato dal passeggero fino ad essere collocato sul sedile posteriore), rispetto ai quali la difesa dell’OJO ha omesso del tutto di confrontarsi, limitandosi a contestare la ricorrenza di una sufficiente gravità indiziaria.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spese processuali.
PQM.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2024