Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30046 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il 03/08/1963 avverso l’ordinanza del 18/04/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. NOME COGNOME che insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi ha assolto, per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto, NOME COGNOME dal reato di trasporto di una pistola e relativo munizionamento da un luogo a un altro nel medesimo comune, senza averne dato preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza (artt. 34, secondo comma, e 17, primo comma, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, portante «approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» T.u.l.p.s.).
Propone appello, convertito in ricorso per cassazione, NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato e dell’elemento psicologico.
Ad avviso del difensore, infatti, nessun obbligo di denuncia è previsto per il trasporto di armi in numero inferiore a sei, mentre l’imputato ha trasportato una sola pistola (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232 – 01).
D’altra parte, l’imputato, effettuato il trasporto, si è immediatamente recato al Commissariato di PS per comunicare il trasferimento dell’arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 18 aprile 2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte l’atto di appello avverso la sentenza indicata in epigrafe ex artt. 593, comma 3, e 585, comma 5, cod. proc. pen.
1.1. Effettivamente, trattandosi di sentenza di assoluzione pronunciata per un reato punito con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda, è esperibile soltanto il ricorso per cassazione.
1.2. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione, è infondato.
È opportuno ricordare che la fattispecie incriminatrice dell’art. 34 T.u.l.p.s. stabilisce: «Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato. Per il trasporto di armi e parti d’arma tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31, l’obbligo dell’avvis assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al GLYPH relativo indirizzo di GLYPH posta elettronica certificata. GLYPH La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma».
2.1. È anche utile ricordare che – oltre all’obbligo di preventiva denuncia di trasporto che, ex art. 34 T.u.l.p.s., incombe su chiunque trasferisca l’arma da un luogo a un altro – il detentore deve anche ripetere la denuncia di detenzione ex art. 58 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, portante «approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle I di pubblica sicurezza».
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Tale ultima disposizione prevede, al terzo comma, che: «in caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra , salvo l’obbligo di cui all’art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso stato trasportato».
2.2. È, quindi, evidente che l’obbligo di preventivo avviso di trasferimento di un’arma concorre con il successivo obbligo di denuncia di detenzione nel luogo ove l’arma è stata trasferita.
Ciò è stato già implicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che «nel caso di trasferimento di un’arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l’omissione della ripetizione della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all’art. 38 r.d. 18 giug 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S., non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l’autorità di pubblica sicurezza conosce l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore» (Sez. 1, n. 10197 del 16/11/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272625 – 01), così chiarendo l’autonomia della denuncia di trasporto rispetto a quella di detenzione e, anzi, la specifica rilevanza di detto atto al fine di assicurare il controllo delle armi.
Tanto premesso, va evidenziato che la decisione citata dalla difesa (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280232 – 01) è del tutto non pertinente poiché riguarda la diversa questione della confisca delle armi delle quali non sia stata ripetuta la denuncia in caso di trasferimento ex art. 58 Reg. T.u.l.p.s., né la decisione citata introduce distinzioni numeriche sul quantitativo di armi oggetto di trasferimento.
Va, inoltre, definitivamente notato che l’obbligo di denuncia del trasferimento delle armi non è in alcun modo collegato al numero di esse.
Priva di capacità critica è la generica doglianza sull’elemento soggettivo, caratterizzato dalla colpa.
L’imputato non ha colpevolmente adempiuto all’obbligo previsto né ha dedotto alcunché in merito.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 8 luglio 2025.