Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Cercola il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26-01-2023 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 marzo 2021, il Tribunale di Udine, all’esito di rito abbreviato, assolveva NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché il fatto non sussiste, da tre episodi del reato di cui agli art. 40, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 504 del 1995; fatti accertati in Gonars il 28 agosto 2015.
Con sentenza del 26 gennaio 2023, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal Procuratore AVV_NOTAIO, condannava ciascun imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 80.000 di multa, disponendo la confisca di quanto ancora in sequestro.
Avverso la sentenza della Corte di appello triestina, NOME e NOME, tramite i loro comuni difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa contesta l’affermazione della responsabilità penale degli imputati, evidenziando che, a fronte di una pronuncia di primo grado che ha affrontato in maniera analitica tutte le risultanze degli accertamenti tecnicoscientifici e le carenze probatorie, la Corte territoriale ha riformato il giudizio assolutorio travisando dati oggettivi con una motivazione illogica, senza tenere conto che la miscela sequestrata non è un olio sottoposto ad accisa, come era stato già evidenziato nel corso dell’istruttoria dal teste di P.G. NOME COGNOME. Né risulta dirimente l’avvenuta devoluzione del prodotto ai mezzi dei vigili del fuoco, non essendo peraltro noto se l’olio sia stato realmente utilizzato e abbia funzionato, fermo restando che è rimasta comunque carente la prova di un concreto utilizzo del prodotto da parte dei ricorrenti, che erano meri autisti trasportatori e non certo titolari delle società proprietari degli automezzi.
Il secondo motivo è parimenti dedicato alla formulazione del giudizio di colpevolezza degli imputati, rimarcandosi in particolare che agli autisti non può essere imposto l’onere di analizzare il prodotto trasportato, la cui documentazione era peraltro regolare, ciò a ulteriore riprova della buona fede dei due ricorrenti.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, censurandosi l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la riforma della sentenza di primo grado è stata ancorata solo a profili di diritto, atteso che l’appello del P.M. si è fondata essenzialmente sulla diversa interpretazione e sul significativo delle prove dichiarative indicate dal Tribunale.
Con il quarto motivo, infine, la difesa eccepisce il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, censurando in particolare la determinazione della pena e la mancata concessione dei benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati per cui si è proceduto risultano estinti per prescrizione.
Iniziando per ragioni di priorità logica dal terzo motivo, deve osservarsi che la decisione della Corte di appello di non procedere alla rinnovazione dell’istruttoria non presta il fianco alle censure difensive, essendo stato evidenziato nella decisione impugnata (pag. 5) che l’impugnazione proposta dal P.M. atteneva esclusivamente a profili di diritto e non concerneva la valutazione di attendibilità dei testi escussi, tutti appartenenti alle forze dell’ordine intervenuti come P.G.
In effetti, il diverso approdo decisionale cui è pervenuta la Corte territoriale è dipeso non tanto da una differente valutazione in ordine all’attendibilità dei testimoni di COGNOME.COGNOME., quanto piuttosto da un diverso inquadramento giuridico del fatto. In tal senso l’operato della Corte di appello deve essere ritenuto legittimo, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Rv. 270471), secondo cui non occorre procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, nel caso in cui l’attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere a un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio, ovvero a una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice. Può dunque prescindersi dall’obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria, quando, come nel caso di specie, il giudice di appello fondi il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, o in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio (cfr. in termini Sez. 3, n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124).
Ne consegue che la censura difensiva sul punto deve ritenersi priva di fondamento.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono anche le doglianze in punto di responsabilità sollevate con i primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, risultando il percorso argomentativo della sentenza impugnata scevro da considerazioni irrazionali.
Sul punto occorre premettere che il Tribunale aveva assolto gli imputati rilevando che il prodotto trasportato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME non rientrava tra quelli sottoponibili ad accisa ai sensi dell’art. 21 del d. Igs. n. 504 del 1995, essendo state in tal senso interpretate le acquisizioni probatorie.
Nel ribaltare il verdetto assolutorio, la Corte di appello, non mancando di confrontarsi con la decisione del Tribunale, ha invece evidenziato che i 46.000 litri di carburanti trasportati dai ricorrenti erano in realtà costituiti da olii idonei al combustione che, come tali, erano utilizzabili come carburante, tanto è vero che sono stati devoluti ai mezzi dei vigili del fuoco e usati per fini istituzionali.
Il prodotto trasportato, in definitiva, consisteva in una miscela che consentiva un uso analogo all’olio carburante, per cui poteva essere spacciato come tale.
Pertanto, doveva ritenersi operante la previsione di cui all’art. 21, comma 5, del d. Igs. n. 504 del 1995, secondo cui è tassato come carburante qualunque altro prodotto destinato a essere utilizzato o messo in vendita come carburante.
Alla stregua di tali rilievi, è stata dunque affermata la penale responsabilità di NOME e NOME, autisti degli automezzi utilizzati per il trasporto illecito del prodotto essendo gli stessi evidentemente a conoscenza dell’attività per cui i mezzi erano impiegati, dovendosi ritenere, alla luce di una lettura complessiva della motivazione, un mero refuso non decisivo il passaggio della sentenza impugnata nel quale ad NOME è stata erroneamente attribuita la proprietà degli automezzi. In definitiva, in quanto ancorate ad argomenti razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la qualificazione giuridica della condotta contestata e la loro conseguente attribuzione agli imputati resistono alle censure difensive, con cui si sollecita, invero con palesi limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a fonti probatorie non allegate o riportate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.
Anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, censurato con il quarto motivo, la sentenza impugnata non presenta criticità, avendo la Corte di appello irrogato agli imputati la pena di 6 mesi di reclusione e di 80.000 euro di multa, in ragione dell’entità dell’imposta evasa, pari a 30.000 euro, non potendosi sottacere, da un lato, che la pena detentiva corrisponde al minimo edittale, mentre la pena pecuniaria è stata commisurata all’importo dell’imposta evasa, e, dall’altro lato, che la Corte territoriale ha escluso la recidiva contestata agli imputati, valorizzando tuttavia i precedenti penali dei ricorrenti ai fini del diniego delle attenuanti generiche, per cui, in presenza di considerazioni non illogiche, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche.
Ribadita l’infondatezza, tuttavia non manifesta, delle doglianze sollevate, deve prendersi atto che nel frattempo è maturata la prescrizione dei reati contestati, risalendo la loro commissione al 28 agosto 2015, per cui, pur tenendo conto dei 90 giorni di sospensione, il termine prescrizionale massimo, pari a 7 anni e 6 mesi, risulta maturato il 30 maggio 2023. Ne consegue la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 07/05/2024