Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1766 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 09/05/1958
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del Tribunale di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di Montalto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 29/4/2024, il Tribunale di Messina, adito ex art. 322 bis cod. proc. pen., ha rigettato l’appello avanzata nell’interesse di COGNOME Vincenzo, indagato per il reato di cui all’art. 11 lett. f) e 30 I. 394/91 nonché dell’art. 21 lett. g) e 30 lett. d) d.P.R. 157/1992, avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Patti aveva respinto di revoca del sequestro preventivo in data 12/11/2023 del fucile da caccia sequestrato all’indagato il 12.12.2023;
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Montalto, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo denuncia la violazione degli artt. 21 lett. g), 30 lett. d) d.P.R. 157/1992 e 11 legge 394/1991 nonché “l’erronea
valutazione degli elementi probatori acquisiti”. Si assume che il provvedimento impugnato era incentrato solo sulla violazione dell’art. 21 lett. g) d.P.R. 157/02 che però ictu oculi non era configurabile, essendo stato effettuato il sequestro in un giorno destinato all’attività venatoria, in luogo distante dal centro abitato mentre l’arma veniva trasportata scarica e custodita nel bagagliaio di una vettura, in doppio fodero. Aggiunge la difesa che, benché il provvedimento impugnato non faccia menzione alla violazione dell’art. 11 lett. f) legge 6/12/1991 n. 394, neppure tale reato sarebbe comunque configurabile e ciò in quanto:
Montalto era stato fermato fuori dal perimetro del Parco dei Nebrodi, siccome rivelato dalla consulenza di parte, che prova che “il sentiero si sviluppa lungo il confine del parco per circa m. 980 prima di oltrepassare il confine” e dalla nota della PG in data 28/2/2024;
le s.i.t. di COGNOME provano che la vettura di Montalto, prima di essere fermata, si era inoltrata per pochi minuti lungo il sentiero tornando poi indietro, privo di raggiunge l’area del parco, constatata l’impossibilità di proseguire per l’impraticabilità della strada.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’articolo 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’articolo 322 bis cod. proc. pen. solamente per violazione di legge. Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che “…il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento” (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692. Conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, 11/9/024, COGNOME).
Ciò posto, il Tribunale ha dato conto degli elementi che permettevano di configurare “le fattispecie normative in contestazione agli odierni indagati” che, come si legge nell’intestazione del provvedimento, sono rappresentate dal “reato di cui agli artt. 11 lett. f e 30 legge 394/91 e agli artt. 21 lett. g) e 30 lett d.P.R. 157/92” per cui, come correttamente compreso dallo stesso ricorrente che sviluppa i sui argomenti tenendo in considerazione anche il reato di cui agli art. 11 comma 3 lett. f) e 30 della legge 394/1991, il riferimento al divieto di cui alla lett. g) dell’art. 21 d.P.R. 157/92 utilizzato dal Tribunale per individuare la disciplina vigente nell’Area regionale del Parco dei Nebrodi non impedisce di riferire la
motivazione contestata anche alla contravvenzione di cui agli artt. 11 e 30 della legge 394/1991.
Tanto premesso, va osservato che il provvedimento impugnato fonda la ritenuta rilevanza del trasporto del fucile sulla nota del Comando del Corpo forestale in data 28/2/2024 che dava atto che gli operanti avevano notato l’auto sulla quale si trovava l’indagato “provenire dall’interno dell’area protetta”.
A tale motivazione il ricorrente oppone censure, fondate su fonti di prova e argomenti logici confutanti, a suo avviso, la sussistenza del fumus commissi delicti, la cui verifica comporta valutazioni di merito precluse in questa sede. Gli argomenti difensivi propongono, infatti, una ricostruzione fattuale, già dedotta in sede di appello, che il Tribunale ha ritenuto di dover disattendere sulla base di un ragionamento, privo di incongruenze e di salti logici, che ha assegnato alla predetta nota del Corpo forestale un significato probatorio dirimente rispetto alle opposte fonti di prova segnalate dalla difesa, ossia il verbale riportante le sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME NOME, figlio del coindagato NOME, e la relazione redatta dal consulente di parte.
Il provvedimento impugnato, pertanto, perviene a una ricostruzione che integra l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 11 comma 3 lett. f) e 30 legge 394 del 1991 ipotizzata e risulta sorretto da una motivazione non certamente apparente, in quanto giustifica, tra l’altro in modo non manifestamente illogico, il diverso valore probatorio assegnato agli elementi probatori emergenti dall’incarto processuale.
All’infondatezza del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/12/2024